FATTURE ELETTRONICHE / CORRISPETTIVI TARDIVI E SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
Pesaro, 22 marzo 2023
CIRCOLARE n. 8/2023
FATTURE ELETTRONICHE / CORRISPETTIVI TARDIVI E SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
RIFERIMENTI
- 1, commi da 166 a 173, Legge n. 197/2022
- Circolare Agenzia Entrate 3.2023, n. 6/E
IN SINTESI
Nell’ambito di una serie di chiarimenti forniti recentemente in merito alle definizioni agevolate rientranti nella “tregua fiscale” introdotta dalla Finanziaria 2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che hanno natura formale le seguenti violazioni:
− invio tardivo a SdI delle fatture elettroniche, correttamente incluse nella liquidazione IVA di riferimento;
− omesso invio dei corrispettivi giornalieri, correttamente memorizzati e inclusi nella liquidazione IVA di riferimento.
Tali violazioni possono essere regolarizzate tramite la sanatoria delle irregolarità formali, con il versamento di € 200 entro il 31.3.2023 (unica soluzione / prima rata).
L’indicazione in fattura di un codice “natura” errato, qualora non abbia inciso sulla liquidazione dell’IVA, costituisce invece una violazione meramente formale, per la quale non è richiesta alcuna regolarizzazione.
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Le violazioni connesse alla fatturazione / corrispettivi giornalieri possono avere natura formale o sostanziale a seconda che non abbiano / abbiano inciso sulla liquidazione dell’IVA / determinazione del reddito, con assoggettamento ad un differente regime sanzionatorio.
Con particolare riguardo alla tardiva emissione della fattura / invio dei corrispettivi giornalieri, la violazione, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.1.2023, n. 2/E, può essere oggetto, a seconda della relativa natura, di una delle seguenti definizioni agevolate previste dalla Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023):
- regolarizzazione delle violazioni formali ex 1, commi da 166 a 173; ovvero
- ravvedimento speciale ex art. 1, commi da 174 a 178 (per le violazioni sostanziali).
Recentemente la stessa Agenzia, nell’ambito della Circolare 20.3.2023, n. 6/E, ha confermato la natura formale delle violazioni connesse alla tardiva emissione / invio che non hanno inciso sulla liquidazione dell’IVA, fornendo altresì un interessante chiarimento in merito alle irregolarità riguardanti la fatturazione (indicazione di un codice “natura” errato).
La tardiva emissione delle fatture si configura:
- per le fatture immediate, se sono emesse (inviate a SdI) oltre 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione;
- per le fatture differite, se sono emesse (inviate a SdI) oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Con riferimento ai corrispettivi giornalieri, la tardività si realizza qualora siano inviati oltre 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Come confermato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 6/E, la violazione ha natura formale qualora:
- la fattura emessa tardivamente sia stata comunque inclusa nella liquidazione IVA del periodo di riferimento, con relativo versamento dell’imposta;
- il corrispettivo non inviato / inviato tardivamente sia stato correttamente memorizzato e incluso nella liquidazione IVA del periodo di
Tali violazioni, se commesse fino al 31.10.2022, possono essere sanate tramite la regolarizzazione delle violazioni formali, con il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta da regolarizzare, entro il 31.3.2023 (unica soluzione / prima rata; la seconda rata va versata entro il 31.3.2024).
L’indicazione in fattura di un codice natura errato costituisce, secondo quanto chiarito dall’Agenzia nella citata Circolare n. 6/E, una violazione meramente formale, non sanzionabile, qualora non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA (nella domanda posta all’Agenzia è stato specificato che l’operazione è stata correttamente indicata nel mod. IVA). Per tale violazione non è pertanto necessaria alcuna regolarizzazione.
La ditta individuale Mario Rossi, operante nel settore edile, ha emesso una fattura in regime di reverse charge indicando quale codice natura “N6.3” (reverse charge subappalto settore edile – lett. a) in luogo del codice natura “N6.7” (reverse charge prestazioni comparto edile, lett. a-ter). L’operazione è stata correttamente indicata a rigo VE35, campo 8 del mod. IVA. Tale “errore” non ha influenzato la corretta liquidazione dell’IVA. Lo stesso può essere considerato meramente formale e, pertanto, non è richiesta la relativa regolarizzazione.
Come evidenziato dall’Agenzia, ancorché il codice natura non sia previsto dall’art. 21, DPR n. 633/72 tra gli elementi della fattura, la corretta indicazione dello stesso rileva ai fini della predisposizione dei documenti IVA precompilati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti