PROROGATA AL 30.6.2023 LA “ROTTAMAZIONE-QUATER”
Pesaro, 26 aprile 2023
CIRCOLARE n. 9/2023
PROROGATA AL 30.6.2023 LA “ROTTAMAZIONE-QUATER”
RIFERIMENTI
- 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022
- Comunicato stampa MEF 4.2023, n. 68
IN SINTESI
Recentemente il MEF ha reso nota la proroga dal 30.4 al 30.6.2023 del termine di presentazione della domanda di adesione alla c.d. “rottamazione-quater” dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022.
Di conseguenza sono prorogati anche il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate-riscossione comunicherà le somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata nonché il termine per effettuare il relativo versamento.
Al fine di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022 i contribuenti possono, tramite la presentazione di un’apposita domanda, aderire alla c.d. “rottamazione-quater”, introdotta dall’art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023).
Tale definizione consente di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento in unica soluzione / massimo 18 rate delle somme:
- affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
- maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive/ notifica della cartella di
A tal fine il soggetto interessato per individuare i carichi oggetto di rottamazione
- può richiedere sul sito Internet agenziaentrateriscossione.gov.it, il “Prospetto informativo” contenente l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere definiti nonché l’importo dovuto in caso di adesione alla “rottamazione” ;
- presenta la domanda utilizzando il servizio on-line disponibile all’indirizzo https://www. gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di- adesione/.
Il MEF con il Comunicato stampa 21.4.2023, n. 68 ha “anticipato” la proroga, stabilita con un’apposita disposizione di prossima emanazione, delle scadenze collegate con la definizione agevolata in esame.
In particolare, dopo aver evidenziato che i contribuenti dispongono di “due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione”, il Ministero specifica che
“il nuovo termine per la presentazione delle domande all’Agenzia delle entrate- Riscossione passa … dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate- Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023”.
Alla luce della proroga, le nuove scadenze sono così sintetizzate:
Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti