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LA NUOVA IRPEF 2025
/in CRUSCOTTO AZIENDALE /da studiogiampaoli• Artt. 11, 13 e 15, TUIR
• Art. 1, commi da 2 a 11, 13 e 229, Legge n. 207/202497
L’approvazione definitiva della Finanziaria 2025 ha confermato la “stabilizzazione a regime” delle soglie di reddito con le relative aliquote IRPEF nonchè delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilato previste per il 2024.
È inoltre confermata l’introduzione:
− dei nuovi limiti alla detrazione delle spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000, di importo variabile in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare (presenza o meno di figli a carico);
− delle nuove limitazioni alla detrazione per i figli a carico;
− di una somma integrativa, pari ad una percentuale del reddito di lavoro dipendente, per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 20.000;
− di una “ulteriore detrazione” per i titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000.
Si segnala infine che in sede di approvazione è stato disposto l’innalzamento:
− da € 800 a € 1.000 dell’ammontare massimo delle spese di istruzione detraibili;
− da € 1.000 a € 1.100 della detrazione forfetaria per il mantenimento dei cani guida dei non vedenti.
Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305 della Legge n. 207/2024, è definitivamente approvata la Finanziaria 2025, in cui risulta confermata la “stabilizzazione a regime” delle modifiche alla tassazione IRPEF, con la revisione delle soglie di reddito e delle relative aliquote IRPEF nonchè delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati previste per il 2024. Inoltre, ai contribuenti con:
calcolata come percentuale del reddito di lavoro dipendente;
È inoltre confermata l’introduzione di:
Sono confermati gli interventi sulle disposizioni del TUIR per stabilizzare la rimodulazione, già prevista per il 2024, degli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF nonché della misura delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente.
SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF
Con la riscrittura dell’art. 11, comma 1, TUIR, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano così fissate.
DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE
Le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 13, comma 1, TUIR, risultano fissate
nelle seguenti misure.
Non superiore a € 15.000
€ 690 / € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
(*) Se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000, la detrazione è aumentata di € 65.
Con riferimento al trattamento integrativo di cui all’art. 1, comma 1, DL n. 3/2020, c.d. “Bonus IRPEF”, riconosciuto nella misura di € 1.200 per i soggetti con reddito complessivo fino a € 15.000, il Legislatore conferma la stabilizzazione a regime della condizione prevista per il 2024 dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 216/2023, prevedendo che il beneficio è riconosciuto quando
“l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 … e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) … sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno”.
Inoltre, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2 dell’art. 49, TUIR) con reddito complessivo non superiore a € 20.000 è confermato il riconoscimento di una somma che non concorre alla formazione del reddito, pari all’importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali.
(se reddito complessivo non superiore a € 20.000)
(*) Per individuare la percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente va rapportato all’intero anno.
Il comma 9 dell’art. 1 in esame specifica che:
A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2 dell’art. 49, TUIR), con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non superiore a € 40.000, è confermato il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di ammontare variabile in base al reddito complessivo, come di seguito riportato.
(se reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000)
Il comma 9 dell’art. 1 in esame specifica che:
É confermata l’introduzione del nuovo art. 16-ter, TUIR, con il quale sono apportate modifiche:
IMPORTO MASSIMO ONERI / SPESE DETRAIBILI
Ferme restando le limitazioni previste dalle specifiche disposizioni relative ai diversi tipi di spesa / onere, i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 possono detrarre dall’IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all’ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.
In particolare il predetto limite va così determinato:
x
(*) Per gli oneri detraibili in più rate / annualità rileva la rata di competenza dell’anno.
A tal fine, l’importo base ed il coefficiente da applicare sono fissati nelle seguenti misure.
• almeno 1 figlio disabile
Reddito complessivo (*)
Importo base
(*) Al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Da quanto sopra deriva pertanto che i limiti delle spese / oneri detraibili sono così individuati.
Oltre € 75.000
fino a € 100.000
Oltre € 100.000
Spese / oneri detraibili escluse
É confermato che non concorrono all’ammontare massimo di spesa / onere detraibile nel rispetto del nuovo limite in esame:
gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31.12.2024
stipulati fino al 31.12.2024.
Trattasi dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte / non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana / invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un’unità immobiliare ad uso abitativo;
DETRAZIONE SPESE DI ISTRUZIONE – comma 13
In sede di approvazione è stata modificata la lett. e-bis) del citato art. 15, con l’aumento da € 800 a € 1.000 dell’importo massimo delle spese di istruzione detraibili, relative alla frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.
DETRAZIONE SPESE MANTENIMENTO CANI GUIDA – comma 229
In sede di approvazione è stato modificato il comma 1-quater del citato art. 15, con l’aumento della detrazione IRPEF da € 1.000 a € 1.100 per le spese di mantenimento dei cani guida dei soggetti non vedenti.
DETRAZIONI FIGLI A CARICO
Come noto, a decorrere dall’1.3.2022, la detrazione IRPEF per i figli a carico di cui all’art. 12, comma 1, lett. c), TUIR è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell’Assegno Unico erogato dall’INPS.
• è riconosciuta per i figli “di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata” ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/92;
• non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani / UE / SEE per i familiari residenti all’estero.
Rispetto al passato, pertanto, l’ambito di applicazione della detrazione per i figli a carico viene ridotta, in quanto:
se questi ultimi risiedono all’estero.
Va inoltre segnalato che in base alla nuova formulazione della citata lett. c), la detrazione per figli a carico (nel rispetto dei limiti ordinariamente previsti) può ora essere fruita anche con riferimento ai “figli conviventi del coniuge deceduto”.
DETRAZIONI “ALTRI FAMILIARI” A CARICO
É confermata la riscrittura dell’art. 12, comma 1, lett. d), TUIR, a seguito della quale la detrazione di € 750 prevista per gli “altri familiari” a carico è riconosciuta soltanto per ciascun ascendente convivente con il contribuente.
L’ambito di applicazione della detrazione è pertanto circoscritto ad una cerchia di familiari più ristretta (i soli ascendenti) rispetto al passato; la precedente formulazione prevedeva la fruizione di tale detrazione per ogni altra persona indicata nell’art. 433, C.c. convivente con il contribuente o che percepisce assegni alimentari non risultanti da Provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
LA FINANZIARIA 2025
/in CRUSCOTTO AZIENDALE /da studiogiampaoli• Legge n. 207/2024
È stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2025. Il testo definitivo, oltre a confermare, tra l’altro, le seguenti previsioni già contenute nel ddl:
− introduzione rivalutazione terreni e partecipazioni “a regime”;
− obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta / rappresentanza;
− proroga al 2025 / 2026 / 2027 della maxi deduzione nuovi dipendenti;
− introduzione di una specifica agevolazione a favore dei neo assunti che si trasferiscono per motivi di lavoro;
prevede una serie di ulteriori novità, tra le quali:
− l’assegnazione / cessione agevolata beni d’impresa;
− l’estromissione immobile imprenditore individuale;
− l’aumento per il 2025 a € 35.000 del limite di reddito di lavoro dipendente per accedere / uscire dal regime forfetario;
−la riduzione al 50% dei contributi previdenziali a favore degli artigiani/commercianti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta all’IVS;
− l’introduzione del bonus elettrodomestici;
− l’obbligo di disporre di una PEC da parte degli amministratori di società.
È stata pubblicata sul S.O. n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305, la Legge n. 207/2024, Finanziaria
2025, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2025.
Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell’art. 1, composto da 908 commi.
L’art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014, Finanziaria 2015 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui agli artt. 49 e 50, TUIR, superiori a € 30.000.
In sede di approvazione, per il solo 2025 il limite di cui alla citata lett. d-ter) è stato elevato a € 35.000.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.2.2020, n. 7/E, in occasione della reintroduzione da parte della Finanziaria 2020 della predetta causa ostativa, il nuovo limite (€ 35.000) va verificato nel 2024 e pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:
In sede di approvazione, con la modifica dell’art. 1, comma 36, Legge n. 145/2018, sono stati ridefiniti i soggetti passivi della c.d. “web tax” modificando quanto contenuto nel ddl che disponeva l’abolizione delle soglie di ricavi (ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni), prevedendo che la stessa è applicabile agli esercenti attività d’impresa che realizzano in Italia ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali:
contatto e di interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura diretta di beni / servizi;
e che singolarmente / a livello di gruppo, nell’anno precedente, realizzano un ammontare di ricavi non inferiore a € 750 milioni.
Con la modifica del comma 42 del citato art. 1 è altresì previsto che i predetti soggetti versano:
Le predette modifiche sono state trasfuse nel D.Lgs. n. 174/2024 (Testo unico dei tributi erariali minori).
I redditi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c) a c-sexies), TUIR, ossia:
rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi / conti correnti, di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo (lett. c-ter);
in base all’art. 5, D.Lgs. n. 461/97 sono soggetti all’imposta sostitutiva pari al 12,50%. Ora, in sede di approvazione la predetta imposta sostitutiva è stata aumentata al 26%.
In sede di approvazione è disposto l’aumento dal 26% al 33% dell’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze / altri proventi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR realizzate dall’1.1.2026 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.
Inoltre, con la modifica della citata lett. c-sexies) e dell’art. 68, comma 9-bis, TUIR:
L’eccedenza può essere integralmente dedotta dalle plusvalenze realizzate nei predetti periodi. In sede di approvazione è altresì disposto che per la determinazione delle citate plusvalenze / minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta all’1.1.2025 può essere assunto, in luogo del costo / valore di acquisto, il valore normale ex art. 9, TUIR alla stessa data, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva pari al 18%.
L’assunzione di tale valore quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in deduzione con le predette modalità.
L’imposta sostitutiva:
• va versata entro il 30.11.2025;
(sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).
È confermata l’introduzione “a regime” della rideterminazione del costo d’acquisto di:
I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1 di ciascun anno, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.11 del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima. In sede di approvazione è stato previsto l’aumento dal 16% al 18% dell’imposta sostitutiva da versare entro la predetta data (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.
Quanto sopra accennato in merito alla rivalutazione delle partecipazioni non è applicabile ai fini della determinazione ex art. 68, comma 2-bis, TUIR delle plus/minusvalenze realizzate da società / enti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
In sede di approvazione è riproposta l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:
L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2025 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2024, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2024.
È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno
per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).
A tal fine, come accennato, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:
della trasformazione;
Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%.
Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86. In caso di cessione, per la determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.
È inoltre disposto che:
va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:
In sede di approvazione è riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore
individuale.
L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2025:
posseduti al 31.10.2024;
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
In base all’art. 17, comma 6, lett. a-quinquies), DPR n. 633/72 sono soggette a reverse charge le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati / rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Ora, in sede di approvazione è stata aggiunta la previsione che le predette prestazioni sono rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
La nuova disposizione non è applicabile alle operazioni soggette a split-payment ex art. 17- ter, DPR n. 633/72 né alle Agenzie per il lavoro di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 276/2003.
L’efficacia della predetta disposizione è subordinata all’autorizzazione UE.
È comunque previsto che, per le prestazioni di servizi di cui alla citata lett. a-quinquies), rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare per il pagamento dell’IVA da parte di quest’ultimo in nome e per conto del prestatore (solidalmente responsabile dell’imposta dovuta). È data la possibilità quindi di applicare una sorta di split-payment anche tra imprese.
In tal caso:
• la fattura è emessa dal prestatore;
entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.
L’opzione ha durata triennale ed è comunicata dal committente all’Agenzia delle Entrate.
La definizione dei termini / modalità delle nuove disposizioni sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
In sede di approvazione l’aliquota IVA ridotta del 5% già applicabile ai corsi di attività sportiva invernale è stata estesa anche ai corsi di attività sportiva alpinistica, come individuata dall’art. 2, comma 1, lett. c), Legge n. 6/89, relativa all’ordinamento delle guide alpine
Al fine di far “emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi”, con l’integrazione dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è confermato che il Registratore telematico (RT) deve garantire, oltre all’inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
A tal fine lo strumento (hardware / software) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al RT mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri.
Inoltre, per effetto dell’integrazione dell’art. 11, commi 2-quinquies e 5, D.Lgs. n. 471/97, sono introdotte le seguenti specifiche sanzioni:
Le novità in esame sono applicabili dall’1.1.2026.
È confermato l’obbligo di indicare nel mod. REDDITI / 730 / CU il Codice identificativo nazionale
(CIN) attribuito:
Il CIN deve essere indicato anche nella comunicazione dei dati, presentata entro il 30.6 dell’anno successivo, dei contratti di locazione breve stipulati dai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare.
È confermato che dal 2025 la non tassazione / deducibilità delle seguenti spese è subordinata al pagamento con modalità tracciate (versamento bancario / postale, carte di debito / credito e prepagate, assegni bancari / circolari):
Le nuove disposizioni sono applicabili anche ai fini IRAP.
Merita evidenziare che rientrano tra i autoservizi pubblici non di linea quelli che nel contempo:
Rientrano tra le predette fattispecie il servizio taxi e di noleggio con conducente.
È confermato che, con la modifica del comma 2 dell’art. 38-bis, DPR n. 600/73, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con la GdF, deve disciplinare la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine dell’attività di controllo prevedendo, per i verbalizzanti, la possibilità di firma digitale per la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche via analogica, dal contribuente.
TELELAVORO
È confermato che, nel periodo 1.1.2024 e fino all’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’accordo
Italia – Svizzera del 23.12.2020, i lavoratori frontalieri, ossia i soggetti:
residenza;
possono svolgere fino al 25% dell’attività di lavoro in modalità telelavoro, presso il domicilio nello Stato di residenza, fino ad un massimo del 25% del tempo di lavoro, senza perdere lo status di lavoratore frontaliere.
Ai fini dell’imposizione della retribuzione nello Stato in cui l’attività è svolta, l’attività in modalità telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza è considerata effettuata nell’altro Stato presso il datore di lavoro fino ad un massimo del 25% del tempo di lavoro.
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
Con una norma di carattere interpretativo è confermato che l’art. 51, comma 8-bis, TUIR, che prevede la determinazione in base alle retribuzioni convenzionali del reddito di lavoro dipendente, è applicabile anche ai redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per più di 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.
In sede di approvazione, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l’incremento dell’efficienza energetica nell’ambito domestico, la riduzione dei consumi, è riconosciuto, per il 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nell’UE, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. Il predetto contributo:
La definizione dei criteri / modalità / termini di erogazione del bonus in esame è demandata al MiMiT.
È confermata la proroga al 31.12.2027 del termine di cui all’art. 64, comma 3, DL n. 73/2021 (già differito dal 30.6 al 30.9.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus”, dal 30.9 al 31.12.2023 dal DL n. 132/2023, c.d. “Decreto Proroghe” e dal 31.12.2023 al 31.12.2024 dalla Legge n. 213/2023) per la presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013 per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto (compresi gli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.
L’accesso al predetto Fondo è riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a € 40.000.
È confermato inoltre l’incremento di ulteriori € 130 milioni per il 2025 e di € 270 milioni per il 2026 e 2027 del Fondo di garanzia in esame. Sono infine prorogate al 31.12.2027 le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 9 a 13, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) che prevedono, tra l’altro:
In sede di approvazione, con la modifica dell’art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013, Finanziaria 2014, è modificato il criterio soggettivo di concessione della garanzia del predetto Fondo. Ora, la garanzia è concessa esclusivamente (in luogo di “prioritariamente”) a favore delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori / conduttori di alloggi IACP, comunque denominati giovani che non hanno compiuto 36 anni.
L’art. 1, comma 55, Legge n. 208/2015 modificando l’art. 1, Nota II-bis, della Tariffa, parte prima, DPR n. 131/86, in materia di agevolazioni “prima casa”, ha previsto che il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni (aliquota ridotta dell’imposta di registro pari al 2%) anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.
In sede di approvazione la citata Nota II-bis è stata modificata “prorogando” di 12 mesi (passando da 1
anno a 2 anni) il periodo di tempo per l’alienazione degli immobili da destinare a prima abitazione.
Se entro detto termine (2 anni) la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione dell’aliquota ridotta.
In sede di approvazione è stato incrementato di € 1 milione per il 2025 e di € 2 milioni per il 2026 e 2027 il fondo finalizzato al riconoscimento di una abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:
iscritti a Università statali;
In sede di approvazione è previsto che i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani / commercianti di cui al comma 1 dell’art. 1, Legge n. 233/90, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%.
La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori di imprese familiari.
La riduzione contributiva, richiesta dall’interessato all’INPS:
primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l’1.1 – 31.12.2025;
Per il 2025, al fine di incentivare la natalità / contribuire alle spese per il suo sostegno, è confermato il riconoscimento di un importo una tantum pari a € 1.000 (non tassato) per ogni figlio nato / adottato, a condizione che il nucleo familiare sia residente in Italia e abbia un ISEE non superiore a € 40.000 annui (non rilevano le erogazioni relative all’Assegno unico e universale).
Possono richiedere il bonus, tramite apposita domanda all’INPS:
ovvero
/ titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi / titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.
È confermata per il 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile, ai sensi dell’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).
Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore,nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000
Nell’ambito delle misure fiscali relative al welfare aziendale sono confermate le seguenti novità.
AGEVOLAZIONE NEO ASSUNTI
Ai neo assunti a tempo indeterminato dall’1.1 al 31.12.2025:
residenza e la nuova sede di lavoro;
il datore di lavoro può erogare / rimborsare somme per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dal dipendente che non concorrono a formare il reddito del lavoratore stesso.
La non tassazione di tali somme trova applicazione:
assistenziali.
Per fruire di tale beneficio, il dipendente è tenuto a fornire al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti l’assunzione.
LIMITE FRINGE BENEFIT NON TASSATI
Analogamente agli anni scorsi, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati di importo non superiore a € 258,23 nel periodo d’imposta, è confermato che per il 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:
Il predetto limite è aumentato a € 2.000 per i dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti / adottivi / affiliati / affidati previa apposita dichiarazione da rilasciare al datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli.
È confermata la proroga, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i 2 successivi (in generale, per il 2025, 2026 e 2027), della maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, prevista a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, limitamente al 2024, dall’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.
In particolare la maxi deduzione spetta anche per gli incrementi occupazionali risultanti al termine
di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. È inoltre stabilito che, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto:
quella che si sarebbe determinata non applicando la maxi deduzione; per il 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto della maxi deduzione.
Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è confermato l’incremento delle risorse disponibili di € 400 milioni per il 2025, € 100 milioni per il 2026 e € 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, a favore della c.d. “Nuova Sabatini”.
È confermato il riconoscimento anche per il 2025 del contributo di cui all’art. 16, Legge n. 124/2023, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti nel periodo
1.1 – 15.11.2025 in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, c.d. “ZES Unica Mezzogiorno”.
In sede di approvazione è stato aumentato a € 2.200 milioni (in precedenza € 1.600 milioni) il limite di spesa del credito d’imposta in esame.
In particolare i soggetti interessati, ai fini della fruizione del credito d’imposta in esame, comunicano all’Agenzia delle Entrate, dal 31.3 al 30.5.2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16.11.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025.
A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la predetta comunicazione, inviano dal 18.11 al 2.12.2025 all’Agenzia una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il 15.11.2025 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria.
RISPETTO LIMITE DI SPESA / CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
Al fine del rispetto del limite di spesa previsto per il 2025 l’ammontare massimo del bonus fruibile da ciascun beneficiario sarà rideterminato considerando l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota dall’Agenzia con uno specifico Provvedimento.
Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
Come previsto dall’art. 1, comma 58, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, le “somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici”, ossia le c.d. “mance”, delle strutture ricettive / esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, Legge n. 287/91:
In sede di approvazione il predetto limite è stato aumentato al 30%;
Le predette disposizioni sono applicabili soltanto nel settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a € 50.000. In sede di approvazione tale soglia è stata aumentata a € 75.000.
A seguito dell’introduzione del nuovo comma 560-bis all’art. 1, Legge n. 213/2023, per il 2025 (fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati nel caso in cui la ricostruzione / agibilità intervengano prima del 31.12.2025), sono esenti IMU, i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito le Marche, il 9.11.2022 / l’Umbria, il 9.3.2023, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del CdM 11.4.2023 e 6.4.2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del CdM 31.5.2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente / parzialmente.
In sede di approvazione è stato previsto che gli organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti / da costituire, delle società / enti / organismi / Fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, “un contributo di entità significativa” a carico dello Stato, provvedono:
Con un apposito DPCM sarà individuata la definizione di “contributo di entità significativa”.
In sede di approvazione con la modifica dell’art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare al Registro Imprese, già previsto per le ditte individuali / società, è esteso agli amministratori di società.
Con l’introduzione del nuovo comma 6-bis all’art. 95, TUIR è confermato che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi contabili internazionali, i componenti negativi imputati a Conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale / azioni di altre società del gruppo sono deducibili al momento della relativa assegnazione.
Nel medesimo momento sono riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.
Le novità in esame sono applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui relativi oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31.12.2025 o nei successivi.
DECRETO EMILIA ROMAGNA
/in CRUSCOTTO AZIENDALE /da studiogiampaoliPesaro, 6 giugno 2023
CIRCOLARE n. 10/2023
DECRETO EMILIA ROMAGNA
RIFERIMENTI
IN SINTESI
E’ entrato in vigore venerdì 2 giugno il D.L. 61 del 1° giugno 2023 recante la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 per i comuni emiliani, marchigiani e toscani colpiti dall’alluvione di maggio.
La sospensione è ad ampio raggio riguardando anche gli adempimenti contabili e societari aventi scadenza compresa tra il 1° maggio e il 30 giugno prossimo, come pure il deposito degli atti presso il registro delle imprese.
.
L’articolo 1 prevede in premessa che le disposizioni di cui all’articolo si applicano ai soggetti
che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’Allegato – riportato qui sotto, alla fine del presente articolo –
Esempi di sospensioni
A titolo esemplificativo sono riconducibili nel perimetro applicativo della sospensione:
i debiti tributari anche se risultanti dalle cartelle di pagamento notificate da Agenzia delle entrate riscossione;
le rate dei contributi previdenziali e assistenziali INPS; versamenti ai fini IVA;
i versamenti dell’IMU,
della TARI e delle altre imposte sugli immobili
adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Se il soggetto incaricato dall’ente locale per la riscossione è una società, quindi la cartella viene sostituita dall’ingiunzione, la sospensione dei termini è parimenti applicabile.
I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Sospese anche ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
Anche se l’articolo 1 del decreto fa riferimento, in generale, alla sospensione dei versamenti tributari, il comma 3 prevede espressamente, a maggior chiarimento, che la sospensione dei termini di riguarda anche le ritenute alla fonte operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati non si comprende, però, per quale ragione non si faccia menzione delle ritenute operate sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25–bis del D.P.R. n. 600/1973.
Sospesi termini per la tregua fiscale
Sono altresì sospesi i termini eventualmente in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2023 al 31 agosto prossimo riguardanti gli adempimenti previsti per l’adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Sospesi termini per registrazioni contabili, assemblee, Consigli di Amministrazione, verifiche dei revisori
Per quanto riguarda gli adempimenti contabili la sospensione dovrebbe interessare i termini per effettuare le registrazioni contabili, quelli per la tenuta delle assemblee e consigli di amministrazione e per le verifiche trimestrali dei collegi sindacali e dei revisori.
In questi casi, i termini dovrebbero riprendere a decorrere dal 1° luglio 2023.
Sospesi termini depositi alla CCIAA e diritto annuale
E’ sospeso fino al 31 luglio 2023 il deposito degli atti presso le Camere di Commercio, come ad esempio quelli relativi ai bilanci e alle cariche sociali.
E’ sospeso anche il pagamento dei diritti annuali dovuti alle CCIAA che dovrà essere effettuato in un’unica soluzione il 1° luglio 2023, ma cadendo questo termine di sabato, la scadenza subisce un ulteriore slittamento al 3 luglio successivo.
Più in generale tutti gli altri versamenti sospesi dovranno essere effettuati
in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Lo scrivente invia la presente per dovuta conoscenza, auspicandosi e consigliando gli Spett. Clienti, che non hanno subito danni, di non utilizzare, se non in casi assolutamente necessari ed estremi la proroga in quanto nel mese di novembre, oltre al secondo acconto d’imposta si dovranno versare:
la 3^ rata dei fissi INPS
l’IVA relativa al 3^ trimestre o al mese di ottobre x i contribuenti con Iva mensile
e pertanto si potrebbero trovare in difficoltà finanziaria più accentuata.
Allegato
ELENCO DELLE ZONE che possono usufruire della dilazione dei termini
EMILIA ROMAGNA
FE ARGENTA Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola BO BOLOGNA Limitatamente alla frazione di Paleotto
BO BORGO TOSSIGNANO Tutto il territorio comunale
BO BUDRIO Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso BO CASALFIUMANESE Tutto il territorio comunale
BO CASTEL DEL RIO Tutto il territorio comunale
BO CASTEL GUELFO DI BOLOGNA Limitatamente alla località di capoluogo ovest BO CASTEL MAGGIORE Limitatamente alle frazioni di Castello
BO CASTEL SAN PIETRO TERME Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO CASTENASO Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile BO DOZZA Limitatamente al capoluogo
BO FONTANELICE Tutto il territorio comunale
BO IMOLA Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese.
BO LOIANO Tutto il territorio comunale
BO MEDICINA Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio,Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO MOLINELLA Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine BO MONGHIDORO Tutto il territorio comunale
BO MONTE SAN PIETRO Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
BO MONTERENZIO Tutto il territorio comunale BO MONZUNO Tutto il territorio comunale
BO MORDANO Tutto il territorio comunale
BO OZZANO DELL’EMILIA Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO PIANORO Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano
BO SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca’ Nova Galeazzi e Molino della Valle
BO SAN LAZZARO DI SAVENA Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO SASSO MARCONI Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO VALSAMOGGIA Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC BAGNO DI ROMAGNA Tutto il territorio comunale FC BERTINORO Tutto il territorio comunale
FC BORGHI Tutto il territorio comunale
FC CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE Tutto il territorio comunale FC CESENA Tutto il territorio comunale
FC CESENATICO Tutto il territorio comunale
FC CIVITELLA DI ROMAGNA Tutto il territorio comunale FC DOVADOLA Tutto il territorio comunale
FC FORLI’ Tutto il territorio comunale
FC FORLIMPOPOLI Tutto il territorio comunale FC GALEATA Tutto il territorio comunale
FC GAMBETTOLA Tutto il territorio comunale FC GATTEO Tutto il territorio comunale
FC LONGIANO Tutto il territorio comunale FC MELDOLA Tutto il territorio comunale
FC MERCATO SARACENO Tutto il territorio comunale FC MODIGLIANA Tutto il territorio comunale
FC MONTIANO Tutto il territorio comunale
FC PORTICO E SAN BENEDETTO Tutto il territorio comunale FC PREDAPPIO Tutto il territorio comunale
FC PREMILCUORE Tutto il territorio comunale
FC ROCCA SAN CASCIANO Tutto il territorio comunale FC RONCOFREDDO Tutto il territorio comunale
FC SAN MAURO PASCOLI Tutto il territorio comunale FC SANTA SOFIA Tutto il territorio comunale
FC SARSINA Tutto il territorio comunale
FC SAVIGNANO SUL RUBICONE Tutto il territorio comunale FC SOGLIANO AL RUBICONE Tutto il territorio comunale FC TREDOZIO Tutto il territorio comunale
FC VERGHERETO Tutto il territorio comunale
RA ALFONSINE Tutto il territorio comunale
RA BAGNACAVALLO Tutto il territorio comunale
RA BAGNARA DI ROMAGNA Tutto il territorio comunale RA BRISIGHELLA Tutto il territorio comunale
RA CASOLA VALSENIO Tutto il territorio comunale RA CASTEL BOLOGNESE Tutto il territorio comunale RA CERVIA Tutto il territorio comunale
RA CONSELICE Tutto il territorio comunale RA COTIGNOLA Tutto il territorio comunale RA FAENZA Tutto il territorio comunale
RA FUSIGNANO Tutto il territorio comunale RA LUGO Tutto il territorio comunale
RA MASSA LOMBARDA Tutto il territorio comunale RA RAVENNA Tutto il territorio comunale
RA RIOLO TERME Tutto il territorio comunale RA RUSSI Tutto il territorio comunale
RA SANT’AGATA SUL SANTERNO Tutto il territorio comunale RA SOLAROLO Tutto il territorio comunale
RN MONTESCUDO Tutto il territorio comunale RN CASTELDELCI Tutto il territorio comunale
RN SANT’AGATA FELTRIA Tutto il territorio comunale RN NOVAFELTRIA Tutto il territorio comunale
RN SAN LEO Tutto il territorio comunale
MARCHE
PU FANO Tutto il territorio comunale
PU GABICCE MARE Tutto il territorio comunale
PU MONTE GRIMANO TERME Tutto il territorio comunale
PU MONTELABBATE Tutto il territorio comunale
PU PESARO Tutto il territorio comunale
PU SASSOCORVARO AUDITORE Tutto il territorio comunale
PU URBINO Tutto il territorio comunale
TOSCANA
FI FIRENZUOLA Tutto il territorio comunale FI MARRADI Tutto il territorio comunale
FI PALAZZUOLO SUL SENIO Tutto il territorio comunale FI LONDA Tutto il territorio comunale
Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti
PROROGATA AL 30.6.2023 LA “ROTTAMAZIONE-QUATER”
/in CRUSCOTTO AZIENDALE /da studiogiampaoliPesaro, 26 aprile 2023
CIRCOLARE n. 9/2023
PROROGATA AL 30.6.2023 LA “ROTTAMAZIONE-QUATER”
RIFERIMENTI
IN SINTESI
Recentemente il MEF ha reso nota la proroga dal 30.4 al 30.6.2023 del termine di presentazione della domanda di adesione alla c.d. “rottamazione-quater” dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022.
Di conseguenza sono prorogati anche il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate-riscossione comunicherà le somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata nonché il termine per effettuare il relativo versamento.
Al fine di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022 i contribuenti possono, tramite la presentazione di un’apposita domanda, aderire alla c.d. “rottamazione-quater”, introdotta dall’art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023).
Tale definizione consente di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento in unica soluzione / massimo 18 rate delle somme:
A tal fine il soggetto interessato per individuare i carichi oggetto di rottamazione
Il MEF con il Comunicato stampa 21.4.2023, n. 68 ha “anticipato” la proroga, stabilita con un’apposita disposizione di prossima emanazione, delle scadenze collegate con la definizione agevolata in esame.
In particolare, dopo aver evidenziato che i contribuenti dispongono di “due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione”, il Ministero specifica che
“il nuovo termine per la presentazione delle domande all’Agenzia delle entrate- Riscossione passa … dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate- Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023”.
Alla luce della proroga, le nuove scadenze sono così sintetizzate:
Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti
CONFERMATI I SOSTEGNI PER IL RINCARO DI ENERGIA / GAS IN SEDE DI CONVERSIONE DEL C.D. “DECRETO AIUTI-QUATER”
/in CRUSCOTTO AZIENDALE /da studiogiampaoliPesaro, 19 gennaio 2023
CIRCOLARE n. 4/2023
CONFERMATI I SOSTEGNI PER IL RINCARO DI ENERGIA / GAS IN SEDE DI CONVERSIONE DEL
C.D. “DECRETO AIUTI-QUATER”
RIFERIMENTI
IN SINTESI
In sede di conversione del c.d. “Decreto Aiuti-quater” sono state, tra l’altro, confermate le agevolazioni, già riconosciute per i mesi di ottobre / novembre, a favore delle:
− imprese “energivore” e non energivore”;
− imprese “gasivore” e “non gasivore”;
relative alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale consumati nel mese di dicembre 2022.
Sono stati inoltre differiti:
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, nell’ambito del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina” e DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis” il Legislatore ha introdotto alcune specifiche agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale nel primo / secondo / terzo trimestre 2022, in seguito estese anche ai mesi di ottobre e novembre 2022 ad opera del DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti- ter”.
In sede di conversione del DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater” il Legislatore ha confermato le citate agevolazioni anche per il mese di dicembre 2022 prevedendo inoltre il differimento al 30.9.2023 (in precedenza 30.6.2023) dell’utilizzo / cessione del credito d’imposta relativo al quarto trimestre 2022.
È stato altresì differito il termine di utilizzo / cessione del c.d. “bonus carburante” relativo al quarto trimestre 2022 spettante alle imprese agricole / agromeccaniche e della pesca.
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “ENERGIVORE”
L’art. 1, comma 1, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto alle imprese energivore, un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre e novembre 2022.
L’agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Ora, l’art. 1, comma 1, DL n. 176/2022, estende la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.
Il medesimo art. 1, comma 1, DL n. 144/2022, riconosce il beneficio anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nei mesi di ottobre e novembre 2022, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.
Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, di ottobre e novembre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN).
Ora, l’art. 1, comma 2 del Decreto in esame, estende la predetta agevolazione anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel mese di dicembre 2022, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica. Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN).
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE”
L’art. 1, comma 2, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto alle imprese gasivore un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato a ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.
Ora, l’art. 1, comma 1 del Decreto in esame, estende la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON ENERGIVORE”
L’art. 1, comma 3, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto alle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”), un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata a ottobre e novembre 2022. Per tali imprese, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022 al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019.
Ora, l’art. 1, comma 1 del Decreto in esame, estende la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON GASIVORE”
L’art. 1, comma 4, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto un credito d’imposta alle imprese non gasivore in misura pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato in ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.
Ora, l’art. 1, comma 1 del Decreto in esame, estende la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.
Soggetti
2022
2022
2022
novembre 2022
—
15%
30%
30%
25%
40%
40%
—
attività agricola
20%
20%
20% (*)
attività della pesca
20%
(*) Per tali imprese il credito riferito al quarto trimestre era già stato previsto dal DL n. 144/2022. Lo stesso è stato concesso quindi anche per gli acquisti effettuati nel mese di dicembre e anche alle imprese esercenti l’attività agromeccanica identificate dal codice ATECO 1.61.
In sede di conversione, con la modifica del comma 3 dell’art. 1, DL n. 176/2022 è stato differito dal 30.6 al 30.9.2023 il termine entro il quale è possibile utilizzare, esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, i crediti d’imposta spettanti:
e per le spese di acquisto di gas / energia consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
e per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel mese di dicembre 2022;
e per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel terzo trimestre 2022;
sia da parte dell’impresa beneficiaria che in caso di utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi.
Merita evidenziare che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 13.5.2022, n. 13/E e 16.6.2022, n. 20/E, l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui, avendo natura “agevolativa”, non richiede:
e la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
e l’apposizione del visto di conformità; Si rammenta che i bonus in esame:
e non sono soggetti ai limiti di:
e non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;
e sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
In sede di conversione, con la modifica del comma 4 dell’art. 1, DL n. 176/2022 è stato differito dal
30.6 al 30.9.2023 il termine entro il quale è possibile cedere, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, i crediti d’imposta spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Il citato comma 4 fissa al medesimo termine (30.9.2023) anche la cessione dei crediti d’imposta spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel mese di dicembre 2022 e la cessione dei crediti energetici relativi al 3 trimestre 2022 introdotti dall’art. 6, DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis” .
In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.
Come precisato nelle citate Circolari n. 13/E e 20/E l’utilizzo parziale del credito d’imposta
tramite il mod. F24 non consente la cessione della quota non utilizzata.
I soggetti beneficiari del credito d’imposta a seguito della cessione dello stesso devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o da un responsabile del CAF imprese.
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 30.9.2023.
Per effetto del richiamo agli artt. 121, commi da 4 a 6 e 122-bis, DL n. 34/2020:
e è demandato all’Agenzia delle Entrate il potere di controllo e recupero degli importi non spettanti; e i soggetti interessati dagli obblighi antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni “non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni
sospette e astensione” di cui agli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007;
e l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, le comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio.
È confermata la previsione contenuta nel comma 6 dell’art. 1 del Decreto in esame in base alla quale entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta energetici (imprese energivore / non energivore – imprese gasivore / non gasivore) relativi al 3 e 4 trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo del credito maturato nel 3 e 4 trimestre 2022.
È demandata all’Agenzia delle Entrate la definizione del contenuto / modalità di presentazione della predetta comunicazione.
In sede di conversione, con la modifica dell’art. 2, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, è stato differito al 30.6.2023 (in precedenza 31.3.2023) il termine di utilizzo / cessione del “bonus carburante” relativo al quarto trimestre 2022 previsto a favore:
e delle imprese agricole / agromeccaniche e della pesca con riferimento all’acquisto di carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività;
e delle imprese agricole / della pesca con riferimento all’acquisto di carburante per il riscaldamento delle serre / fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
È stato esteso al 30.6.2023 anche il termine entro il quale il cessionario dei predetti crediti deve utilizzare gli stessi in compensazione mediante il mod. F24.
Infine è differito al 16.3.2023 (in precedenza 16.2.2023) il termine di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione del credito maturato nel 2022 non ancora fruito a tale data, a pena di decadenza della fruizione del credito non ancora fruito.
Di fatto, il termine di invio della comunicazione in esame è stato “allineato” con il predetto termine previsto per i crediti d’imposta energetici.
Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti
LE “ALTRE” NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2023
/in CRUSCOTTO AZIENDALE /da studiogiampaoliPesaro, 9 gennaio 2023
CIRCOLARE n. 3/2023
LE “ALTRE” NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2023
RIFERIMENTI
IN SINTESI
Proseguendo con l’analisi delle disposizioni della Finanziaria 2023, si propone una sintesi delle “altre” novità, tra le quali si segnala:
− la detassazione delle mance nel settore ricettivo / ristorazione;
− la riduzione al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato;
− la nuova disciplina della tassazione delle cripto-attività;
− l’applicabilità della sanzione per illegittima detrazione dell’IVA in presenza di operazioni inesistenti con applicazione del reverse charge a carico dell’acquirente / committente consapevole dell’intento evasivo / fraudolento;
− la proroga al 30.6.2023 dell’esonero dell’autorizzazione per la posa (temporanea), da parte dei pubblici esercizi, di strutture amovibili sul suolo pubblico.
Di seguito, proseguendo con l’esame della Finanziaria 2023, sono esaminate le “altre” novità contenute nella stessa.
In base al comma 5 dell’art. 119, DL n. 34/2020 per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici / strutture pertinenziali agli edifici ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), DPR n. 412/93 eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di cui ai commi 1 e 4 del citato art. 119, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per i predetti “interventi trainanti” in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), e) e f), DPR n. 380/2001, il predetto limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Ora, per i soggetti di cui al comma 9, lett. d-bis), ossia ONLUS di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 460/97, OdV iscritte nei registri di cui all’art. 6, Legge n. 266/91 e APS iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali / provinciali di cui all’art. 7, Legge n. 383/2000, con l’introduzione:
e del nuovo comma 7-bis all’art. 119 in esame, è disposto che quanto sopra trova applicazione anche per i predetti interventi realizzati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, se questi ultimi sono situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’art. 136, comma 1, lett. b) e c) e all’art. 142, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004;
e di un nuovo periodo al comma 16-ter del citato art. 119, è disposto che per le ONLUS di cui al comma 10-bis (che forniscono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso / indennità di carica), per l’installazione di impianti nell’ambito delle comunità energetiche, la detrazione del 110% si applica fino alla soglia di 200 kW.
È confermato che le “somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici”, ossia le c.d. “mance”, versate a favore di titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore a € 50.000 nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, Legge n. 287/91:
e costituiscono redditi di lavoro dipendente;
e sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta;
e sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali / assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
e concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento di deduzioni / detrazioni / benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.
Il lavoratore può richiedere la non applicazione dell’imposta sostitutiva mediante espressa
rinuncia scritta.
Secondo quanto indicato nella Relazione tecnica, per la verifica del limite reddituale di € 50.000 va
fatto riferimento al reddito di lavoro dipendente conseguito l’anno precedente.
È confermata per il 2023 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva, applicabile ai sensi dell’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi
di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).
Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore,
nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000.
Con l’introduzione del nuovo comma 1-ter all’art. 76, Legge n. 413/91 è confermata l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% alle somme, ovunque corrisposte, da parte:
e dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS);
e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP); comprese le prestazioni erogate da enti / istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l’intervento nel pagamento di intermediari finanziari italiani.
Per effetto della novità in esame, la ritenuta a titolo d’imposta del 5% opera anche nei confronti dei percettori privi di un sostituto d’imposta. La nuova disposizione ha efficacia retroattiva in quanto decorre dal 30.9.2015. Non è previsto il rimborso / ripetizione di quanto già versato.
In sede di approvazione è stato previsto che a decorrere dall’1.1.2023 è applicabile l’imposta sostitutiva del 5% alle somme, ovunque corrisposte, da parte dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia / superstiti / invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da Enti / Istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti in Italia senza l’intervento nel pagamento di intermediari finanziari italiani.
È confermata l’introduzione di un regime facoltativo di affrancamento / rimpatrio degli utili / riserve di utili non ancora distribuiti all’1.1.2023, risultanti dal bilancio dell’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2022 (in generale, bilancio 2021) dei soggetti direttamente / indirettamente partecipati ex art. 73, comma 1, lett. d), TUIR (società non residenti).
In particolare il socio residente / localizzato in Italia che detiene la partecipazione nell’ambito dell’attività d’impresa può optare per l’assoggettamento dei predetti utili / riserve di utili ad un’imposta sostitutiva nella seguente misura, differenziata a seconda che sia un soggetto IRES o IRPEF.
L’aliquota è ridotta di 3 punti percentuali relativamente agli utili percepiti dal controllante residente
/ localizzato in Italia entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (in generale, per il 2023), a condizione che gli stessi siano accantonati in una specifica riserva di patrimonio netto per un periodo non inferiore a 2 esercizi.
Di fatto, a seguito dell’opzione, le predette somme sono escluse dalla tassazione ordinaria ex artt. 47, comma 4 e 89, comma 3, TUIR e assoggettate ad imposta sostitutiva.
Tale imposta va versata in un’unica soluzione, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti a disposizione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022.
L’opzione:
e può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riferimento a tutti o parte degli utili / riserve di utili;
e può riguardare anche gli utili attribuibili alle stabili organizzazioni in regime di branch exemption ex art. 168-ter, TUIR;
e va esercitata nel mod. REDDITI 2023 ed è efficace dal 2023.
È inoltre previsto che:
e in caso di distribuzione di dividendi, gli stessi si considerano prioritariamente formati da utili /
riserve di utili oggetto di affrancamento;
e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione estera è incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, degli utili / riserve di utili assoggettati ad imposta sostitutiva e diminuito degli utili / riserve di utili distribuiti.
Con tale previsione il Legislatore, come evidenziato nella Relazione illustrativa, intende “evitare fenomeni di doppia imposizione e … limitare l’impatto di eventuali cessioni di partecipazioni”.
È confermata l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 23, TUIR in base al quale si considerano prodotte in Italia le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società / enti non residenti il cui valore deriva, per più del 50%, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni precedenti la cessione, direttamente o indirettamente da immobili situati in Italia.
Tale previsione non opera per le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati. Contestualmente è stato modificato l’art. 5, D.Lgs. n. 461/97, con l’introduzione del nuovo comma 5-bis, prevedendo che per le predette plusvalenze non opera l’esenzione da imposizione.
In sede di approvazione è stato previsto che:
e al fine dell’applicazione delle predette disposizioni non si considerano i beni immobili alla cui produzione / scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa, nonché quelli utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa;
e le novità in esame non sono applicabili alle plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio ex art. 1, comma 633 , Legge n. 178/2020.
In sede di approvazione è stato riscritto il comma 2 dell’art. 9, DPR n. 601/73 prevedendo che nei territori montani di cui al comma 1 (terreni situati ad un’altitudine non inferiore a 700 metri slm e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale, terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana) sono:
e soggetti alle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa;
e esenti dalle imposte catastale e di bollo;
i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e IAP
iscritti nella relativa Gestione previdenziale ed assistenziale. Le predette agevolazioni si applicano anche:
e ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale ed
assistenziale, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto si impegnano a coltivare
/ condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni.
È prevista la decadenza delle agevolazioni se, prima del decorso di 5 anni dall’acquisto, i terreni
sono ceduti ovvero cessano di essere coltivati / condotti direttamente;
e a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
É confermata l’introduzione della disciplina tributaria unitaria delle cripto-attività in considerazione del fatto che, come evidenziato nella Relazione illustrativa
“la digitalizzazione dell’economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter soddisfare pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di maggiore crescita dell’economia”.
In particolare, in base alla nuova lett. c-sexies) del comma 1 dell’art. 67, TUIR, modificata in sede di
approvazione, costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi:
e realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto- attività, comunque denominate;
e non inferiori complessivamente a € 2.000.
Per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore / diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.
Non è tassata la permuta tra cripto-attività aventi “eguali” caratteristiche e funzioni.
In merito alle modalità di determinazione di tali redditi, con le modifiche apportate all’art. 68, TUIR,
è confermato che le plusvalenze sono:
e determinate dalla differenza tra corrispettivo percepito / valore normale delle cripto-attività
permutate e costo / valore di acquisto;
e sommate alle relative minusvalenze.
Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a € 2.000, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. In altre parole, le minusvalenze sono riportabili in avanti solo se di importo superiore a € 2.000.
In caso di acquisto:
e per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini
dell’imposta di successione;
e per donazione, si assume come costo quello del donante.
Il costo / valore di acquisto va documentato con elementi certi e precisi da parte del soggetto
interessato (in mancanza, il costo è pari a zero).
I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.
PERIODO TRANSITORIO
In sede di approvazione è stato previsto che:
e le plusvalenze relative a operazioni aventi ad oggetto cripto-attività, comunque denominate,
eseguite prima dell’1.1.2023 si considerano realizzate ai sensi dell’art. 67, TUIR; e
e le relative minusvalenze realizzate prima di tale data (1.1.2023) possono essere portate in deduzione ai sensi dell’art. 68, comma 5, TUIR.
La plusvalenza è determinata in base all’art. 68, comma 6, TUIR e quindi va fatto riferimento alla differenza tra il corrispettivo percepito / somma o valore normale dei beni rimborsati ed il costo / valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.
MODALITÀ IMPOSITIVE
A seguito delle modifiche apportate all’art. 5, D.Lgs. n. 461/97 è confermata l’applicazione
dell’imposta sostitutiva del 26% anche ai redditi di cui alla nuova lett. c-sexies).
É comunque prevista la possibilità di optare, presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati, per
l’applicazione del:
e regime c.d. “del risparmio amministrato” di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 461/97. L’opzione può essere esercitata relativamente ai rapporti intrattenuti con:
e regime c.d. “del risparmio gestito” di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 461/97.
MONITORAGGIO FISCALE
Come noto, ai sensi dell’art. 4, DL n. 167/90, i soggetti residenti in Italia:
e persone fisiche;
e enti non commerciali;
e società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR;
che detengono all’estero investimenti / attività di natura finanziaria sono tenuti ad assolvere l’obbligo
di “monitoraggio fiscale” compilando il quadro RW del mod. REDDITI.
È confermato che tale obbligo interessa anche i detentori di cripto-attività. Sul punto la Relazione illustrativa evidenzia che gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che siano detenute all’estero o in Italia.
Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i predetti soggetti che, pur non essendo possessori degli investimenti esteri, delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto- attività, siano titolari effettivi dell’investimento ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. pp) e 20, D.Lgs. n. 231/2007.
È inoltre confermata l’estensione ai prestatori di servizi di portafoglio digitale individuati dalla lett. i-bis) del comma 5 dell’art. 3, D.Lgs. n. 231/2007, che intervengono nei trasferimenti da
/ verso l’estero di mezzi di pagamento, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni effettuate in cripto-attività di importo superiore a € 5.000.
VALUTAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ
È confermata l’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 110, TUIR, in base al quale non concorrono alla determinazione del reddito i componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione a Conto economico. La non rilevanza opera anche ai fini IRAP.
La disposizione in esame è finalizzata ad evitare l’incidenza delle oscillazioni di valore delle cripto- attività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio (sono escluse le valutazioni dei crediti / debiti da regolare in cripto-attività).
RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CRIPTO-ATTIVITÀ
È confermato che per i soggetti che detengono cripto-attività all’1.1.2023, è riconosciuta la possibilità di rideterminare il costo / valore di acquisto alla medesima data, determinato ai sensi dell’art. 9, TUIR (valore normale), versando un’imposta sostitutiva del 14%.
L’imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il 30.6.2023, ovvero in 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data (30.6.2023). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
L’assunzione del valore rideterminato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 10 dell’art. 68, TUIR.
REGOLARIZZAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ
In sede di approvazione è stato previsto che i soggetti di cui al citato art. 4, DL n. 167/90 (persone fisiche / enti non commerciali / società semplici ed equiparate), che non hanno indicato nel mod. REDDITI:
e le cripto-attività detenute entro il 31.12.2021;
e i redditi sulle stesse realizzati;
possono presentare un’apposita domanda di emersione con la quale far emergere tali attività, utilizzando lo specifico modello che sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate (con tale Provvedimento la stessa Agenzia fisserà anche i termini di presentazione della domanda).
È confermato che le modalità di regolarizzazione variano a seconda che il soggetto interessato abbia o meno realizzato redditi nel periodo di riferimento.
Non realizzo di redditi nel periodo di riferimento
e versamento della sanzione nella misura del 0,5% per ciascun
anno sul valore delle attività non dichiarate.
Realizzo di redditi nel periodo di riferimento
e versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle medesime attività detenute al termine di ciascun anno / al momento del realizzo;
e versamento di un’ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione nel quadro RW.
IMPOSTA DI BOLLO SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ
Sono confermate le modifiche apportate al DPR n. 642/72, in base alle quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività che comportano eventuali obblighi di comunicazione dei valori alla clientela da parte del gestore.
L’imposta di bollo è pari al 2‰ annui del valore delle cripto-attività, ancorché non sia inviata alcuna
comunicazione alla clientela.
In luogo dell’imposta di bollo, ad esempio, nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti / archiviate su chiavette, pc e smartphone, è prevista l’applicazione di un’imposta sul valore delle stesse detenute da soggetti residenti in Italia nella medesima misura del 2‰ da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.
Tale imposta si applica a tutti i soggetti residenti in Italia e non solo a quelli tenuti agli obblighi di
monitoraggio.
Ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis.3, D.Lgs. n. 471/97, in caso di applicazione dell’inversione contabile da parte dell’acquirente / committente per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento vanno espunti:
e il debito computato nelle liquidazioni IVA;
e la detrazione operata nelle predette liquidazioni, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l’imposta eventualmente non detratta ai sensi dell’art. 26, comma 3, DPR n. 633/72 e dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/92.
La disposizione è applicabile anche in presenza di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso
applicazione la sanzione compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di € 1.000.
In sede di approvazione il citato comma 9-bis.3 è stato integrato prevedendo che le predette disposizioni non si applicano e l’acquirente / committente è punito con la sanzione di cui all’art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97 per illegittima detrazione con riferimento all’imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l’esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione / di frode del quale sia provato che l’acquirente / committente era consapevole.
Sul punto si rammenta che il citato comma 6 dispone che il soggetto che computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione pari al 90% dell’ammontare della detrazione compiuta.
Con riferimento alle Federazioni sportive nazionali, agli Enti di promozione sportiva a alle associazioni e società sportive professionistiche / dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia che operano nell’ambito dei competizioni sportive in corso di svolgimento, in sede di approvazione è previsto che i versamenti delle ritenute alla fonte, comprese quelle relative alle addizionali regionale e comunale e dell’IVA già sospesi ai sensi dell’art. 1, comma 923, lett. a) e c), Legge n. 234/2021, dell’art. 7, comma 3-bis, DL n. 17/2022, dell’art. 39, comma 1-bis, DL n. 50/2022, e dell’art. 13, DL n. 176/2022, con scadenza il 22.12.2022, si considerano tempestivi se effettuati: e in un’unica soluzione entro il 29.12.2022;
ovvero
e in 60 rate di pari importo, con scadenza:
– delle prime 3 rate entro il 29.12.2022;
2023.
In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del 3% sulle somme complessivamente
dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata. Le predette disposizioni sono entrate in vigore il 29.12.2022.
Ai sensi dell’art. 83, TUIR per:
e i soggetti che adottano i Principi contabili internazionali;
e i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter, C.c. che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria;
che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili (principio di derivazione rafforzata).
I predetti criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste
contabilizzate a seguito di correzione degli errori contabili.
Tale disposizione non è applicabile ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8, DPR n. 322/98.
In sede di approvazione è stato previsto che la predetta disposizione (imputazione temporale dei componenti negativi di reddito a seguito della correzione di errori contabili), sussistendo i presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.
Tale novità è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL n. 73/2022), ossia in generale dal 2022.
Intervenendo sull’art. 10, D.Lgs. n. 147/2017 è disposto che la presentazione della DSU da parte del cittadino:
e può essere effettuata in modalità non precompilata fino al 31.12.2022;
e va effettuata prioritariamente in modalità precompilata a decorrere dall’1.1.2023, ferma restando la possibilità di presentazione anche in modalità ordinaria.
Un apposito Decreto dovrà individuare modalità operative / tecniche e ulteriori semplificazioni per
consentire la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS.
È confermata la riproposizione della tipologia contrattuale dei c.d. “voucher” di cui all’art. 54-bis, DL n. 50/2017 relativa alle prestazioni di lavoro occasionali, ossia riferite alle attività lavorative che danno luogo, nel corso di 1 anno:
e per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 (limite
confermato), con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
e per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 10.000
(in precedenza € 5.000), con riferimento alla totalità dei prestatori;
e per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore,
a compensi di importo non superiore a € 2.500 (limite confermato).
In sede di approvazione la tipologia contrattuale in esame è estesa anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
È confermata inoltre:
e la soppressione del comma 8-bis del citato art. 54-bis, con conseguente venir meno dell’obbligo da parte del prestatore, relativamente alle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, di autocertificare nell’apposita piattaforma informatica di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
e la modifica della lett. a) del comma 14 del citato art. 54-bis, con conseguente divieto di avvalersi del contratto in esame da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (in precedenza tale divieto riguardava gli utilizzatori aventi più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese da determinate categorie di soggetti tra cui i titolari di pensione di vecchiaia / invalidità, disoccupati, ecc., e che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori).
In sede di approvazione, per effetto della modifica della lett. b) del comma 14, è stato esteso il divieto di utilizzo del voucher da parte delle imprese del settore agricolo (in precedenza, tale divieto non riguardava le attività rese da soggetti rientranti in determinate categorie tra cui i titolari di pensione di vecchiaia / invalidità, disoccupati, ecc. non iscritte nell’anno precedente negli elenchi anagrafici del lavoratori agricoli).
È confermata la disposizione diretta a incrementare a decorrere dall’1.1.2023 del 50% la maggiorazione mensile riconosciuta nell’ambito dell’assegno unico universale di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 230/2021, per ciascun figlio di età inferiore a un anno. L’incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con 3 / più figli per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni, con ISEE fino a € 40.000.
In sede di approvazione, è stato inoltre modificato il comma 10 del citato art. 4 al fine di incrementare dall’1.1.2023 del 50% la maggiorazione forfetaria mensile (pari a € 100) riconosciuta nell’ambito dell’assegno unico universale ai nuclei familiari con 4 o più figli.
In sede di approvazione è stato incrementato di € 5 milioni per il 2023 il fondo di cui all’art. 8, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, destinato al riconoscimento di un contributo a favore di ETS ed Enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi socio-sanitari e sociali svolti in regime residenziale / semi-residenziale rivolti a persone con disabilità, per far fronte agli aumenti dei costi dell’energia termica ed elettrica del terzo e quarto trimestre 2022.
In particolare tale incremento è finalizzato alla concessione di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semi-residenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all’incremento dei costi sostenuti per l’energia termica ed elettrica nel 2022 rispetto al 2021.
Le disposizioni attuative per la richiesta / erogazione del contributo sono demandate ad un apposito DPCM.
L’agevolazione in esame:
e è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
e non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61
e 109, comma 5, TUIR.
In sede di approvazione è stato previsto un incremento della spesa per il periodo 2023 – 2025 al fine di completare la transizione verso la tecnologia 5G di cui all’art. 1, commi da 1026 a 1046, Legge n. 205/2017. In particolare sono stanziati:
e € 4,5 milioni per il 2023;
e € 6 milioni per il 2024 / 2025.
I predetti importi sono destinati anche all’attuazione del Piano Radio Digitale DAB e per assicurare l’operatività della task force di cui all’art. 1, comma 1043, Legge n. 205/2017.
In sede di approvazione, al fine di consentire l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera, dal 2023 sono state istituite:
e una carta della cultura giovani, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a € 35.000, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello di compimento dei 18 anni di età;
e una carta del merito ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento dei 19 anni di età, il diploma finale presso Istituti di istruzione secondaria superiore / equiparati con una votazione di almeno 100/100, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la predetta carta della cultura giovani.
Le somme assegnate:
e non costituiscono reddito imponibile per il beneficiario;
e non rilevano ai fini ISEE.
È demandata al Ministero della Cultura l’individuazione dei criteri / modalità di utilizzo delle predette carte.
In sede di approvazione è stato previsto che nei Comuni capoluogo di Provincia che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione dei dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, l’imposta di soggiorno può essere applicata fino all’importo massimo di cui all’art. 14, comma 16, lett. e), DL n. 78/2010 (€ 10 per notte di soggiorno).
I predetti Comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall’ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all’anno in cui viene deliberato l’aumento di imposta. Per il triennio 2023-2025 viene considerata la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.
In sede di approvazione è stato prorogato dal 31.12.2022 al 30.6.2023 l’esonero dell’autorizzazione di cui agli artt. 21 e 146, D.Lgs. n. 42/2004, per la posa (temporanea) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività.
Come previsto dall’art. 1, comma 739, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) l’IMU è applicabile a tutti i Comuni italiani, “ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti”.
In applicazione di tale disposizioni le Province autonome di Trento e Bolzano hanno introdotto,
rispettivamente, l’IMIS e l’IMI.
Ora il citato comma 739 è stato implementato con la previsione che a decorrere dall’1.1.2023 per la Regione Friuli Venezia Giulia trova applicazione l’ILIA (Imposta locale immobiliare autonoma) istituita con la Legge Regionale n. 17/2022.
È altresì disposto che anche l’ILIA relativa agli immobili strumentali è deducibile (come l’IMU) ai sensi del comma 772 della citata Legge n. 160/2019.
È confermato dal 2023 l’aumento a € 30 milioni (in precedenza € 10 milioni) del limite di spesa massimo entro cui gli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato per i quali non è stata proposta opposizione al Decreto di pagamento ex art. 170, DPR n. 115/2002 possono compensare quanto dovuto per imposte, tasse (compresa l’IVA) e contributi previdenziali entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati.
Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti
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