SPECIALISTI
in gestione e implementazione dei corretti assetti organizzativi ART.2086 CC
MONITORAGGIO CONTINUITÀ AZIENDALE
Il nuovo 2086 2° comma e gli art. 13, 14 e 24 del D.Lgs. 14/2019 hanno introdotto per legge l’obbligo per imprenditore e Revisori di misurare la continuità aziendale e di intercettare gli indizi di crisi (attenzione non le prove della crisi perché sarebbe troppo tardi).
Ad es. l’analisi di bilancio, il break even, il dscr e gli indici di cui all’art.13 sono indicatori di prove, non di indizi di crisi.
L’algoritmo del cruscotto di controllo, il primo e unico software di controllo di gestione cloud basato sulla Balanced Scorecard che misura la salute e la continuità aziendale, indispensabile per il revisore e l’imprenditore, e rispetta la prescrizioni dell’art. 2086 2° comma c.c., art. 14 comma 1 D.Lgs. 14/2019 e degli ISA 570 e 210, è basato su dei benchmark desunti dalla prassi professionale e scientifica che fin da ora consentono di misurare la continuità aziendale e la verifica del superamento o meno dei limiti imposti dalla legge 155 del 2017 e del D.LGS. 14/2019.
NUOVO ART. 2086 C.C.
L’introduzione dell’art. 2086 del codice civile comporta nuovi adempimenti per l’imprenditore ma allo stesso tempo apre una serie di notevoli opportunità, sia per chi conduce un’azienda, sia per chi dovrebbe affiancare l’imprenditore nelle scelte che possono condurre l’azienda verso il successo.
È questo il senso profondo del Codice della crisi d’impresa: accrescere la consapevolezza dell’imprenditore attraverso l’introduzione di nuovi sistemi organizzativi, amministrativi e contabili.
È un percorso lungo e articolato che merita di essere intrapreso il prima possibile, al fine di non farsi trovare impreparati di fronte ad un’eventuale crisi e responsabilità derivanti.
È un progetto che, partendo dalla governance, interessa tutti i processi amministrativi adattandoli e modellandoli al fine di rendere l’impresa in grado di tracciare un percorso futuro credibile e attuabile.
L’ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO RIGUARDA TUTTE LE AZIENDE NON SOLO QUELLE IN CRISI
L’articolo 2086 è contenuto nel libro quinto – Del lavoro, nel Titolo II – Del lavoro nell’impresa al Capo I – Dell’impresa in generale nella Sezione I – Dell’imprenditore, il libro in cui si fornisce la stessa definizione di impresa, di qualunque tipo e dimensione a prescindere dalla ragione sociale assunta.
Quindi sgombriamo subito il campo da equivoci e scorciatoie: l’adeguato assetto non riguarda solo le aziende in crisi, ma va applicato a tutti gli imprenditori a prescindere dalle dimensioni e forme societarie.
Ciò comporta che nessuno può rimanere indifferente di fronte al richiamo del legislatore.
Dalla pubblicazione dell’articolo a oggi, in molti hanno fornito la loro personale interpretazione di cosa si intenda per adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile: alcuni hanno utilizzato il dettato normativo per ribadire l’importanza del controllo di gestione come unica salvezza, salvo poi non chiarire cosa si intenda per controllo di gestione, ritrovandosi di conseguenza al punto di partenza, altri hanno tirato in ballo paradigmi strategici e strumenti di conduzione aziendale più o meno avanzata, altri ancora hanno ridotto l’adeguato assetto alla manualistica analoga a quella usata per la qualità o per la L. n. 231/2001, infine altri, la maggior parte, hanno ignorato il problema ripromettendosi di occuparsene alla prima occasione.
Il guaio è che l’occasione per occuparsene è proprio adesso, in primis perché per adeguarsi ci vuole tempo e in seconda battuta perché sono già comparse le prime sentenze di condanna agli amministratori per mancata istituzione dell’adeguato assetto.
QUANDO INTERVENIRE?
La risposta è subito.
Il guaio è che l’occasione per occuparsene è proprio adesso, in primis perché per adeguarsi ci vuole tempo e in seconda battuta perché sono già comparse le prime sentenze di condanna agli amministratori per mancata istituzione dell’adeguato assetto.
COMPILA LA FORM PER RICEVERE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CHE DESIDERI