RISPETTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DELL’ART. 2476 SESTO COMMA IN VIGORE DAL 16 MARZO 2019

Gentile Cliente, Con la presente è nostra intenzione renderla edotta sull’enorme modifica che è stata apportata alla responsabilità degli amministratori con l’introduzione del sesto comma dell’art. 2476 del codice civile.

Dal 16 Marzo 2019 tutti gli amministratori sono responsabili delle obbligazioni sociali (cioè di tutti i debiti della società verso dipendenti, Stato, banche e fornitori) nel caso in cui l’azienda sia stata gestita senza un ADEGUATO SISTEMA DI CONTROLLO.

Prima di passare alla trattazione specifica del problema, le anticipiamo subito che il nostro studio ha elaborato già una soluzione che, se adottata, impedisce l’applicazione del 2476 sesto comma perché si riesce a dotare l’azienda di UN ADEGUATO ASSETTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI INDIZI DI CRISI E DEL MONITORAGGIO DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE, esattamente come richiesto dalle nuove disposizioni normative già in vigore (art. 2476 sesto comma e art. 2086 secondo comma).

Si tratta del CRUSCOTTO DI CONTROLLO, il primo ed unico software cloud basato sulla Balanced Scorecard di Kaplan e Norton rispondente alle disposizioni degli art. 2476 sesto comma e art. 2086 secondo comma e quindi capace di limitare la responsabilità degli amministratori.

Dal 16 Marzo 2019 tutti gli amministratori che non avranno dotato l’azienda di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, capace di intercettare gli indizi di crisi e, soprattutto, la perdita della continuità aziendale, risponderanno con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali della società amministrata per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale così come disposto dal nuovo art. 2476.

Non solo, come ribadisce il nuovo 2086 secondo comma: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. L’art. 378 del D.Lgs. 14/2019 dal 16 marzo 2019 ha aggiunto un sesto comma all’art.2476 che, nella sua prima parte recita testualmente: “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale…. (omissis) “.

Si tratta di una norma rivoluzionaria soprattutto nella sua portata culturale. É chiarissimo l’intento del legislatore, fra l’altro riscontrabile in decine di prescrizioni diffuse in tutto il D.Lgs. 14/2019 (la nuova riforma della crisi), di costringere il management aziendale a gestire in modo corretto ed adeguato l’azienda, senza improvvisazioni e con competenza, allo scopo di eliminare le inefficienze e favorire la proliferazione di aziende sane e gestite con sagacia e intelligenza.

Tale intento risulta ancor più evidente se, insieme al nuovo sesto comma del 2476 Codice Civile, si legge l’altra grande novità, anch’essa già in vigore dal 16 marzo 2019, introdotta dal D.Lgs. 14/2019; si tratta della disposizione dell’art. 3 (quindi proprio all’inizio dei 390 articoli del D.Lgs. quasi a ribadirne l’importanza e la centralità). Testualmente l’art. 3 secondo comma del D.Lgs. 14/2019 prescrive che “l’imprenditore collettivo (il primo comma si occupa degli imprenditori individuali) deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del Codice Civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione delle idonee iniziative.”

Per rivelazione tempestiva della “crisi” cosa si deve intendere? La constatazione di elementi certi e precisi che dimostrano l’effettività della crisi, cioè la semplice rilevazione dal bilancio di esercizio di eventuali squilibri economici o finanziari, oppure, per il legislatore, è necessario presidiare, con un adeguato assetto ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE, il manifestarsi di semplici INDIZI che POTREBBERO, se non fronteggiati, portare l’azienda alla crisi, cioè a non avere più l’equilibrio economico o l’equilibrio finanziario?

Gli strumenti di controllo QUANTITATIVI, cioè quelli basati sui dati di bilancio, come: lo “Z” Score di Altman¹; la Break Even Analisys; le tecniche di Budgeting o l’analisi verticale ed orizzontale del ROI² e del MASA³ per lo studio dell’equilibrio economico finanziario; sono in grado di identificare uno stato di crisi SOLO SE LA CRISI È GIÀ IN ESSERE E HA GIÀ PRODOTTO DEGLI EFFETTI ormai visibili anche nelle grandezze di bilancio. In tali casi, la CONSTATAZIONE dello stato di crisi, evidenziata dalla perdita dell’equilibrio economico finanziario, è la conferma dell’incapacità, del sistema di controllo interno all’azienda, di saper vigilare, e quindi di saper intercettare, sul sorgere degli indizi importanti che hanno poi inoculato il virus della futura crisi.

Lo spirito della riforma operata con il D.Lgs. 14/2019, e prima ancora della sua Legge delega 155/2017, é quello di favorire l’EARLY WARNING (l’allerta precoce) in modo da favorire il risanamento delle imprese e soprattutto porre un presidio forte sulla robustezza del loro equilibrio economico e finanziario. Quindi, é chiaro che un ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE non può essere quello che CONSTATA semplicemente i danni causati dalla crisi, ma deve essere, invece, un insieme sistemico di strumenti che garantisca, in azienda, la rilevazione precoce degli INDIZI DI CRISI. A supporto di ciò si può riportare l’altra disposizione rivoluzionaria già in vigore dal 16 marzo 2019 cioè l’art. 14 primo comma del D.Lgs. 14/2019 che impone al revisore, in aggiunta ai suoi vecchi compiti di controllo dei conti “…omissis… di segnalare allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati INDIZI di crisi… omissis”.

Non si parla di prove, ma di semplici indizi; proprio a voler enunciare che, il revisore e l’amministratore, hanno l’obbligo di vigilare sulle possibili inoculazioni del virus della crisi prima che esso si propaghi nell’azienda e demolisca gli equilibri economico finanziari, facendo perdere la continuità aziendale.

Tale analisi non lascia dubbi sul fatto che gli strumenti di controllo quantitativo basati sul bilancio (Analisi per indici, Z Score, Budget e scostamenti, Break Even Analisys etc…) non hanno la capacità di rispettare le disposizioni del secondo comma dell’art. 2086, perché essi non riescono a presidiare la rilevazione degli indizi di crisi e rilevano solo gli EFFETTI sul bilancio di una crisi già avviata e conclamata.

Il Bilancio non può essere l’unico metro di valutazione oggettivo ed utile per condurre l’azienda in un futuro esente da rischi di crisi. Il Futuro è sempre diverso dal Passato e se si guida l’azienda utilizzando il Bilancio, lo si sta facendo guardando nello specchietto retrovisore; perché il bilancio contiene dati morti, riferiti cioè al passato, e non ha di fatto nessuna possibilità di far interpretare il futuro.

Passiamo ora all’altro presidio richiesto dall’art. 2086 Comma 2, quello della continuità aziendale. In senso economico, la continuità aziendale è un concetto anglosassone ed è definita “GOING CONCERN” cioè l’ESSERE SICURI DI COMPIERE DELLE AZIONI CHE GARANTISCANO UN FUTURO MIGLIORE ALL’AZIENDA.

Pertanto, quando si compiono azioni che non migliorano il futuro dell’azienda si sta perdendo la continuità aziendale.

Facciamo alcuni esempi in cui, pur in presenza di un solido equilibrio finanziario ed economico, rilevato dagli strumenti del controllo quantitativo, l’azienda presenta, tuttavia, una perdita di continuità aziendale attraverso il riscontro di FONDATI INDIZI DI CRISI che un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, dovrebbe intercettare per lasciare indenni gli amministratori da qualsiasi responsabilità:

  • Clima aziendale ostile e non collaborativo;
  • Liti fra soci o fra amministratori che, di fatto, impediscono all’azienda di operare correttamente;
  • Feedback negativi relativi alla soddisfazione dei clienti;
  • Scarsa innovazione;
  • Scarsa attività di formazione;
  • Perdita di quote di mercato;
  • Fatturato costituito in gran parte dalla vendita di prodotti e servizi in fase di decadimento. Etc..

Sono tutte situazioni che condurranno alla creazione di inefficienze le quali eroderanno il reddito operativo e la liquidità. Questo farà salire l’indebitamento che provocherà un aumento degli oneri finanziari che, in caso di mancato ripristino della redditività operativa, porteranno alla formazione di perdite di esercizio. L’eventuale continuazione di formazione di perdite porterà l’azienda al deficit patrimoniale (passivo maggiore dell’attivo) e di conseguenza all’insolvenza e al default.

È chiaro che, un’azienda i cui amministratori decidano, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione adottata per la soluzione alla problematica dell’adeguamento della società alle nuove disposizione del 2086 secondo comma, di implementare nel sistema di controllo interno, una Balanced Scorecard per la guida ed il controllo dell’azienda, sicuramente riuscirà a monitorare la continuità aziendale e ad intercettare prontamente gli indizi di crisi.

L’adozione della Balanced Scorecard, o di cruscotti di controllo ad essa ispirati appare, senza ombra di dubbio, la strategia più idonea a poter rispondere alle prescrizioni del 2086, secondo comma. Tali strumenti diventano di fatto utili ed indispensabili per proteggere gli amministratori, e di conseguenza anche i revisori, dalla responsabilità personale rispetto le obbligazioni sociali contratte dalla società.