CONFERMATI I SOSTEGNI PER IL RINCARO DI ENERGIA / GAS IN SEDE DI CONVERSIONE DEL C.D. “DECRETO AIUTI-QUATER”

 

Pesaro, 19 gennaio 2023

CIRCOLARE n. 4/2023

 

CONFERMATI I SOSTEGNI PER IL RINCARO DI ENERGIA / GAS IN SEDE DI CONVERSIONE DEL

C.D. “DECRETO AIUTI-QUATER”

 

RIFERIMENTI

  • 1 e 2-bis, DL n. 176/2022 convertito dalla Legge n. 6/2023

 

IN SINTESI

 

In sede di conversione del c.d. “Decreto Aiuti-quater” sono state, tra l’altro, confermate le agevolazioni, già riconosciute per i mesi di ottobre / novembre, a favore delle:

− imprese “energivore” e non energivore”;

− imprese “gasivore” e “non gasivore”;

relative alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale consumati nel mese di dicembre 2022.

Sono stati inoltre differiti:

  • al 9.2023 il termine entro il quale utilizzare / cedere i crediti spettanti per il terzo e quarto trimestre 2022
  • al 6.2023 il termine entro il quale utilizzare / cedere il credito d’imposta spettante per l’acquisto di carburante del quarto trimestre dalle imprese agricole / agromeccaniche e della pesca.

 

 

 

 

 

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, nell’ambito del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina” e DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis” il Legislatore ha introdotto alcune specifiche agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale nel primo / secondo / terzo trimestre 2022, in seguito estese anche ai mesi di ottobre e novembre 2022 ad opera del DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti- ter”.

In sede di conversione del DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater” il Legislatore ha confermato le citate agevolazioni anche per il mese di dicembre 2022 prevedendo inoltre il differimento al 30.9.2023 (in precedenza 30.6.2023) dell’utilizzo / cessione del credito d’imposta relativo al quarto trimestre 2022.

È stato altresì differito il termine di utilizzo / cessione del c.d. “bonus carburante” relativo al quarto trimestre 2022 spettante alle imprese agricole / agromeccaniche e della pesca.

 

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “ENERGIVORE”

L’art. 1, comma 1, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto alle imprese energivore, un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre e novembre 2022.

L’agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Ora, l’art. 1, comma 1, DL n. 176/2022, estende la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.

Il medesimo art. 1, comma 1, DL n. 144/2022, riconosce il beneficio anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nei mesi di ottobre e novembre 2022, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.

Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, di ottobre e novembre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN).

Ora, l’art. 1, comma 2 del Decreto in esame, estende la predetta agevolazione anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel mese di dicembre 2022, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica. Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN).

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE”

L’art. 1, comma 2, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto alle imprese gasivore un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato a ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.

Ora, l’art. 1, comma 1 del Decreto in esame, estende la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.

 

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON ENERGIVORE”

L’art. 1, comma 3, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto alle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”), un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata a ottobre e novembre 2022. Per tali imprese, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022 al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019.

Ora, l’art. 1, comma 1 del Decreto in esame, estende la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON GASIVORE”

L’art. 1, comma 4, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto un credito d’imposta alle imprese non gasivore in misura pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato in ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.

 

 

 

 

 

 

Ora, l’art. 1, comma 1 del Decreto in esame, estende la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.

 

 

Soggetti

Credito d’imposta
1 trimestre

2022

2 trimestre

2022

3 trimestre

2022

ottobre 2022

novembre 2022

dicembre 2022
Imprese energivore 20% 25% 40% 40%
Imprese non energivore  

 

15%

 

30%

 

30%

Imprese gasivore 10%  

25%

 

40%

 

40%

Imprese non gasivore  

Imprese esercenti

attività agricola

 

 

20%

 

 

20%

 

 

20% (*)

Imprese esercenti

attività della pesca

 

20%

(*) Per tali imprese il credito riferito al quarto trimestre era già stato previsto dal DL n. 144/2022. Lo stesso è stato concesso quindi anche per gli acquisti effettuati nel mese di dicembre e anche alle imprese esercenti l’attività agromeccanica identificate dal codice ATECO 1.61.

In sede di conversione, con la modifica del comma 3 dell’art. 1, DL n. 176/2022 è stato differito dal 30.6 al 30.9.2023 il termine entro il quale è possibile utilizzare, esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, i crediti d’imposta spettanti:

e  per le spese di acquisto di gas / energia consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;

e  per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel mese di dicembre 2022;

e  per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel terzo trimestre 2022;

sia da parte dell’impresa beneficiaria che in caso di utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi.

 

Merita evidenziare che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 13.5.2022, n. 13/E e 16.6.2022, n. 20/E, l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui, avendo natura “agevolativa”, non richiede:

e  la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;

e l’apposizione del visto di conformità; Si rammenta che i bonus in esame:

e  non sono soggetti ai limiti di:

  • € 000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  • € 000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

e  non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

e  non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;

e  sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

In sede di conversione, con la modifica del comma 4 dell’art. 1, DL n. 176/2022 è stato differito dal

30.6 al 30.9.2023 il termine entro il quale è possibile cedere, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, i crediti d’imposta spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Il citato comma 4 fissa al medesimo termine (30.9.2023) anche la cessione dei crediti d’imposta spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel mese di dicembre 2022 e la cessione dei crediti energetici relativi al 3 trimestre 2022 introdotti dall’art. 6, DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis” .

In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.

Come precisato nelle citate Circolari n. 13/E e 20/E l’utilizzo parziale del credito d’imposta

tramite il mod. F24 non consente la cessione della quota non utilizzata.

I soggetti beneficiari del credito d’imposta a seguito della cessione dello stesso devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o da un responsabile del CAF imprese.

Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 30.9.2023.

Per effetto del richiamo agli artt. 121, commi da 4 a 6 e 122-bis, DL n. 34/2020:

e  è demandato all’Agenzia delle Entrate il potere di controllo e recupero degli importi non spettanti; e  i soggetti interessati dagli obblighi antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni “non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni

sospette e astensione” di cui agli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007;

e  l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, le comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio.

È confermata la previsione contenuta nel comma 6 dell’art. 1 del Decreto in esame in base alla quale entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta energetici (imprese energivore / non energivore – imprese gasivore / non gasivore) relativi al 3 e 4 trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo del credito maturato nel 3 e 4 trimestre 2022.

 

 

 

 

È demandata all’Agenzia delle Entrate la definizione del contenuto / modalità di presentazione della predetta comunicazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In sede di conversione, con la modifica dell’art. 2, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, è stato differito al 30.6.2023 (in precedenza 31.3.2023) il termine di utilizzo / cessione del “bonus carburante” relativo al quarto trimestre 2022 previsto a favore:

e delle imprese agricole / agromeccaniche e della pesca con riferimento all’acquisto di carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività;

e delle imprese agricole / della pesca con riferimento all’acquisto di carburante per il riscaldamento delle serre / fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

È stato esteso al 30.6.2023 anche il termine entro il quale il cessionario dei predetti crediti deve utilizzare gli stessi in compensazione mediante il mod. F24.

Infine è differito al 16.3.2023 (in precedenza 16.2.2023) il termine di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione del credito maturato nel 2022 non ancora fruito a tale data, a pena di decadenza della fruizione del credito non ancora fruito.

Di fatto, il termine di invio della comunicazione in esame è stato “allineato” con il predetto termine previsto per i crediti d’imposta energetici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti