IL VERSAMENTO DELLA TASSA LIBRI SOCIALI 2024

Pesaro,  22 febbraio 2024

CIRCOLARE n. 3/2024

 

 

 

IL VERSAMENTO DELLA TASSA LIBRI SOCIALI 2024

RIFERIMENTI

•    Art. 23, Tariffa DPR n. 641/72

•    Art. 13-bis, D.Lgs. n. 472/97

•    CM 3.5.96, n. 108/E

•    RM 20.11.2000, n. 170/E

•     

IN SINTESI

Le società di capitali entro il 18.3.2024 (il 16.3 cade di sabato) sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2024 ed è così quantificato:

€ 309,87 se il capitale / fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;

€ 516,46 se il capitale / fondo di dotazione supera € 516.456,90.

 

 

 

 

 

 

Entro il 18.3.2024 (16.3 cade di sabato) le società di capitali devono procedere al versamento della tassa per la vidimazione dei libri sociali 2024.

 

La tassa annuale è dovuta da spa, srl e sapa. Il Ministero delle Finanze nella Circolare 3.5.96, n. 108/E ha chiarito che, sono obbligate al versamento anche le società:

•  in liquidazione ordinaria;

  • sottoposte a procedure concorsuali, sempreché permanga l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.

 

NB In caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dopo aver versato la tassa annuale, la società non è tenuta ad un ulteriore versamento in quanto non è necessaria una nuova vidimazione dei libri.

Relativamente ad una società costituita a fine 2023 (ad esempio, 18.11.2023) con chiusura del primo esercizio al 31.12.2024, si ritiene che la tassa sia dovuta per anno e non per periodo d’imposta. Di conseguenza, la società:

  • in sede di costituzione ha versato la tassa (dovuta) per il 2023;
  • entro il 3.2024 dovrà versare quanto dovuto per il 2024.

 

Non sono tenuti al pagamento della tassa in esame:

•  le società cooperative e di mutua assicurazione.

 

NB In sede di vidimazione dei libri / registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta la tassa di concessione governativa pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine). Ciò è richiesto anche in caso di vidimazione (eventuale) di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte di una società di persone;
  • i consorzi che non assumono la forma di società consortili (RM 11.90, n. 411461);
  • le società di capitali dichiarate fallite (ordinanza Tribunale di Torino 19.2.96), in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”;
  • le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.

La tassa annuale:

  • sostituisce la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni Consiglio di amministrazione, ecc.);
  • è deducibile ai fini IRES / IRAP;
  • è dovuta in misura forfetaria (indipendentemente dal numero di libri / pagine utilizzati nell’anno). L’importo da versare è differenziato in base all’ammontare del capitale sociale / fondo di dotazione

della società risultante all’1.1 dell’anno per il quale si effettua il versamento.

Per il versamento relativo al 2024 va fatto riferimento al capitale sociale / fondo di dotazione all’1.1.2024.

 

Capitale sociale / fondo di dotazione all’1.1.2024 Tassa annuale dovuta
inferiore o pari a € 516.456,90 € 309,87
superiore a € 516.456,90 € 516,46

Il versamento:

  • va effettuato tramite il F24, riportando nella Sezione “Erario” i seguenti dati.

 

Codice tributo Anno di riferimento
7085 2024
  • può essere compensato con eventuali crediti

 

Esempio 2 La Ring srl all’1.1.2024 ha un capitale sociale pari a € 50.000.

Entro il 18.3.2024 la società deve versare la tassa per il 2024 nella misura di € 309,87. Avendo a disposizione il credito IVA 2023 (pari a € 4.745), risultante dal mod. IVA 2024, la società intende compensare quanto dovuto.

Il mod. F24 va così compilato.

 

7085                      2024               309 87

6099        0101       2023                                     309 87

 

 

309 87            309 87               0 00

 

Tipologia versamento Modalità utilizzabile
Mod. F24 saldo “a debito”

senza compensazione

Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel / Fisconline)

o

bancari (remote / home banking)

Mod. F24

con compensazione

•  saldo “a debito” Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel / Fisconline)
•  saldo “a zero”

VIDIMAZIONE LIBRI – ESIBIZIONE MOD. F24

In sede di vidimazione dei libri al Notaio / Registro Imprese va esibita la prova dell’avvenuto pagamento della tassa in esame.

In particolare, per le vidimazioni effettuate nel 2024:

 

NB Il controllo dell’avvenuto versamento può essere eseguito dall’Amministrazione finanziaria successivamente, in sede di eventuali accertamenti / verifiche.

SOCIETÀ COSTITUITE DOPO L’1.1.2024

Per le società di capitali costituite successivamente all’1.1.2024 il versamento (per l’anno di inizio) della tassa annuale (€ 309,87 / 516,46) va effettuato utilizzando esclusivamente il bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara (per gli anni successivi il versamento tramite il mod. F24 nel rispetto degli ordinari termini previsti).

Per l’omesso / ritardato versamento della tassa annuale, a seguito della soppressione del comma 3, dell’art. 9, DPR n. 641/72 ad opera del D.Lgs. n. 473/97, non è più prevista una specifica sanzione. Ciò ha portato a ritenere che la sanzione applicabile per la violazione in esame dovesse essere riconducibile alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 471/97, anche in considerazione del fatto che il Ministero delle Finanze nella Circolare 25.1.99, n. 23/E ha precisato che

il Titolo II del d.lgs. n. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d’imposta”.

Sulla base di tale interpretazione, in caso di omesso / ritardato versamento della tassa annuale risulta applicabile la regola generale in materia di omesso versamento dei tributi ex art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/97, ossia la sanzione pari al:

  • 30% dell’importo dovuto;
  • 15% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni;
  • 1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni.

REGOLARIZZAZIONE OMESSO VERSAMENTO

L’omesso / tardivo versamento della tassa in esame può essere regolarizzato tramite il ravvedimento

beneficiando della riduzione della sanzione nelle seguenti misure.

 

Sanzione ridotta Termine di regolarizzazione
dallo 0,1% all’1,4% (1% x 1/10) Entro 14 giorni dalla scadenza (0,1% per ogni giorno di ritardo)
1,50% (15% x 1/10) Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
1,67% (15% x 1/9) Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
3,75% (30% x 1/8) Entro 1 anno (dal 16.3)
4,29% (30% x 1/7) Entro 2 anni (dal 16.3)
5% (30% x 1/6) Entro il termine di accertamento
NB L’importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora, calcolati applicando il tasso di

interesse legale pari:

•  al 5% dall’1.1.2023 ;

•  al 2,5% dall’1.1.2024.

In caso di “tardivoversamento della tassa non contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest’ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della tassa.

Ad esempio, in presenza di un versamento eseguito con 3 giorni di ritardo e regolarizzato entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 5.8.2011, n. 41/E, è pari allo 0,3% (0,1% x 3).

Ciò è desumibile dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 13-bis, D.Lgs. n. 472/97 che disciplina il caso in cui l’imposta sia versata in ritardo e la regolarizzazione (perfezionamento), tramite corresponsione degli interessi e della sanzione, intervenga successivamente rispetto al versamento tardivo dell’imposta .

In presenza di tale fattispecie:

  • la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento;
  • gli interessi sono dovuti per il periodo del ritardo;
  • la misura della riduzione della sanzione è riferita al momento del perfezionamento del ravvedimento e pertanto al momento di corresponsione della sanzione e non a quello, antecedente, di versamento dell’imposta.

La tassa va versata cumulativamente agli interessi tramite il mod. F24, mentre la sanzione

tramite il mod. F23 riportando i seguenti dati.

 

Campo Descrizione
Ufficio o ente(6) codice ufficio “RCC
“Causale” (9) causale “SZ
Estremi dell’atto o del documento(10) anno di riferimento della tassa (“2024”, “2023”, ecc.)
“Codice tributo” (11) codice tributo “678T

 

La Red spa non ha versato entro il 16.3.2023 la tassa dovuta per il 2023 pari a € 516,46. Ipotizzando che la regolarizzazione sia effettuata il 28.2.2024 la società deve versare i seguenti importi:

•  tassa € 516,46
•  interessi così calcolati:
– 516,46 x 5% x 290 gg / 365 gg € 20,5 €  22,59
– 516,46 x 2,5% x 59 gg / 365 gg € 2,09
€ 539,05 🡪 mod. F24
•  sanzione ridotta pari a € 19,37 (516,46 x 3,75%) 🡪 mod. F23

 

La Blu srl non ha versato entro il 18.3.2024 la tassa dovuta per il 2024 pari a € 309,87. Ipotizzando che la regolarizzazione sia effettuata il 31.7.2024 la società deve versare i seguenti importi:

 

•  tassa € 309,87
•  interessi così calcolati:
309,87 x 2,5% x 135 gg / 365 gg €    2,86
€ 312,73 🡪 mod. F24
•  sanzione ridotta pari a € 11,62 (309,87 x 3,75%) 🡪 mod. F23