LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO ALLUVIONI” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

 

 

 

Pesaro, 2 agosto 2023

CIRCOLARE n. 12/2023

 

LE NOVITÀ DEL C.D. DECRETO ALLUVIONIDOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

RIFERIMENTI

•    Artt. 1, 3, 8, 11 e 17, DL n. 61/2023

•    convertito dalla Legge n. 100/2023

 

 

IN SINTESI

Recentemente è stato convertito il c.d. “Decreto Alluvioni” contenente una serie di misure a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza alluvionale che ha interessato l’Emilia Romagna, la Toscana e le Marche. In sede di conversione, oltre alla conferma delle seguenti agevolazioni:

− proroga al 20.11.2023 dei termini relativi ai versamenti / adempimenti tributari in scadenza nel periodo 1.5 – 31.8.2023;

− proroga di 3 mesi delle scadenze connesse con la c.d. “rottamazione-quater”, con la conseguenza che la relativa domanda di adesione deve essere presentata entro il 30.9.2023;

− riconoscimento di un’indennità una tantum a favore di co.co.co./agenti e rappresentanti / lavoratori autonomi e imprese che hanno dovuto sospendere l’attività, pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni;

sono state introdotte, tra l’altro, le seguenti novità:

− non concorrenza alla formazione del reddito della predetta indennità una tantum;

− non applicazione degli interessi del 2% in caso di adesione alla “rottamazione-quater”, con versamento rateale delle somme dovute.

 

 

Sulla G.U. 31.7.2023, n. 177 è stata pubblicata la Legge n. 100/2023 di conversione del DL n. 61/2023, c.d. “Decreto Alluvioni” contenente specifici interventi per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023 che hanno interessato l’Emilia Romagna, la Toscana e le Marche.

In sede di conversione, oltre alla conferma delle disposizioni contenute nel Decreto originario, sono

state introdotte alcune novità, di seguito illustrate.

 

VERSAMENTI TRIBUTARI / PREVIDENZIALI

È confermata a favore dei soggetti che all’1.5.2023 avevano la residenza / sede legale o operative nei territori alluvionati (Tabella A), la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1.5 – 31.8.2023

Per lo stesso periodo è altresì confermata la sospensione dei termini dei versamenti e adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

La sospensione opera anche per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta.

Considerato il mancato richiamo agli artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 si ritiene che non siano sospesi i termini di versamento delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e su provvigioni relative a rapporti di commissione / agenzia / mediazione / rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari. Merita tuttavia evidenziare che il comma 2 del citato art. 1 farebbe riferimento, in generale, ai termini relativi ai “versamenti tributari”.

 

  I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023.

I versamenti oggetto di sospensione già effettuati non sono rimborsati.

Così, ad esempio, sono differiti al 20.11.2023 i seguenti versamenti:

–    IVA mese di aprile / primo trimestre, maggio, giugno e luglio / secondo trimestre in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8;

–     IMU 2023 (prima rata) in scadenza il 16.6.

–    RITENUTE D’ACCONTO relative a aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8 operate su redditi di lavoro dipendente / assimilati;

–    CONTRIBUTI IVS prima e seconda rata fissa 2023 artigiani / commercianti, in scadenza rispettivamente il 16.5 e 21.8;

–    CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.

Sono sospesi altresì i termini di invio del mod. UNI-EMENS relativo ai dati contributivi e retributivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio da inviare rispettivamente entro il 31.5, 30.6, 31.7 e 31.8.

La sospensione è applicabile anche ai versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP 2023 e pertanto interessa, ad esempio, il versamento del saldo / primo acconto IRES, IRPEF, IRAP scadenti il 30.6 / 20.7 (proroga soggetti ISA) / 31.7.2023, nonché il saldo IVA (la sospensione opera per il versamento delle rate ovvero per il versamento differito al 30.6 / 31.7).

Si rammenta che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con due specifiche FAQ pubblicate sul proprio sito Internet:

–    è possibile effettuare il versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2023 “secondo le regole ordinarie”.

Considerato che in base al comma 7 dell’art. 1, DL n. 61/2023, “nulla osta” all’effettuazione dei versamenti in forma rateale “secondo le regole ordinarie” e che è possibile effettuare i versamenti sospesi entro il 20.11.2023 senza alcun importo aggiuntivo, l’Agenzia specifica che:

 

–  il contribuente che intende versare quanto dovuto entro il 20.7 (soggetti ISA) / 31.7.2023 non dovrà applicare la maggiorazione dello 0.40%;

–          in caso di scelta di versamenti rateali non sono dovuti i prescritti interessi.

–          la sospensione opera anche con riferimento alle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari). La sospensione dei versamenti di cui all’art. 1, comma 2, DL n. 61/2023, riguarda anche “gli altri atti emessi dagli enti impositori”. Come specificato dall’Agenzia tra gli “altri atti” rientrano le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni (avvisi bonari), interessate anche dalla specifica sospensione “estiva” (dall’1.8 al 4.9) disciplinata dall’art. 7-quater, comma 17, DL n. 193/2016 relativamente al pagamento in unica soluzione / prima rata di quanto dovuto.

Merita evidenziare che nella versione definitiva del Decreto non è prevista la possibilità per i dipendenti di richiedere al sostituto d’imposta la non effettuazione (integrale o nella misura del 50%) delle ritenute sulle retribuzioni.

ADEMPIMENTI TRIBUTARI

É confermata la sospensione dei termini degli adempimenti tributari, in scadenza

Così, ad esempio, sono differiti al 20.11.2023 i seguenti adempimenti:

–          presentazione dei mod. INTRA relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno / secondo trimestre e luglio da presentare rispettivamente entro il 25.5, 26.6, 25.7 e 25.8;

–          presentazione della dichiarazione IVA OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza di beni / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti all’OSS, da presentare entro il 31.7;

–          presentazione della comunicazione dati delle liquidazioni IVA (LIPE) relative ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili) e del primo trimestre (soggetti trimestrali) da presentare entro il 31.5.2023.

 

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 20.11.2023.

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

È confermata altresì la sospensione dei termini dei versamenti, tributari e non, in scadenza

nel periodo 1.5 – 31.8.2023

delle somme derivanti da:

–  cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;

–  avvisi di accertamento / di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010. La sospensione opera anche per:

– gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione ex art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, DL n. 16/2012;

– gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali / soggetti affidatari ex RD n. 639/1910;

–  gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019.

I versamenti sospesi riprendono alla scadenza del periodo di sospensione, ossia a decorrere dall’1.9.2023.

SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI “TREGUA FISCALE”

È confermato che la sospensione dei versamenti / adempimenti interessa anche i termini relativi alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. “tregua fiscale” prevista dall’art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) in scadenza nel periodo 1.5 – 31.8.2023

La sospensione interessa in particolare le scadenze rientranti in tale periodo connesse con:

  • la definizione agevolata degli avvisi bonari;
  • la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
  • la regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate dovute a seguito di alcuni istituti definitori (conciliazioni ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92, accertamento con adesione, acquiescenza avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione e reclamo / mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92). Rientra nella sospensione, in particolare, la rata in scadenza il 30.6.2023.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023.

Merita evidenziare che la sospensione in esame non produce effetto su alcune definizioni i cui termini originari sono stati differiti, per la generalità degli interessati, dal DL n. 56/2023, c.d. “Decreto Bollette” e, in particolare;

  • ravvedimento speciale” (termine scadente il 10.2023);
  • regolarizzazione violazioni formali (termine scadente il 10.2023);
  • definizione / conciliazione agevolata liti pendenti (termine scadente il 10.2023);
  • rinuncia agevolata giudizi tributari pendenti in Cassazione (termine scadente il 10.2023).

ROTTAMAZIONE – QUATER

È confermata la proroga di 3 mesi dei termini connessi con la c.d. “rottamazione-quater” e, di conseguenza, è differito:

  • dal 6 al 30.9.2023 il termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata in esame e di eventuale integrazione della stessa;

– dal 30.9 al 31.12.2023 il termine entro il quale l’Agente della riscossione comunica al debitore l’accoglimento della domanda con indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con indicazione dei motivi di mancato accoglimento;

– dal 31.10.2023 al 31.1.2024 il termine per il versamento in unica soluzione / prima rata (pari al 10%) di quanto dovuto e dal 30.11.2023 al 29.2.2024 il termine per il versamento della seconda rata (anch’essa pari al 10% dell’importo dovuto).

La proroga si riflette anche sul piano rateale determinando lo slittamento di 3 mesi di ciascuna delle rate successive (così, la terza rata dovrà essere corrisposta entro il 31.5.2024, anziché il 28.2, la quarta entro il 31.7.2024 anziché il 31.5 e così via).

In caso di pagamento rateale è conseguentemente prorogata dall’1.11 all’1.2.2024 la data a decorrere dalla quale sono dovuti gli interessi del 2% annuo ai sensi del comma 233 dell’art. 1, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023.

In sede di conversione, a favore dei soggetti che, all’1.5.2023, avevano la residenza / sede legale / sede operativa nei Comuni della Tabella A, è stato previsto l’azzeramento del tasso di interesse dovuto per il versamento in forma rateale.

È infine prorogata dal 31.10.2023 al 31.1.2024 la data alla quale, con riguardo ai debiti definibili per i quali è presentata la domanda, sono automaticamente revocate le dilazioni sospese (sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda).

Si rammenta che i termini “originari” della rottamazione, previsti dall’art. 1, commi da 231 a 251, Legge

  1. 197/2022 sono stati prorogati, per la generalità degli interessati, dal DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus”.

 

Termine originario

 

 

Legge n. 197/2022

Termine prorogato (generalità soggetti)

 

DL n. 51/2023

Termine prorogato (alluvionati Emilia Romagna, Toscana e Marche)

DL n. 61/2023

Presentazione domanda 30.4.2023 30.6.2023 30.9.2023
Comunicazione accettazione / diniego Agenzia Entrate – riscoss.  

30.6.2023

 

30.9.2023

 

31.12.2023

Versamento unica soluzione / prima rata (10%)  

31.7.2023

 

31.10.2023

 

31.1.2024

 

 

Versamento rate successive

30.11.2023 (seconda rata 10%)

28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno a decorrere dal 2024 (*)

(restanti rate, di pari importo)

29.2.2024 (seconda rata 10%)

31.5, 31.8, 30.11 e 28.2 di ogni

anno a decorrere dal 2024 (**)

(restanti rate, di pari importo)

(*) Sono dovuti gli interessi da rateizzazione del 2%

(**) Per tali soggetti gli interessi da rateizzazione sono azzerati

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate – riscossione, tramite due specifiche FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, sono sospesi anche i versamenti scadenti nel periodo 1.5 – 31.8.2023 delle rate riferite a:

rateizzazioni in essere all’1.5.2023;

rottamazione-ter” ex DL n. 119/2018 (Informativa SEAC 12.6.2023, n. 189).

 

PROROGA DETRAZIONE 110%

È confermata la prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2023 della detrazione del 110% ex art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, DL n. 34/2020 per gli interventi effettuati su immobili ubicati nei territori alluvionati (Tabella A).

 

È confermata, dall’1.5 al 31.7.2023, la sospensione dei termini processuali per il compimento di

qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, compresi quelli per:

  • la proposizione di atti introduttivi del giudizio;
  • le impugnazioni;
  • la proposizione di ricorsi amministrativi;

nei casi in cui almeno una delle parti all’1.5.2023 era residente / domiciliata / aveva sede nei territori alluvionati (Tabella A).

La sospensione è applicabile anche quando uno dei difensori ha la residenza / studio legale nei predetti territori, a condizione che la nomina sia anteriore all’1.5.2023.

Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto / in parte nel periodo di sospensione, èdifferita l’udienza / l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Le udienze fissate nel periodo di sospensione sono rinviate a data successiva su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente / domiciliata / con sede nei predetti territori alluvionati ovvero dal difensore residente / con studio legale nei predetti territori, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

Per il periodo 1.5 – 31.8.2023 è confermato il riconoscimento di un’indennità una tantum a favore dei seguenti soggetti:

–          collaboratori coordinati e continuativi;

  • titolari di rapporti di agenzia / rappresentanza commerciale;

–          lavoratori autonomi / titolari di attività d’impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza;

che:

  • all’5.2023 risiedevano                   /             erano            domiciliati                 ovvero          operavano                     esclusivamente         / prevalentemente (per gli agenti e rappresentanti) in uno dei Comuni della Tabella A;
  • hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri con le Delibere 4.5.2023, 23.5.2023 e 25.5.2023.

L’indennità in esame:

  • è pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di € 000;
  • è riconosciuta / erogata dall’INPS, previa apposita domanda (adeguatamente documentata) da presentare, esclusivamente in via telematica, dal 6 al 30.9.2023 accedendo al sito Internet dell’Istituto, nel limite delle risorse stanziate pari a € 253,6 milioni);
  • spetta nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di

Sul punto l’INPS con il Messaggio 30.6.2023, n. 2458 ha specificato la documentazione che potrà essere utilizzata per provare la sospensione dell’attività lavorativa (ad esempio, comunicazione di attivazione dell’assicurazione, provvedimenti pubblici di autorità; dichiarazioni effettuate nei confronti di altri enti /autorità / società, registrazioni audiovisive; lettere di comunicazione di ritardi o sospensioni negli adempimenti contrattuali; fatture per interventi straordinari legati al ripristino e/o qualsiasi tipo di documentazione utile idonea a dimostrare la sospensione dell’attività).

 

Nei confronti delle società / imprese che avevano sede operativa all’1.5.2023 nei territori alluvionati (Tabella A) sono sospesi

dall’1.5 al 30.6.2023 senza applicazione di sanzioni e interessi:

– il versamento del diritto annuale CCIAA.

  Il versamento sospeso va effettuato in unica soluzione alla ripresa del termine”, ossia l’1.7.2023;
  • gli “adempimenti contabili e societariin scadenza entro il 6.2023.

Tale sospensione interessa, ad esempio, il termine per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni, per la tenuta delle assemblee / CdA, per le verifiche periodiche del Collegio sindacale / Revisore.

In sede di conversione la disposizione è stata modificata prevedendo che possono beneficiare della sospensione anche le società / imprese che avevano la sede legale o unità locali nei predetti territori.

È confermato che la sospensione in esame opera anche per il pagamento:

  • delle rate dei mutui / finanziamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario erogati da banche / altri intermediari finanziari;
  • dei canoni di leasing aventi ad oggetto:
  • edifici divenuti, anche parzialmente, inagibili nonché beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
  • beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o

professionale.

In sede di conversione è previsto che la predetta sospensione delle rate dei mutui / finanziamenti e dei canoni di leasing si applica anche alle società / imprese che all’1.5.2023 avevano sede operativa nelle Province di Reggio Emilia / Modena / Bologna / Ferrara/ Ravenna / Forli- Cesena / Rimini, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri con le Delibere 4.5.2023 e 23.5.2023.

È inoltre confermato che gli eventi alluvionali sono considerati, ai sensi dell’art. 1218, C.c., causa di forza maggiore anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni bancarie e di segnalazione delle banche alla Centrale dei Rischi.

Infine, per le società / imprese con sede operativa nei predetti territori alluvionati tenute a presentare

atti e documenti presso la CCIAA sono sospesi dall’1.5 al 31.7.2023

i termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento delle relative sanzioni.

Così, ad esempio, è sospeso il termine di deposito del bilancio 2022, da effettuare entro 30 giorni dalla relativa approvazione, nonché i termini per il deposito degli atti relativi alle cariche sociali (nomina amministratori / sindaci, ecc.).

È confermata l’istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di € 10 milioni, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici:

  • con sede operativa nei territori alluvionati (Tabella A);
  • per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri con le Delibere 4.5.2023, 5.2023 e 25.5.2023.

In particolare, il Fondo è destinato alle imprese dei predetti territori per il sostegno:

  • delle attività turistiche e ricettive, inclusi porti turistici / stabilimenti termali e balneari / parchi tematici / parchi di divertimento / agriturismi e settore fieristico;
  • della ristorazione.

In sede di conversione i benefici del predetto Fondo sono stati estesi anche alle attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

L’individuazione dei criteri di determinazione / modalità di assegnazione / procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato, sono demandate al Ministero del Turismo di concerto con il MEF.

 

TABELLA A – TERRITORI ALLUVIONATI
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Provincia di Ferrara
Argenta

limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola

 

Provincia di Bologna
Bologna

limitatamente alla frazione di Paleotto

 

Borgo Tossignano

Budrio

limitatamente alle frazioni di Prunaro,

Vedrana e Vigorso

 

Casalfiumanese

 

Castel Del Rio

Castel Guelfo di Bologna limitatamente alla località di capoluogo ovest
 

Castel Maggiore

limitatamente alla frazione di Castello

Castel San Pietro Terme limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molino Nuovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro Castenaso limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV

Aprile

 

 

 

Dozza

limitatamente al capoluogo

 

 

 

Fontanelice

Imola

limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese,

Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese

 

 

Loiano

Medicina limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova  

Molinella limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine

 

Monghidoro

Monte San Pietro

limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto,

Amola

 

Monterenzio

 

 

Monzuno

 

 

Mordano

Ozzano dell’Emilia limitatamente alle frazioni di Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato,

Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce

Mercatale

Pianoro

limitatamente alle frazioni di Paleotto,

Botteghino e Livergnano

San Benedetto Val di Sambro limitatamente alle frazioni di Bacucco, Ca’ Nova Galeazzi e Molino della Valle San Lazzaro di Savena limitatamente alle frazioni di Ponticella, Farneto, Pizzocalvo, Borgatella di Idice e Cicogna
Sasso Marconi

limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano

Valsamoggia

limitatamente alle frazioni

di Savigno, Monteveglio e

Castello di Serravalle

 

 

 

Provincia di Forlì-Cesena
Bagno di Romagna Bertinoro Borghi Castrocaro Terme e Terra del Sole
Cesena Cesenatico Civitella di Romagna Dovadola
Forlì Forlimpopoli Galeata Gambettola
Gatteo Longiano Meldola Mercato Saraceno
Modigliana Montiano Portico e San Benedetto Predappio
Premilcuore Rocca San Casiano Roncofreddo San Mauro Pascoli
Santa Sofia Sarsina Savignano sul  Rubicone Sogliano al Rubicone
Tredozio Verghereto

 

Provincia di Ravenna
Alfonsine Bagnacavallo Bagnara di Romagna Brisighella
Casola Valsenio Castel Bolognese Cervia Conselice
Cotignola Faenza Fusignano Lugo
Massa Lombarda Ravenna Riolo Terme Russi
Sant’Agata sul Santerno Solarolo

 

Provincia di Rimini
Casteldelci Montescudo Novafeltria San Leo Sant’Agata Feltria
REGIONE MARCHE
Provincia di Pesaro e Urbino
Fano Gabicce mare Monte Grimano Terme Montelabbate
Pesaro Sassocorvaro Auditore Urbino

 

REGIONE TOSCANA
Città Metropolitana di Firenze
Firenzuola Marradi Palazzolo sul Senio Londa

 

 

 

Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni eventuale ulteriori informazioni in merito

Cordiali saluti