LE “ALTRE” NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2023
Pesaro, 9 gennaio 2023
CIRCOLARE n. 3/2023
LE “ALTRE” NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2023
RIFERIMENTI
- Legge n. 197/2022
IN SINTESI
Proseguendo con l’analisi delle disposizioni della Finanziaria 2023, si propone una sintesi delle “altre” novità, tra le quali si segnala:
− la detassazione delle mance nel settore ricettivo / ristorazione;
− la riduzione al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato;
− la nuova disciplina della tassazione delle cripto-attività;
− l’applicabilità della sanzione per illegittima detrazione dell’IVA in presenza di operazioni inesistenti con applicazione del reverse charge a carico dell’acquirente / committente consapevole dell’intento evasivo / fraudolento;
− la proroga al 30.6.2023 dell’esonero dell’autorizzazione per la posa (temporanea), da parte dei pubblici esercizi, di strutture amovibili sul suolo pubblico.
Di seguito, proseguendo con l’esame della Finanziaria 2023, sono esaminate le “altre” novità contenute nella stessa.
In base al comma 5 dell’art. 119, DL n. 34/2020 per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici / strutture pertinenziali agli edifici ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), DPR n. 412/93 eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di cui ai commi 1 e 4 del citato art. 119, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per i predetti “interventi trainanti” in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), e) e f), DPR n. 380/2001, il predetto limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Ora, per i soggetti di cui al comma 9, lett. d-bis), ossia ONLUS di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 460/97, OdV iscritte nei registri di cui all’art. 6, Legge n. 266/91 e APS iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali / provinciali di cui all’art. 7, Legge n. 383/2000, con l’introduzione:
e del nuovo comma 7-bis all’art. 119 in esame, è disposto che quanto sopra trova applicazione anche per i predetti interventi realizzati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, se questi ultimi sono situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’art. 136, comma 1, lett. b) e c) e all’art. 142, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004;
e di un nuovo periodo al comma 16-ter del citato art. 119, è disposto che per le ONLUS di cui al comma 10-bis (che forniscono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso / indennità di carica), per l’installazione di impianti nell’ambito delle comunità energetiche, la detrazione del 110% si applica fino alla soglia di 200 kW.
È confermato che le “somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici”, ossia le c.d. “mance”, versate a favore di titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore a € 50.000 nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, Legge n. 287/91:
e costituiscono redditi di lavoro dipendente;
e sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta;
e sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali / assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
e concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento di deduzioni / detrazioni / benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.
Il lavoratore può richiedere la non applicazione dell’imposta sostitutiva mediante espressa
rinuncia scritta.
Secondo quanto indicato nella Relazione tecnica, per la verifica del limite reddituale di € 50.000 va
fatto riferimento al reddito di lavoro dipendente conseguito l’anno precedente.
È confermata per il 2023 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva, applicabile ai sensi dell’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi
di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).
Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore,
nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000.
Con l’introduzione del nuovo comma 1-ter all’art. 76, Legge n. 413/91 è confermata l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% alle somme, ovunque corrisposte, da parte:
e dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS);
e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP); comprese le prestazioni erogate da enti / istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l’intervento nel pagamento di intermediari finanziari italiani.
Per effetto della novità in esame, la ritenuta a titolo d’imposta del 5% opera anche nei confronti dei percettori privi di un sostituto d’imposta. La nuova disposizione ha efficacia retroattiva in quanto decorre dal 30.9.2015. Non è previsto il rimborso / ripetizione di quanto già versato.
In sede di approvazione è stato previsto che a decorrere dall’1.1.2023 è applicabile l’imposta sostitutiva del 5% alle somme, ovunque corrisposte, da parte dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia / superstiti / invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da Enti / Istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti in Italia senza l’intervento nel pagamento di intermediari finanziari italiani.
È confermata l’introduzione di un regime facoltativo di affrancamento / rimpatrio degli utili / riserve di utili non ancora distribuiti all’1.1.2023, risultanti dal bilancio dell’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2022 (in generale, bilancio 2021) dei soggetti direttamente / indirettamente partecipati ex art. 73, comma 1, lett. d), TUIR (società non residenti).
In particolare il socio residente / localizzato in Italia che detiene la partecipazione nell’ambito dell’attività d’impresa può optare per l’assoggettamento dei predetti utili / riserve di utili ad un’imposta sostitutiva nella seguente misura, differenziata a seconda che sia un soggetto IRES o IRPEF.
Socio | Misura imposta sostitutiva |
Soggetto IRES | 9% |
Soggetto IRPEF | 30% |
L’aliquota è ridotta di 3 punti percentuali relativamente agli utili percepiti dal controllante residente
/ localizzato in Italia entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (in generale, per il 2023), a condizione che gli stessi siano accantonati in una specifica riserva di patrimonio netto per un periodo non inferiore a 2 esercizi.
Di fatto, a seguito dell’opzione, le predette somme sono escluse dalla tassazione ordinaria ex artt. 47, comma 4 e 89, comma 3, TUIR e assoggettate ad imposta sostitutiva.
Tale imposta va versata in un’unica soluzione, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti a disposizione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022.
L’opzione:
e può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riferimento a tutti o parte degli utili / riserve di utili;
e può riguardare anche gli utili attribuibili alle stabili organizzazioni in regime di branch exemption ex art. 168-ter, TUIR;
e va esercitata nel mod. REDDITI 2023 ed è efficace dal 2023.
È inoltre previsto che:
e in caso di distribuzione di dividendi, gli stessi si considerano prioritariamente formati da utili /
riserve di utili oggetto di affrancamento;
e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione estera è incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, degli utili / riserve di utili assoggettati ad imposta sostitutiva e diminuito degli utili / riserve di utili distribuiti.
Con tale previsione il Legislatore, come evidenziato nella Relazione illustrativa, intende “evitare fenomeni di doppia imposizione e … limitare l’impatto di eventuali cessioni di partecipazioni”.
È confermata l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 23, TUIR in base al quale si considerano prodotte in Italia le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società / enti non residenti il cui valore deriva, per più del 50%, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni precedenti la cessione, direttamente o indirettamente da immobili situati in Italia.
Tale previsione non opera per le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati. Contestualmente è stato modificato l’art. 5, D.Lgs. n. 461/97, con l’introduzione del nuovo comma 5-bis, prevedendo che per le predette plusvalenze non opera l’esenzione da imposizione.
In sede di approvazione è stato previsto che:
e al fine dell’applicazione delle predette disposizioni non si considerano i beni immobili alla cui produzione / scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa, nonché quelli utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa;
e le novità in esame non sono applicabili alle plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio ex art. 1, comma 633 , Legge n. 178/2020.
In sede di approvazione è stato riscritto il comma 2 dell’art. 9, DPR n. 601/73 prevedendo che nei territori montani di cui al comma 1 (terreni situati ad un’altitudine non inferiore a 700 metri slm e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale, terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana) sono:
e soggetti alle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa;
e esenti dalle imposte catastale e di bollo;
i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e IAP
iscritti nella relativa Gestione previdenziale ed assistenziale. Le predette agevolazioni si applicano anche:
e ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale ed
assistenziale, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto si impegnano a coltivare
/ condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni.
È prevista la decadenza delle agevolazioni se, prima del decorso di 5 anni dall’acquisto, i terreni
sono ceduti ovvero cessano di essere coltivati / condotti direttamente;
e a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
É confermata l’introduzione della disciplina tributaria unitaria delle cripto-attività in considerazione del fatto che, come evidenziato nella Relazione illustrativa
“la digitalizzazione dell’economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter soddisfare pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di maggiore crescita dell’economia”.
In particolare, in base alla nuova lett. c-sexies) del comma 1 dell’art. 67, TUIR, modificata in sede di
approvazione, costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi:
e realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto- attività, comunque denominate;
e non inferiori complessivamente a € 2.000.
Per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore / diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.
Non è tassata la permuta tra cripto-attività aventi “eguali” caratteristiche e funzioni.
In merito alle modalità di determinazione di tali redditi, con le modifiche apportate all’art. 68, TUIR,
è confermato che le plusvalenze sono:
e determinate dalla differenza tra corrispettivo percepito / valore normale delle cripto-attività
permutate e costo / valore di acquisto;
e sommate alle relative minusvalenze.
Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a € 2.000, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. In altre parole, le minusvalenze sono riportabili in avanti solo se di importo superiore a € 2.000.
In caso di acquisto:
e per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini
dell’imposta di successione;
e per donazione, si assume come costo quello del donante.
Il costo / valore di acquisto va documentato con elementi certi e precisi da parte del soggetto
interessato (in mancanza, il costo è pari a zero).
I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.
PERIODO TRANSITORIO
In sede di approvazione è stato previsto che:
e le plusvalenze relative a operazioni aventi ad oggetto cripto-attività, comunque denominate,
eseguite prima dell’1.1.2023 si considerano realizzate ai sensi dell’art. 67, TUIR; e
e le relative minusvalenze realizzate prima di tale data (1.1.2023) possono essere portate in deduzione ai sensi dell’art. 68, comma 5, TUIR.
La plusvalenza è determinata in base all’art. 68, comma 6, TUIR e quindi va fatto riferimento alla differenza tra il corrispettivo percepito / somma o valore normale dei beni rimborsati ed il costo / valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.
MODALITÀ IMPOSITIVE
A seguito delle modifiche apportate all’art. 5, D.Lgs. n. 461/97 è confermata l’applicazione
dell’imposta sostitutiva del 26% anche ai redditi di cui alla nuova lett. c-sexies).
É comunque prevista la possibilità di optare, presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati, per
l’applicazione del:
e regime c.d. “del risparmio amministrato” di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 461/97. L’opzione può essere esercitata relativamente ai rapporti intrattenuti con:
- i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (art. 3, comma 5, i, D.Lgs. n. 231/2007);
- i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di portafoglio digitale (art. 3, comma 5, i-bis, D.Lgs.
- 231/2007);
e regime c.d. “del risparmio gestito” di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 461/97.
MONITORAGGIO FISCALE
Come noto, ai sensi dell’art. 4, DL n. 167/90, i soggetti residenti in Italia:
e persone fisiche;
e enti non commerciali;
e società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR;
che detengono all’estero investimenti / attività di natura finanziaria sono tenuti ad assolvere l’obbligo
di “monitoraggio fiscale” compilando il quadro RW del mod. REDDITI.
È confermato che tale obbligo interessa anche i detentori di cripto-attività. Sul punto la Relazione illustrativa evidenzia che gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che siano detenute all’estero o in Italia.
Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i predetti soggetti che, pur non essendo possessori degli investimenti esteri, delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto- attività, siano titolari effettivi dell’investimento ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. pp) e 20, D.Lgs. n. 231/2007.
È inoltre confermata l’estensione ai prestatori di servizi di portafoglio digitale individuati dalla lett. i-bis) del comma 5 dell’art. 3, D.Lgs. n. 231/2007, che intervengono nei trasferimenti da
/ verso l’estero di mezzi di pagamento, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni effettuate in cripto-attività di importo superiore a € 5.000.
VALUTAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ
È confermata l’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 110, TUIR, in base al quale non concorrono alla determinazione del reddito i componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione a Conto economico. La non rilevanza opera anche ai fini IRAP.
La disposizione in esame è finalizzata ad evitare l’incidenza delle oscillazioni di valore delle cripto- attività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio (sono escluse le valutazioni dei crediti / debiti da regolare in cripto-attività).
RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CRIPTO-ATTIVITÀ
È confermato che per i soggetti che detengono cripto-attività all’1.1.2023, è riconosciuta la possibilità di rideterminare il costo / valore di acquisto alla medesima data, determinato ai sensi dell’art. 9, TUIR (valore normale), versando un’imposta sostitutiva del 14%.
L’imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il 30.6.2023, ovvero in 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data (30.6.2023). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
L’assunzione del valore rideterminato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 10 dell’art. 68, TUIR.
REGOLARIZZAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ
In sede di approvazione è stato previsto che i soggetti di cui al citato art. 4, DL n. 167/90 (persone fisiche / enti non commerciali / società semplici ed equiparate), che non hanno indicato nel mod. REDDITI:
e le cripto-attività detenute entro il 31.12.2021;
e i redditi sulle stesse realizzati;
possono presentare un’apposita domanda di emersione con la quale far emergere tali attività, utilizzando lo specifico modello che sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate (con tale Provvedimento la stessa Agenzia fisserà anche i termini di presentazione della domanda).
È confermato che le modalità di regolarizzazione variano a seconda che il soggetto interessato abbia o meno realizzato redditi nel periodo di riferimento.
Fattispecie | Regolarizzazione |
Non realizzo di redditi nel periodo di riferimento |
e Presentazione della domanda, con indicazione delle attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta;
e versamento della sanzione nella misura del 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate. |
Realizzo di redditi nel periodo di riferimento |
e Presentazione della domanda;
e versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle medesime attività detenute al termine di ciascun anno / al momento del realizzo; e versamento di un’ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione nel quadro RW. |
IMPOSTA DI BOLLO SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ
Sono confermate le modifiche apportate al DPR n. 642/72, in base alle quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività che comportano eventuali obblighi di comunicazione dei valori alla clientela da parte del gestore.
L’imposta di bollo è pari al 2‰ annui del valore delle cripto-attività, ancorché non sia inviata alcuna
comunicazione alla clientela.
In luogo dell’imposta di bollo, ad esempio, nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti / archiviate su chiavette, pc e smartphone, è prevista l’applicazione di un’imposta sul valore delle stesse detenute da soggetti residenti in Italia nella medesima misura del 2‰ da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.
Tale imposta si applica a tutti i soggetti residenti in Italia e non solo a quelli tenuti agli obblighi di
monitoraggio.
Ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis.3, D.Lgs. n. 471/97, in caso di applicazione dell’inversione contabile da parte dell’acquirente / committente per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento vanno espunti:
e il debito computato nelle liquidazioni IVA;
e la detrazione operata nelle predette liquidazioni, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l’imposta eventualmente non detratta ai sensi dell’art. 26, comma 3, DPR n. 633/72 e dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/92.
La disposizione è applicabile anche in presenza di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso
applicazione la sanzione compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di € 1.000.
In sede di approvazione il citato comma 9-bis.3 è stato integrato prevedendo che le predette disposizioni non si applicano e l’acquirente / committente è punito con la sanzione di cui all’art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97 per illegittima detrazione con riferimento all’imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l’esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione / di frode del quale sia provato che l’acquirente / committente era consapevole.
Sul punto si rammenta che il citato comma 6 dispone che il soggetto che computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione pari al 90% dell’ammontare della detrazione compiuta.
Con riferimento alle Federazioni sportive nazionali, agli Enti di promozione sportiva a alle associazioni e società sportive professionistiche / dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia che operano nell’ambito dei competizioni sportive in corso di svolgimento, in sede di approvazione è previsto che i versamenti delle ritenute alla fonte, comprese quelle relative alle addizionali regionale e comunale e dell’IVA già sospesi ai sensi dell’art. 1, comma 923, lett. a) e c), Legge n. 234/2021, dell’art. 7, comma 3-bis, DL n. 17/2022, dell’art. 39, comma 1-bis, DL n. 50/2022, e dell’art. 13, DL n. 176/2022, con scadenza il 22.12.2022, si considerano tempestivi se effettuati: e in un’unica soluzione entro il 29.12.2022;
ovvero
e in 60 rate di pari importo, con scadenza:
– delle prime 3 rate entro il 29.12.2022;
- delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere da gennaio
2023.
In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del 3% sulle somme complessivamente
dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata. Le predette disposizioni sono entrate in vigore il 29.12.2022.
Ai sensi dell’art. 83, TUIR per:
e i soggetti che adottano i Principi contabili internazionali;
e i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter, C.c. che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria;
che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili (principio di derivazione rafforzata).
I predetti criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste
contabilizzate a seguito di correzione degli errori contabili.
Tale disposizione non è applicabile ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8, DPR n. 322/98.
In sede di approvazione è stato previsto che la predetta disposizione (imputazione temporale dei componenti negativi di reddito a seguito della correzione di errori contabili), sussistendo i presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.
Tale novità è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL n. 73/2022), ossia in generale dal 2022.
Intervenendo sull’art. 10, D.Lgs. n. 147/2017 è disposto che la presentazione della DSU da parte del cittadino:
e può essere effettuata in modalità non precompilata fino al 31.12.2022;
e va effettuata prioritariamente in modalità precompilata a decorrere dall’1.1.2023, ferma restando la possibilità di presentazione anche in modalità ordinaria.
Un apposito Decreto dovrà individuare modalità operative / tecniche e ulteriori semplificazioni per
consentire la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS.
È confermata la riproposizione della tipologia contrattuale dei c.d. “voucher” di cui all’art. 54-bis, DL n. 50/2017 relativa alle prestazioni di lavoro occasionali, ossia riferite alle attività lavorative che danno luogo, nel corso di 1 anno:
e per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 (limite
confermato), con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
e per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 10.000
(in precedenza € 5.000), con riferimento alla totalità dei prestatori;
e per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore,
a compensi di importo non superiore a € 2.500 (limite confermato).
In sede di approvazione la tipologia contrattuale in esame è estesa anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
È confermata inoltre:
e la soppressione del comma 8-bis del citato art. 54-bis, con conseguente venir meno dell’obbligo da parte del prestatore, relativamente alle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, di autocertificare nell’apposita piattaforma informatica di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
e la modifica della lett. a) del comma 14 del citato art. 54-bis, con conseguente divieto di avvalersi del contratto in esame da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (in precedenza tale divieto riguardava gli utilizzatori aventi più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese da determinate categorie di soggetti tra cui i titolari di pensione di vecchiaia / invalidità, disoccupati, ecc., e che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori).
In sede di approvazione, per effetto della modifica della lett. b) del comma 14, è stato esteso il divieto di utilizzo del voucher da parte delle imprese del settore agricolo (in precedenza, tale divieto non riguardava le attività rese da soggetti rientranti in determinate categorie tra cui i titolari di pensione di vecchiaia / invalidità, disoccupati, ecc. non iscritte nell’anno precedente negli elenchi anagrafici del lavoratori agricoli).
È confermata la disposizione diretta a incrementare a decorrere dall’1.1.2023 del 50% la maggiorazione mensile riconosciuta nell’ambito dell’assegno unico universale di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 230/2021, per ciascun figlio di età inferiore a un anno. L’incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con 3 / più figli per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni, con ISEE fino a € 40.000.
In sede di approvazione, è stato inoltre modificato il comma 10 del citato art. 4 al fine di incrementare dall’1.1.2023 del 50% la maggiorazione forfetaria mensile (pari a € 100) riconosciuta nell’ambito dell’assegno unico universale ai nuclei familiari con 4 o più figli.
In sede di approvazione è stato incrementato di € 5 milioni per il 2023 il fondo di cui all’art. 8, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, destinato al riconoscimento di un contributo a favore di ETS ed Enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi socio-sanitari e sociali svolti in regime residenziale / semi-residenziale rivolti a persone con disabilità, per far fronte agli aumenti dei costi dell’energia termica ed elettrica del terzo e quarto trimestre 2022.
In particolare tale incremento è finalizzato alla concessione di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semi-residenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all’incremento dei costi sostenuti per l’energia termica ed elettrica nel 2022 rispetto al 2021.
Le disposizioni attuative per la richiesta / erogazione del contributo sono demandate ad un apposito DPCM.
L’agevolazione in esame:
e è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
e non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61
e 109, comma 5, TUIR.
In sede di approvazione è stato previsto un incremento della spesa per il periodo 2023 – 2025 al fine di completare la transizione verso la tecnologia 5G di cui all’art. 1, commi da 1026 a 1046, Legge n. 205/2017. In particolare sono stanziati:
e € 4,5 milioni per il 2023;
e € 6 milioni per il 2024 / 2025.
I predetti importi sono destinati anche all’attuazione del Piano Radio Digitale DAB e per assicurare l’operatività della task force di cui all’art. 1, comma 1043, Legge n. 205/2017.
In sede di approvazione, al fine di consentire l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera, dal 2023 sono state istituite:
e una carta della cultura giovani, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a € 35.000, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello di compimento dei 18 anni di età;
e una carta del merito ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento dei 19 anni di età, il diploma finale presso Istituti di istruzione secondaria superiore / equiparati con una votazione di almeno 100/100, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la predetta carta della cultura giovani.
Le somme assegnate:
e non costituiscono reddito imponibile per il beneficiario;
e non rilevano ai fini ISEE.
È demandata al Ministero della Cultura l’individuazione dei criteri / modalità di utilizzo delle predette carte.
In sede di approvazione è stato previsto che nei Comuni capoluogo di Provincia che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione dei dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, l’imposta di soggiorno può essere applicata fino all’importo massimo di cui all’art. 14, comma 16, lett. e), DL n. 78/2010 (€ 10 per notte di soggiorno).
I predetti Comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall’ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all’anno in cui viene deliberato l’aumento di imposta. Per il triennio 2023-2025 viene considerata la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.
In sede di approvazione è stato prorogato dal 31.12.2022 al 30.6.2023 l’esonero dell’autorizzazione di cui agli artt. 21 e 146, D.Lgs. n. 42/2004, per la posa (temporanea) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività.
Come previsto dall’art. 1, comma 739, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) l’IMU è applicabile a tutti i Comuni italiani, “ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti”.
In applicazione di tale disposizioni le Province autonome di Trento e Bolzano hanno introdotto,
rispettivamente, l’IMIS e l’IMI.
Ora il citato comma 739 è stato implementato con la previsione che a decorrere dall’1.1.2023 per la Regione Friuli Venezia Giulia trova applicazione l’ILIA (Imposta locale immobiliare autonoma) istituita con la Legge Regionale n. 17/2022.
È altresì disposto che anche l’ILIA relativa agli immobili strumentali è deducibile (come l’IMU) ai sensi del comma 772 della citata Legge n. 160/2019.
È confermato dal 2023 l’aumento a € 30 milioni (in precedenza € 10 milioni) del limite di spesa massimo entro cui gli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato per i quali non è stata proposta opposizione al Decreto di pagamento ex art. 170, DPR n. 115/2002 possono compensare quanto dovuto per imposte, tasse (compresa l’IVA) e contributi previdenziali entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati.
Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti