ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO: COS’E’ VERAMENTE?
A partire dal 16 marzo 2019 è stato modificato l’art. 2086 del codice civile:
«L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
Alcuni hanno utilizzato il dettato normativo per ribadire l’importanza del controllo di gestione come unica salvezza, salvo poi non chiarire cosa si intenda per controllo di gestione, ritrovandosi di conseguenza al punto di partenza, altri hanno tirato in ballo paradigmi strategici e strumenti di conduzione aziendale più o meno avanzata, altri ancora hanno ridotto l’adeguato assetto alla manualistica analoga a quella usata per la qualità o per la L. n. 231/2001, infine altri, la maggior parte, hanno ignorato il problema ripromettendosi di occuparsene alla prima occasione.