IL CONTRIBUTO “RINNOVO PARCO VEICOLI” AUTOTRASPORTATORI

Pesaro,  28 febbraio 2024

CIRCOLARE n. 4/2024

IL CONTRIBUTO “RINNOVO PARCO VEICOLI” AUTOTRASPORTATORI

 

RIFERIMENTI

•    DM 1.12.2023, n. 317 e 31.1.2024

IN SINTESI

Recentemente il MIT ha reso note le modalità di presentazione della domanda di prenotazione / rendicontazione per l’erogazione delle risorse destinate agli investimenti effettuati dagli autotrasportatori di merci per c/terzi finalizzate al rinnovo del “parco veicoli”.

In particolare:

− nella fase di prenotazione, la domanda va presentata dal 4.3 al 22.3.2024, tramite posta elettronica certificata, indirizzata a ram.investimenti2024@legalmail;

− nella fase di rendicontazione, va inviata la documentazione tecnica nonchè la prova documentale del pagamento del prezzo (fattura debitamente quietanzata), utilizzando la piattaforma gestita da RAM spa, dall’8.4.2024 al 31.10.2024.

 

Con il Decreto n. 317/2023 il MIT ha disciplinato le modalità di erogazione delle risorse finanziarie (€ 25 milioni per il 2023) destinate agli investimenti nel settore dell’autotrasporto.

In particolare, le predette risorse sono destinate al riconoscimento di un contributo a favore delle imprese di autotrasporto di merci per c/terzi iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo degli autotrasportatori, con attività prevalente quella di autotrasporto di cose, che intendono adeguare il proprio “parco veicoli” in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l’eliminazione dal mercato dei veicoli piu obsoleti.

Con il Decreto 31.1.2024 lo stesso Ministero ha definito le modalità di presentazione della domanda di ammissione individuando due distinte fasi: la prima di prenotazione e la seconda di rendicontazione.

Il contributo in esame è destinato alle imprese di autotrasporto di cose per c/terzi, nonché alle strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite nelle forme previste dal Codice civile, iscritte al REN e all’Albo degli autotrasportatori, con attività prevalente quella di autotrasporto di cose (codice ATECO 49.41).

In base all’art. 2, comma 1, DM n. 317/2023 le predette risorse (€ 25 milioni) sono così ripartite:

  • € 2,5 milioni per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonchè per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica (art. 2, comma 1, a);
  • € 15 milioni per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, Euro VI step E, nonchè Euro 6 E con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia (art. 2, comma 1, b);
  • € 7,5 milioni per l’acquisizione, anche mediante leasing, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato I rimorchi / semirimorchi devono essere dotati di almeno uno dei seguenti dispositivi innovativi di cui all’Allegato 1 del citato DM n. 317/2023.

 

Dispositivi innovativi
Spoiler laterali (ammesse dal Reg. UE n. 1230, masse e dimensioni).
Appendici aerodinamiche posteriori.
Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic Braking System) per la distribuzione del carico

sugli assali in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti.

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), oppure Tyre Pressure and Temperature Monitoring System (TPTMS), oppure Tyre Pressure and Automatic inflating Monitoring System.
Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria dell’impianto pneumatico abbinato al Sistema di ausilio in sterzata determinando un minor lavoro del compressore del veicolo trainante con riduzione dei consumo di carburante.
Telematica indipendente collegata all’EBS (electronic Braking System) in grado di valutare l’efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm) e/o geolocalizzarli per ottimizzare le percorrenze e ridurre il consumo di carburante.
Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic Braking System) per ausilio in sterzata.
Sistema elettronico di controllo dell’usura delle pastiglie freno.

 

Dispositivi innovativi
Sistema elettronico di controllo dell’altezza del tetto veicolo, oppure Sistema elettronico automatico gestito da centraline EBS ( Electronic Braking System) che ad una data velocità abbassa l’assetto di marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso veicolare.
Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS (Electronic Braking System) per il monitoraggio dell’inclinazione laterale del rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e del relativo superamento dei valori limite di sicurezza.

Sono incentivati anche gli acquisti di rimorchi / semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale (art. 2, comma 1, lett. c).

Va evidenziato che:

  • è esclusa la cumulabilità per le medesime tipologie di investimenti e i per gli stessi costi ammissibili

del contributo in esame con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle “de minimis”;

  • l’importo massimo ammissibile per i predetti investimenti per singola impresa, non può superare

€ 550.000 ed è omnicomprensivo per la totalità dei veicoli acquisiti dall’impresa;

  • i beni acquisiti non possono essere alienati / concessi in locazione o noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino al 30.6.2027, pena la revoca del contributo erogato;
  • i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena d’inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente al 18.1.2024.

L’ammontare del contributo spettante è individuato in base all’Allegato 1 del DM 31.1.2024, come segue.

 

Acquisizione veicoli a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonchè acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione da termica ad elettrica – art. 5, commi 1 e 2, DM n. 317/2023.
Alimentazione Massa complessiva Contributo spettante Eventuale maggiorazione per veicolo rottamato
 

CNG

da 3,5 t a 7 t € 4.000 € 1.000
oltre 7 t e fino a 16 t € 9.000 € 1.000
oltre 16 t € 24.000 € 1.000
LNG oltre 7 e fino a 16 t € 9.000 € 1.000
da 16 t € 24.000 € 1.000
 

Ibrida (diesel / elettrico)

da 3,5 a 7 t € 4.000 € 1.000
oltre 7 t e fino a 16 t € 9.000 € 1.000
oltre 16 t € 24.000 € 1.000
Elettrica da 3,5 a 7 t € 14.000 € 1.000
oltre 7 t € 24.000 € 1.000
Dispositivi per la riconversione a trazione elettrica fino a 3,5 t € 2.000  

 

  Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 t, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E – art. 5, comma 3, DM n. 317/2023
  Tipo veicolo Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
  Veicoli Euro 6 step E di massa

oltre 7 t e fino a 16 t

€ 7.000
  Veicoli Euro 6 step E di massa superiore a 16 t € 15.000
Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 3,5 t, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6 E – art. 5, comma 4, DM n. 317/2023  
Tipo veicolo Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica  
Veicoli Euro VI step E ed Euro 6 E di massa da 3,5 t e fino a 7 t  

€ 3.000

 

 

Acquisizione, anche mediante leasing, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato – art. 5, comma 5, DM n. 317/2023
 

Rimorchi / semirimorchi UIC e IMO dotatI di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all’Allegato 1 del DM n. 317/2023

Contributo massimo spettante
Senza rottamazione Con rottamazione
€ 3.000

€ 5.000 se PMI (*)

€ 5.000

€ 7.000 se PMI

 

Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti

in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere art. 5, comma 5, DM n. 317/2023

 

Rimorchi, semirimorchi ed equipaggiamenti, delle unità frigorifere/ calorifere installate per veicoli superiori a 7 t

Contributo massimo spettante
Senza rottamazione Con rottamazione
€ 3.000

€ 5.000 se PMI (*)

€ 5.000

€ 7.000 se PMI

Sostituzione equipaggiamenti delle unità frigorifere

/ calorifere installate per rimorchi/semirimorchi superiori a 7 t

Contributo massimo spettante
€ 3.000

€ 5.000 se PMI (*)

(*) In caso di piccola impresa il contributo è determinato nel limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di € 5.000. In caso di media impresa il contributo è determinato nel limite del 10% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di € 5.000. In caso di grande impresa il contributo è stabilito in € 3.000 a veicolo.

L’accesso all’agevolazione in esame è suddiviso nelle seguenti fasi:

  • di prenotazione, diretta all’accantonamento dell’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti sulla base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento (da allegare alla domanda);
  • di rendicontazione dell’investimento, nella quale le imprese beneficiarie forniscono analitica

rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.

FASE DI PRENOTAZIONE

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali è richiesto l’incentivo. In particolare, la domanda va presentata:

•  dalle ore 10.00 del 4.3.2024 fino alle ore 16.00 del 22.3.2024;

  • esclusivamente tramite PEC indirizzata a investimenti2024@legalmail.

L’impresa interessata deve presentare la seguente documentazione:

  • l’istanza debitamente compilata, tramite l’apposito modello informatico firmato digitalmente dal legale rappresentante / procuratore dell’impresa. Il modello informatico di tipo “pdf editabile” va compilato e salvato senza ulteriore scansione. Lo stesso è disponibile sul sito Internet ramspa.it nella Sezione dedicata all’incentivo “Investimenti X edizione”;
  • la copia del documento d’identità del legale rappresentante / procuratore dell’impresa;
  • la copia del contratto di acquisizione dei beni agevolabili, comprovante quanto dichiarato nella domanda, avente data successiva al 18.1.2024 debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato digitalmente dal legale rappresentante / procuratore dell’impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all’Allegato 1 del DM n. 317/2023.

Ai soli fini dell’ordine di prenotazione fanno fede la data / ora di invio della domanda tramite PEC.

FASE DI RENDICONTAZIONE

Nella fase di rendicontazione le imprese beneficiare devono fornire la prova:

  • di perfezionamento dell’investimento;
  • che l’investimento è stato avviato in data successiva al1.2024.

A tal fine a decorrere dalle ore 10.00 dell’8.4.2024 fino alle ore 16.00 del 31.10.2024, utilizzando la piattaforma informatica gestita da RAM spa, va inviata la documentazione tecnica specifica per ogni tipologia di investimento, nonchè la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo (fattura debitamente quietanzata).

 

Per le acquisizioni relative a rimorchi / semirimorchi, va inoltre fornita prova del prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all’Allegato 1 del citato DM n. 317/2023.

Merita evidenziare che in caso di:

  • stipulazione di un contratto di leasing, l’investimento si intende perfezionato con la sottoscrizione del contratto di acquisto, preventivo di spesa, conferma d’ordine o altro atto vincolante tra l’impresa e il venditore avente data successiva al 1.2024. L’impresa dovrà comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio dei documenti.

La prova del pagamento dei canoni può essere fornita alternativamente con la fattura emessa dalla società di leasing ovvero copia dei bonifici bancari effettuati a quest’ultima dall‘impresa utilizzatrice. Va inoltre dimostrata la piena disponibilità del bene tramite la produzione della copia del verbale di presa in consegna del bene o la documentazione del DDT del bene. In particolare la predetta documentazione va trasmessa entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione;

  • acquisizione di veicoli, la concessione dell’incentivo è subordinata, altresì, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione comprovabile tramite la ricevuta (mod. M 2119) rilasciata daII’UMC sia avvenuta in Italia a far data dal 19.1.2024 e il termine ultimo per la presentazione della Non sono considerate le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, ovvero immatricolati all’estero, anche se in seguito reimmatricolati in Italia a km 0.

La documentazione tecnica richiesta è definita dagli artt. da 4 a 9, DM 31.1.2024, come segue.

 

Investimento Documentazione
 

Veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, ibrida nonchè a trazione elettrica (art. 2, comma 1, lett. a, DM n. 317/2023)

•  Indicazione del numero di targa (ovvero invio della copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione protocollata dall’UMC) per provare che l’immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva al 18.1.2024;

•  attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche di cui al DM n. 317/2023;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, ibrida nonchè a trazione elettrica (art. 2, comma 1, lett. a, DM n. 317/2023)

•  in caso di acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica prova documentale dell’acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonché della relativa omologazione;

•  in caso di richiesta contestuale all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa della maggiorazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E va allegata copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati e la prova dell’avvenuta rottamazione con l’indicazione del numero di targa e dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei veicoli con l’impegno di procedere alla demolizione; la rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra il 18.1.2024 e il termine ultimo per presentazione della rendicontazione;

•  attestazione che il veicolo sia munito, per la propulsione, di almeno 2 diversi convertitori di energia e di 2 diversi sistemi di immagazzinamento dell’energia a bordo del veicolo relativamente ai veicoli ibridi (con alimentazione diesel / elettrica).

 

 

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica (art. 2, comma 1, lett. b, DM n. 317/2023)

•  Copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati e prova dell’avvenuta rottamazione con indicazione del numero di targa e dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei veicoli con l’impegno di procedere alla demolizione; la rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra il 18.1.2024 e il termine ultimo per presentazione della rendicontazione;

•  indicazione del numero di targa (ovvero invio della copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione protocollata dall’UMC) per provare che l’immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva al 18.1.2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato (art. 2, comma 1, lett. c, DM n. 317/2023)

•  Indicazione del numero di targa (ovvero invio della copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione protocollata dall’UMC) per provare che l’immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva al 18.1.2024;

•  attestazione rilasciata dal costruttore circa la sussistenza delle

caratteristiche tecniche dei semirimorchi;

•  documentazione comprovante l’installazione di almeno uno dei

dispositivi di cui all’Allegato 1, DM n. 317/2023;

•  in caso di contestuale acquisizione di veicoli con la richiesta della  maggiorazione  per  rottamazione  di  un  rimorchio

/ semirimorchio va allegata copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati e prova dell’avvenuta rottamazione con indicazione del numero di targa e dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei veicoli con l’impegno di procedere alla demolizione; la rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra il 18.1.2024 e il termine ultimo per presentazione della rendicontazione.

 

 

 

 

Rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato (art. 2, comma 1, lett. c, DM n. 317/2023)

In caso di acquisizioni effettuate da piccole / medie imprese, oltre alla predetta documentazione va fornita anche la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante / procuratore:

•  attestante che gli investimenti siano stati effettuati nell’ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

•  attestante il numero delle unità di lavoro addette ed il volume

del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.

 

 

 

 

 

 

 

Rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale (art. 2, comma 1, lett. c, DM n. 317/2023)

•  in caso di acquisizione di rimorchi / semirimorchi certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal DM n. 317/2023 per le unità frigorifere / calorifere;

•  documentazione dalla quale risulti indicazione del numero di targa (ovvero invio della copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione protocollata dall’UMC) per provare che l’immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva al 18.1.2024;

•  in caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per il trasporto da effettuarsi in conformità agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate attestazione del costruttore che le nuove unità frigorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE

n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.

In caso acquisizioni effettuate da piccole / medie imprese vanno fornite anche le predette dichiarazioni sostitutive.

L’impresa beneficiaria che ha richiesto la maggiorazione del 10% del contributo dovrà fornire nella fase di rendicontazione la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.

Per il riconoscimento della maggiorazione pari al 10% per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una Rete di imprese, l’impresa beneficiaria dovrà inviare anche copia del contratto di rete.