LEGGE DI BILANCIO 2024 – LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI

Pesaro,  5 gennaio 2024

CIRCOLARE n. 2/2024

 

OGGETTO LEGGE DI BILANCIO 2024 – LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI
RIFERIMENTI LEGGE n. 213/2023 (IN G.U. 30/12/2023, n. 303)
CIRCOLARE DEL 05/01/2024

 

 

Nella G.U. n. 303 del 30/12/2023 è stata pubblicata la Legge n. 213/2023 (cd. “Legge di Bilancio 2024”),

in vigore dal 1/01/2024, contenente numerose novità di natura fiscale.

 

L’art. 40 del DL n. 48/2023, per il 2023, aveva innalzato ad €. 3.000 (in luogo dell’ordinario limite di €. 258,23) la soglia di esenzione dei fringe benefit di cui all’art. 51, co. 3, Tuir (valore dei beni ceduti/servizi prestati ai lavoratori dipendenti/assimilati: auto concesse in uso promiscuo, omaggi natalizi, buoni spesa/buoni carburante, ecc.) limitatamente ai lavoratori con figli a carico (ex art. 12, co. 2, Tuir).

Ora, tale deroga viene prorogata sul 2024 con le seguenti modifiche:

 

Soglie di esenzione §  €. 1.000: per la generalità dei dipendenti/co.co.co. (nel 2023 pari a €. 258)

§  €. 2.000: per i dipendenti/co.co.co. con figli fiscalmente a carico (nel 2023 pari a €. 3.000)

 

Somme interessate

l’esenzione opera anche sulle somme erogate/rimborsate per il pagamento:

§  delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (come nel 2023)

§  NEW – delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul

mutuo relativo alla prima casa.

L’eventuale supero della soglia (quale cumulo di tutti i benefit fruiti nel 2024) implica la tassazione dell’intero importo (non si tratta di una “franchigia”).

 

L’art. 1, co. 182, L. n. 208/2015 ha posto a regime la possibilità

  • di applicare un’imposta sostitutiva del 10% (salvo rinuncia del lavoratore):
    • ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione
    • o alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa

disciplinati dal contratto collettivo di secondo livello, territoriale o aziendale:

  • nel limite di 000 (€ 4.000 se i lavoratori sono coinvolti pariteticamente nell’organizzazione del lavoro)
  • per i lavoratori dipendenti (sono esclusi i co.co.) con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno precedente, non superiore a € 80.000.

Ora, per il 2024 è disposta la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile (analoga riduzione è stata prevista per il periodo 2023).

La decorrenza delle disposizioni riferite alla cd. “plastic tax” e “sugar tax”, istituite dalla legge di bilancio 2020 è nuovamente differita al 1/07/2024 (in luogo del 1/01/2024).

La legge di Bilancio 2024 modifica l’aliquota Iva applicabile alla cessione dei seguenti beni:

  1. prodotti per l’igiene femminile e per la prima infanzia: con il passaggio di alcune voci dalla Tab. AII-bis del DPR 633/72 (beni soggetti all’aliquota IVA ridotta del 5%) alla Tab. AIII, DPR n. 633/72 sono disposte le seguenti modifiche:

 

Tab. AII-bis, DPR n. 633/72 (aliq. Iva 5%) – soppressioni Nuova aliq. Iva Tab. A/III
n. 1-

quinquies)

prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile, coppette mestruali  

 

 

 

Iva 10%

nuovo n. 114-ter
 

n. 1-sexies) prodotti per la prima infanzia

latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;  

modifica al

n. 65)

preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini,

condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);

pannolini per bambini nuovo n. 114-ter
seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli Iva 22%
  1. pellet: l’aliquota Iva ridotta al 10% (prevista per il solo anno 2023 dall’art. 1, co. 73, Legge di Bilancio 2023) viene estesa anche per le cessioni effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2024 (da marzo in poi trova applicazione l’aliquota Iva ordinaria del 22%).

È riproposta la rideterminazione del costo d’acquisto: di terreni e partecipazioni possedute al di fuori del reddito d’impresa, di cui agli artt. 5 e 7 L. 448/2001.

Beni interessati:

  • terreni (edificabili e/o agricoli)
  • partecipazioni quotate e non quotate

posseduti al 1/01/2024 al di fuori del regime d’impresa da parte di persone fisiche, società semplici/studi associati o enti non commerciali.

Imposta sostitutiva: è dovuta nella misura del 16% del valore di perizia per tutte le diverse tipologie di beni.

Perizia e pagamento: entro il 30/06/2024 occorre provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione o quale 1° rata di 3 rate annuali di pari importo (sulla 2° e 3° rata, che scadono rispettivamente al 30/06/2025 e 30/06/2026, sono dovuti gli interessi al 3% annuo)).

 

In recepimento dell’orientamento della giurisprudenza nazionale (che ha ritenuto la norma nazionale potenzialmente lesiva dei principi comunitari in materia di “libertà di circolazione dei capitali”):

  • la disciplina della participation exemption (“PEX”) viene estesa anche ai soggetti non residenti
  • purché risiedano in paesi UE o aderenti alla SEE (Norvegia, Liechtenstein e Islanda).
  • limitatamente alla cessione di partecipazioni “qualificate” in società

Rinvio: per approfondimenti, di rimanda alla RF-fl 199/2023 (modificata dalla legge di Bilancio 2024 per la sola estensione del divieto di PEX nel caso di cessione di quote di società semplici).

 

Con modifica dell’art. 4, DL n. 50/2017, alle cd. “locazioni brevi” (locazioni di unità abitative di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche non nell’attività d’impresa) assoggettate a cedolare secca, sono apportate delle modifiche all’aliquota applicabile ed agli adempimenti degli intermediari.

Incremento dell’aliquota “base”: con modifica del co. 2 del citato art. 4, DL 50/2027 è disposto:

è l’aumento dell’aliquota ordinaria al 26% (in luogo del 21%)

è continua ad applicarsi con l’aliquota del 21% “per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”.

 

Di fatto, si perviene alla seguente casistica:

 

Unità immobil. in locazione breve Aliquota della cedolare secca
1 solo appartamento cedolare al 21% (se richiesta nel mod. 730/Redditi PF)
da 2 a 4 appartamenti 1 canone al 21% (su richiesta); gli altri canoni al 26%
5 appartamenti o più esercizio d’impresa
 

 

 

Ritenuta operata dagli intermediari immobiliari/gestori di Portali telematici

Come noto, nel caso in cui un soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o che gestisce portali telematici (art. 4, co. 5, DL n. 50/2017):

  • incassi i relativi canoni/corrispettivi o, comunque, intervenga nel pagamento
  • è tenuto ad operare una ritenuta all’atto del loro versamento al locatore, la cui aliquota rimane

invariata al 21%.

Se in passato tale trattenuta poteva assolvere interamente il tributo dovuto dal locatore, ciò non si verifica più in presenza di applicazione della nuova aliquota base del 26%; pertanto, con modifica del citato co. 5, è disposto che la ritenuta si considera operata a titolo di acconto qualora:

  • non solo non venga esercitata l’opzione per la cedolare secca (i canoni sono soggetti ad Irpef)
  • NEW – ma anche ove siano destinati alla locazione breve più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta (occorre integrare la differenza del 5% di imposta sostitutiva in sede di dichiarazione).

 

N° immobili locati Cedolare secca Ritenuta operata
1 21% a titolo d’imposta
Da 2 a 4 26% a titolo di acconto

Intermediari non residenti: in recepimento della sentenza della Corte UE 22/12/2022 (causa C-83/21 “Airbnb”), con sostituzione del co. 5-bis dell’art. 4, DL 50/2017 (riguardante gli intermediari immobiliari/gestori di portali telematici non residenti), viene, ora, disposto che:

  • fermo restando che sono tenuti ad operare la citata ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni/corrispettivi
  • è ora disposto che, per il versamento e la certificazione con il mod. 770 delle ritenute operate, di agire come segue:

 

Tipo soggetto Presenza di stabile organizzazione in Italia/UE Adempimenti
Extra-UE presente a cura della Stabile organizzazione
assente a cura di un Rappresentante fiscale
 

UE

presente a cura della Stabile organizzazione
 

assente

Alternativamente:

–        in via diretta (NEW)

–        o a cura di un rappresentante fiscale

(*) In assenza di rappresentante fiscale, eventuali soggetti residenti che appartengano al gruppo del soggetto non residente sono solidalmente responsabili per l’effettuazione/versamento della ritenuta sui contratti di locazione breve

Come noto, l’art. 67 del Tuir disciplina l’imponibilità della plusvalenza generata dalla cessione di fabbricati al di fuori del reddito d’impresa.

 

Ora, anche in deroga di quanto sopra, la nuova lett. b-bis) introdotta all’art. 67 del Tuir dispone che:

è a partire dai rogiti stipulati dal 1/01/2024

è è imponibile la plusvalenza da cessione di un immobile nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con detrazione di cui all’art. 119, DL 34/2020

è anche riferiti a spese sostenute in qualità di condòmino.

La vendita di dette unità immobiliari nei successivi 10 anni dalla conclusione dei lavori superbonus

genera una plusvalenza imponibile:

  • indipendentemente dall’anzianità del possesso dell’immobile (anche ultradecennale)
  • anche ove le spese siano state sostenute da soggetti diversi dal proprietario (cioè dai “detentori” dell’immobile: locatari, comodatari o familiari conviventi), che hanno fruito della detrazione

 

Calcolo della plusvalenza: anche per la determinazione dei costi inerenti per l’unità ceduta, sulla quale sono stati effettuati gli interventi agevolati col superbonus, si applica un criterio peculiare.

Con modifica dell’art. 68, co. 1, Tuir è, infatti, disposto che:

  • se gli interventi agevolati si sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione: non si tiene conto delle spese relative a tali interventi:
    • ove si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% (non anche in quella ridotta al 90%,70%/65%)
    • e siano state esercitate le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020
  • se gli interventi agevolati si sono conclusi da più di 5 anni (ma entro 10 anni): si tiene conto del 50% delle spese alle precedenti condizioni.

 

Per tali immobili acquisiti/costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione ISTAT.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Anni da fine lavori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plusv. non più imponibile
Periodo di vigilanza

 

 

Acq. o                                     Ultim.

costr.                                   superb.

 

Tassazione: la plusvalenza di tali cessioni può essere assoggettata (in alternativa all’Irpef) all’imposta sostitutiva del 26%, di cui art. 1, co. 496, L. n. 266/2005 (con imposta assolta tramite il notaio rogante).

 

L’art. 1, co. 759, lett. g), L. n. 160/2019 dispone che sono esenti da IMU gli immobili posseduti ed utilizzatidagli enti non commerciali (art. 73, co. 1, lett. c), Tuir) destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività previste nell’art. 7, co. 1, lett. i) del Dlgs n. 504/92, e cioè:

  • di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi (per scopi missionari), alla catechesi e all’educazione cristiana (art. 16, L. 222/85)
  • con modalità non commerciali (individuate dagli 3 e 4, DM 200/2012).

Ora, con norma di carattere interpretativo, è disposto che, a tal fine, gli immobili si intendono:

  1. “posseduti” anche nel caso in cui sono concessi in comodato ad altro ente non commerciale:
    • funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente (soggetto passivo IMU)
    • che vi svolga esclusivamente le citate attività dell’art. 7, i) con modalità non commerciali
  2. “utilizzati” anche in assenza di “esercizio attuale” delle citate attività dell’art. 7, i), purché
    • l’immobile permanga strumentale allo svolgimento delle predette attività
    • e, dunque, l’inutilizzo non determini la cessazione definitiva della strumentalità (es: temporaneo).

 

Per l’anno 2023, sono derogati i termini di cui ai co. 762 e 767 dell’art. 1, L. 160/2019, nel senso che le delibere comunali che disciplinano l’IMU 2023 sono considerate tempestive se risultano:

  • inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30/11/2023 (in luogo del termine ordinario del 14/10/2023)
  • pubblicate sul sito del MEF entro il 15/01/2024 (in luogo del termine ordinario del 28/10/2023).

In tal caso, se per effetto delle aliquote/regolamenti pubblicati nei termini “prorogati” l’IMU dovuta, rispetto a quella versata entro il 18/12/2023 (in base alle aliquote/regolamenti del 2022), risulti:

  • superiore: la maggiore IMU va versata, senza sanzioni e interessi, entro il 29/02/2024
  • inferiore: spetta il rimborso del maggiore versamento (con le regole ordinarie, ex 164, L. 296/2006).

 

L’art. 38-quater del DPR n. 633/72 dispone la non imponibilità (o il diritto al rimborso dell’Iva, cd. “tax refund”) per le cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extraUE a condizione che:

  • il turista sia un soggetto “privato” domiciliato/residente in paese extraUE
  • i beni siano trasportati fuori dalla UE entro il 3° mese successivo a quello della cessione
  • i beni acquistati siano destinati all’uso personale/familiare

con riferimento agli acquisti di importo complessivo superiore a € 154,94 (IVA compresa). Ora, dalle cessioni poste in essere dal 1/02/2024, detto limite viene ridotto a € 70,00.

 

Gli esercenti attività d’impresa che non adottano gli IAS possono procedere:

  • relativamente al periodo d’imposta in corso al 30/09/2023 (esistenze iniziali al 1/01/2023, per le imprese con esercizio “solare”)
  • all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del

METODI PER EFFETTUARE L’ADEGUAMENTO: può avvenire a fronte dell’esigenza di:

  • eliminare esistenze iniziali causati da errori “di quantità” o “di valore” (superiori a quelli effettivi)
  • iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse (consentita unicamente con riferimento ad errori “di quantità” dei beni, inferiori a quelle effettive)

 

1) ADEGUAMENTO MEDIANTE L’ELIMINAZIONE DEI VALORI
L’adeguamento comporta il pagamento delle seguenti imposte:

§  IVA: va determinata applicando il seguente calcolo:

aliquota Iva media 2023 x (valore eliminato x “coefficiente di maggiorazione”)

dove:

aliquota media 2023: si assume (includendo operazioni non soggette Iva/soggette a regimi speciali):

IVA sulle operazioni attive (VE26) – Iva su cessione di beni ammortizzabili (22% x VE40) Volume d’affari (VE50)

coefficiente di maggiorazione: è stabilito con apposito DM, variabile in ragione delle diverse attività.

§  imposta sostitutiva:

18% x (ammontare calcolato ai fini Iva – valore delle esistenze iniziali al 1/01/2023 eliminato)

2) ADEGUAMENTO MEDIANTE L’ISCRIZIONE DEI VALORI
L’adeguamento comporta il pagamento della sola imposta sostitutiva:

18% x valore delle esistenze iniziali al 1/01/2023 iscritte

 

 

VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA
L’importo dovuto (imposta sostitutiva ed Iva) va versato in 2 rate di pari importo nei seguenti termini:

§  1° rata (50%): entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023 (30/06/2024, per le imprese con periodo d’imposta “solare”)

§  2° rata (50%): entro il termine di versamento della 2° rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024 (30/11/2024, per le imprese con periodo d’imposta solare).

Perfezionamento: l’opzione si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in corso al 30/09/2023 (mod. Redditi 2024 per le imprese con esercizio “solare”).

L’eventuale omesso/carente versamento di quanto dovuto comporta l’iscrizione a ruolo, maggiorato delle relative sanzioni ed interessi di mora.

ULTERIORI ASPETTI
§  adeguamento: è irrilevante a fini sanzionatori

§  valori risultanti dalle variazioni:

–        sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali dal periodo d’imposta in corso al 30/09/2023

–        non possono utilizzarsi, nel limite del valore iscritto o eliminato, ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 30/09/2023;

§  indeducibilità: l’imposta sostitutiva non è deducibile dalle imposte sui redditi/IRAP.

 

In caso di interventi edilizi che implicano variazioni nella consistenza delle unità immobiliari

  • è richiesta la presentazione della “Dichiarazione di variazione dello stato dei beni” (art. 1, 1 e 2, DM n. 701/94)
  • al fine di permettere l’aggiornamento dei dati catastali (e la relativa rendita catastale).

Ora, per gli immobili oggetto di interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020, è disposto che:

  • l’Agenzia Entrate verificherà, in base a specifiche liste selettive elaborate
  • l’assolvimento di tale obbligo, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita catastale dell’immobile.

Ove la variazione risulti omessa, l’Agenzia invierà al contribuente un’apposita comunicazione.

 

A decorrere dal 1/03/2024 è disposto:

è l’incremento all’11% (in luogo dell’8%)

è della ritenuta che banche/Poste devono operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici “parlanti” relativi a spese per le quali l’ordinante beneficia della detrazione per bonus edilizi.

 

Con la modifica dell’art. 25-bis, co. 5 del DPR n. 600/73:

  • è abrogata dal 1/04/2024 l’esenzione da applicazione della ritenuta d’acconto
  • delle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche/loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Con modifica dell’art. 19, DL n. 201/2011, sono disposti i seguenti incrementi di aliquota a decorrere dal 2024:

  • IVIE: è incrementata all’1,06% (in luogo dello 0,76%) per la generalità dei casi
  • IVAFE: è dovuta al 4‰ annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari qualora siano detenuti in

paesi/territori con regime fiscale privilegiato exDM4/05/1999

 

La legge di bilancio ridefinisce la tassazione degli atti stipulati dal 1/01/2024 di costituzione (a titolo oneroso) di diritti reali di godimento ai fini dei redditi.

A tal fine sono operate le seguenti modifiche agli articoli del Tuir:

  • 9, co. 5: l’equiparazione della cessione a titolo oneroso alla costituzione/trasferimenti di diritti reali (beni mobili ed immobili) viene limitata al caso in cui le norme non dispongano diversamente
  • 67, co. 1, lett. h): per gli immobili è disposto che rientrano tra i redditi diversi:
    • non solo quelli derivanti dalla costituzione del diritto di usufrutto (come già in passato)
    • ma anche quelli derivanti dalla costituzione di “altri diritti reali di godimento” e, dunque, anche riferiti al diritto di abitazione, di superficie, di servitù prediali e di enfiteusi.

Con la modifica dell’art. 68, co. 7, lett. d) del Tuir

  • la plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi
  • in caso di mancanza della documentazione del prezzo d’acquisto, è pari al 100% (in luogo del previgente 25%) del corrispettivo di cessione.

 

Le disposizioni di cui all’art. 1, co. 9 e 9-bis, DL n. 262/2001 riferite ai veicoli oggetto di acquisto intraUE, per i quali, ai fini della relativa immatricolazione o successiva voltura

  • l’acquirente italiano è tenuto ad allegare alla relativa richiesta una copia del F24 Elide riferito al versamento dell’IVA
  • in occasione della prima cessione interna

sono estese ai veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano.

CREDITI PREVIDENZIALI / INAIL [co 94, lett. a) e co. 96 e 97]

L’art. 37, co. 49-bis, DL n. 223/2006, prevede che:

  • ai fini dell’utilizzo dei crediti tributari in compensazione tramite F24
  • vige l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
  • consentito dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Ora viene disposto quanto segue:

è con integrazione del citato co. 49-bis: tale obbligo viene estesa anche alla compensazione dei crediti previdenziali e verso l’INAIL

è con inserimento all’art. 17 del DLgs. n. 241/97:

  • del nuovo 1-bis: è disposto che la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo

va effettuata solo a decorrere dai seguenti momenti, a seconda del soggetto interessato:

 

SOGGETTO DECORRENZA COMPENSAZIONE CREDITI INPS
 

Generalità dei datori di lavoro

(non agricoli)

–      dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per l’invio telematico dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi (UNIEMENS), o dal 15° giorno successivo alla sua tardiva presentazione

–      dalla data di notifica delle note di rettifica passive.

Lavoratore autonomo iscritto:

–    all’IVS artigiani/commercianti

–    alla Gestione separata INPS

 

dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del Mod.

Redditi PF da cui il credito emerge (quadro RR)

Datore di lavoro agricolo Dalla scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera

agricola da cui il credito emerge.


  • del nuovo co. 1-ter
    : la compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo, può essere effettuata a condizione che i crediti siano registrati negli archivi dell’Istituto.

ISCRIZIONE A RUOLO SUPERIORI A € 100.000 [co 94, lett. b) e co. 96]

Con l’introduzione del nuovo co. 49-quinquies all’art. 37, DL n. 223/2006, dal 1/07/2024:

§  non è ammesso compensare nel mod. F24 crediti tributari/contributivi

  • in presenza di:
    • iscrizioni a ruolo per imposte erariali (e relativi accessori)
    • o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione laddove:
  • di importo complessivamente superiori a € 000
  • e siano scaduti i termini di pagamento, in assenza di provvedimenti di Il divieto viene meno a seguito dalla completa rimozione delle violazioni contestate.

Il co. 15-bis.2 del Dpr 633/72 (introdotto dalla legge di bilancio 2023) ha previsto specifiche disposizioni di contrasto all’apertura delle “partite IVA abusive” (assenza di effettivo esercizio dell’attività e mancata effettuazione degli adempimenti fiscali, al sussistere di specifici profili di rischio):

  • prevedendone la chiusura d’ufficio con contestuale applicazione della sanzione di €. 000
  • l’obbligo di rilascio di una polizza fideiussoria/fideiussione (non inferiore a €. 50.000) per la durata di 3 anni dalla data del rilascio della eventuale richiesta di riapertura della P.Iva.

Ora tale disciplina viene estesa al caso di:

  • notifica del Provvedimento che accerta i presupposti per la cessazione d’ufficio della IVA
  • anche nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti hanno cessato l’attività.

 

Al fine di limitare gli indennizzi pubblici alle imprese causati dalle calamità naturali, viene introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare apposite polizze assicurative a copertura dei relativi danni.

In particolare le imprese con sede legale in Italia tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (sono escluse le imprese agricole, in quanto già dotate di un apposito Fondo per tali eventi):

  • sono tenute a stipulare entro il 31/12/2024 dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni dell’attivo patrimoniale immobilizzato
  • causati in via diretta da eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, alluvioni, )

Il contratto di assicurazione:

  • può prevede eventuali scoperti/franchigie di non oltre il 10-15% del valore dei beni assicurati
  • deve prevedere l’applicazione di premi proporzionali al

Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura in esame sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

Attuazione: il MEF potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione (incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi suscettibili di indennizzo, la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi, l’aggiornamento dei valori di scoperto/franchigia, ecc).

È disposta, dal 2024, la messa “a regime” dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (cd. “ISCRO”), cioè dell’indennità a favore dei professionisti soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, che possiedono determinati requisiti.

Per far fronte al relativo onere per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS è disposto dal 2024, l’incremento dello 0,35% dell’aliquota contributiva (che diviene pari al 26,07%).

Nella determinazione dell’ISEE è disposta l’esclusione:

  • dei titoli di Stato, di cui all’art. 3, DPR 398/2003
  • dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato

fino al valore complessivo di € 50.000.

E’ disposta

  • l’estensione alle spese sostenute nel mese di luglio 2022
  • del credito d’imposta previsto dal “Decreto Aiuti-ter” (art. 14, 1, lett. a), DL n. 144/2022)
  • riconosciuto nella misura massima del 12% della spesa sostenuta (nel limite massimo di € 20 milioni di spesa pubblica) a favore delle imprese:
  • esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva ≥ 7,5 t
  • iscritte nell’Albo autotrasportatori di beni c/terzi (art. 24-ter, co 2, a), n. 1, D.Lgs n. 504/95).

Aspetti fiscali: è disposta la mancata applicazione del co. 1-bis del citato art. 14; pertanto il credito d’imposta è disciplinato come segue:

  • è utilizzabile in compensazione nel F24 nel limite:

–     di € 2 mil. annui, ex art. 34, L. n. 388/2000

  • di € 000 annui quale credito da indicare a quadro RU del mod. Redditi (art. 1, co 53, L. 244/2007)
  • è tassato ai fini dei redditi/IRAP e rileva ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali (ex artt. 61 e 109, co. 5, TUIR)
  • non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi

 

È prorogato al 31/12/2024 il termine (già differito dal 30/06/2023 al 30/09/2023 dal DL n. 51/2023 e dal 30/09/2023 al 31/12/2023 dal DL n. 132/2023) di cui all’art. 64, co. 3, DL n. 73/2021:

  • per la presentazione della domanda per fruire dell’incremento fino all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” (art. 1, co. 48, lett. c), L. n. 147/2013)
  • per i mutui superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile (inclusi oneri accessori)
  • contratti dai soggetti rientranti nelle “categorie prioritarie” aventi specifici requisiti di reddito.

“Categorie prioritarie”: tra detti soggetti:

  1. oltre ai soggetti già precedentemente ammessi, e cioè:
    • giovani coppie; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; conduttori di alloggi di proprietà di IACP/enti assimilati; giovani “under 36”
    • con un ISEE non superiore a € 000
  2. NEW – per il 2024 vi rientrano anche i nuclei familiari (per i quali operano specifiche disposizioni relative alla misura massima della garanzia concedibile e la misura dell’accantonamento di un coefficiente di rischio, anche nei casi di surroga del mutuo originario):

 

Nucleo familiare Domande presentate dal 2024:
Figli under 21 limite di ISEE garanzia massima concedibile
3 figli €. 40.000 80%
4 figli €. 45.000 85%
5 figli €. 50.000 90%

Per il solo 2024 è disposta la riduzione a € 70 (in luogo di €. 90) del canone RAI per uso privato.

Viene differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31/12/2027 e al successivo, la deduzione, ai fini IRES e IRAP di cui co. 4 e 9 dell’art. 16 del D.L. 83/2015, della quota del:

  • 1% dell’ammontare dei componenti negativi, prevista per il periodo d’imposta in corso al 31/12/24;
  • 3% dell’ammontare dei componenti negativi, prevista per il periodo d’imposta in corso al 31/12/26.

Inoltre, vengono stabiliti i criteri di determinazione degli acconti.

E’ introdotta una revisione complessiva della disciplina relativa al cd. “tax credit cinema” prevista dalla L. 220/2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge.

L’Agenzia delle entrate e l’INPS realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati al fine di contrastare l’evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.

Al fine di proseguire con le misure di sostegno agli investimenti delle PMI anche sul 2024, è disposto il rifinanziamento di € 100 milioni a favore della cd. “Sabatini-ter”.

Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.