PROVVIGIONI IMMOBILIARI E INDICAZIONE NEI ROGITI: NOVITÀ DAL 12.1.2025

Pesaro,  28 GENNAIO 2025

CIRCOLARE n. 4/2025

A.c.a. Spett.li Clienti

 

  PROVVIGIONI IMMOBILIARI E INDICAZIONE NEI ROGITI: NOVITÀ DAL 12.1.2025
RIFERIMENTI

•    Art. 22, Legge n. 203/2024

•    Art. 35, comma 2, DL n. 223/2006

 
IN SINTESI

Con una specifica disposizione contenuta nel c.d. “Collegato Lavoro 2024” il Legislatore ha soppresso l’obbligo di indicare nel rogito l’importo della provvigione pagata al mediatore.

Nell’atto di compravendita le parti, venditore e compratore, potranno infatti dichiarare al notaio (soltanto) il numero della fattura elettronica emessa dal mediatore, attestando la corrispondenza tra quanto fatturato e la spesa effettivamente sostenuta.

 

 

Come previsto dall’art. 35, comma 22, DL n. 223/2006, c.d. “Decreto Bersani”, in sede di compravendita immobiliare le parti devono dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i seguenti dati:

  1. presenza o meno di un mediatore, e in caso positivo i relativi dati identificativi (titolare ovvero denominazione / ragione sociale e legale rappresentante, ovvero mediatore non legale rappresentante che ha operato per la società).

In base a quanto disposto dall’art. 1754, C.c.

“è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.

Inoltre, in base al successivo art. 1755, C.c.

“il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”.

  1. codice fiscale / partita IVA;
  2. numero di iscrizione al Ruolo agenti di affari in mediazione e della CCIAA di riferimento per il

titolare / legale rappresentante / mediatore che ha operato per la società;

  1. ammontare della spesa sostenuta per tale attività e modalità di pagamento della

Il notaio, in sede di compravendita, è obbligato a verificare la presenza o meno del mediatore e la correttezza dei relativi dati.

NB L’incompleta / omessa / mendace indicazione dei predetti dati nell’atto di compravendita è

sanzionata da € 500 a € 10.000.

 

Nell’ambito della Legge n. 203/2024, c.d. “Collegato Lavoro 2024”, in vigore dal 12.1.2025, il Legislatore ha modificato la lett. d) del comma 22 del citato art. 35. Con l’intento di garantire la “riservatezza” della prestazione resa, ora le parti devono dichiarare nell’atto di compravendita alternativamente:

  • l’ammontare della spesa sostenuta; ovvero
  • il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la

spesa effettivamente sostenuta; nonchè, in ogni caso, le modalità di pagamento della stessa.

 

L’art. 15, comma 1, lett. b-bis), TUIR riconosce all’acquirente una detrazione IRPEF del 19%, nel limite massimo di € 1.000 (per ciascuna annualità), delle spese di intermediazione immobiliare relativa all’acquisto dell’abitazione principale a condizione che l’onere sia stato sostenuto mediante l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili. In caso di acquisto effettuato da più proprietari, la detrazione va ripartita tra gli stessi in base alle percentuali di proprietà, ancorché la fattura sia intestata ad un solo comproprietario, sempre nel limite massimo di € 1.000.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.8.2006, n. 28/E la detrazione in esame spetta a condizione che il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione immobiliare. A seguito delle novità sopra esaminate appare opportuno che l’Agenzia intervenga al fine di “adeguare” tale chiarimento.

 

 

 

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■ Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti