Pesaro,  19 marzo 2020

                                                                                            CIRCOLARE n. 12/2020

PRIME ANTICIPAZIONI IN ATTESA DELLE REGOLE UFFICALI  DI APPLICAZIONE DEL “DECRETO CURA ITALIA”

 

Normativa:

 

  • DL 17.3.2020, n. 18

 

In Sintesi

 

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il c.d. “Decreto Cura Italia” contenente, tra l’altro, gli interventi a sostegno delle categorie dei lavoratori autonomi a seguito dell’emergenza “Coronavirus”.

 

In particolare, in aggiunta alla proroga “erga omnes” al 20.3.2020 dei versamenti scaduti il 16.3, il Legislatore ha previsto specifiche disposizioni in base al settore di attività del contribuente, alla localizzazione dell’attività, nonché alla dimensione dell’impresa / lavoratore autonomo, come di seguito analizzato.

 

Bonus 600,00 € che non concorre alla formazione del reddito

 

Credito d’imposta del 60% del canone d’affitto del mese di marzo

 

Credito d’imposta del 50% delle spese di sanificazione.

 

Trasformazione dei crediti deteriorati ceduti in crediti d’imposta.

 

Differimento di 2 anni dei termini di decadenza dell’accertamento per l’annualità in scadenza

 

 

Le modalità per ottenere il bonus da € 600,00, che non concorre alla formazione del reddito, previsto per una platea di 5/6 milioni di autonomi, professionisti con p.iva, collaboratori, operai agricoli e stagionali, saranno indicati in una circolare attesa per questa settimana; la corsa agli indennizzi probabilmente scatterà alla prossima settimana, mentre i pagamenti arriveranno ad aprile. Sarà necessario dotarsi di P.I.N, l’INPS punta ad una procedura di pagamento ad HOC. Rispetto alle preoccupazioni di chi teme di essere escluso, il Ministro dell’Economia dichiara che gli interventi sono previsti per marzo ma potrebbero essere proseguiti anche in aprile. Esclusi dall’indennità di 600 € i professionisti iscritti a casse di previdenza, ordini o Albi professionali, che potranno richiedere l’erogazione di una indennità, definita “Redditi di ultima istanza”, per le modalità e la successiva erogazione del Bonus bisognerà attendere le regole fissate dai Ministeri del lavoro e della economia fissate nei prossimi 30gg.

Il decreto riconosce un credito d’imposta del 60% del canone di affitto del mese di marzo 2020, della bottega o del negozio dove artigiani e commercianti svolgono la loro attività, obbligati alla chiusura. Il beneficio fiscale non è riconosciuto a tutte quelle attività che sono rimaste aperte nei giorni di contenimento del contagio ed elencate D.pcm del 11/03/2020.

Il credito d’imposta sarà spendibile in compensazione.

Per artigiani, commercianti e professionisti, che attiveranno procedure di sanificazione per contenere il contagio da COVIN-19 per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito d’imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambianti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 € per ciascun beneficiario. Il limite di spesa stanziato è di 50 milioni di euro per il 2020.

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del

comma 5, (per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla

data in cui era dovuto) può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte

anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione

I termini di decadenza dell’accertamento per l’annualità in scadenza è stato differito di 2 anni.

Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti