L’UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2024
Pesaro, 28 GENNAIO 2025
CIRCOLARE n. 5/2025
A.c.a. Spett.li Clienti
L’UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2024 | |||
RIFERIMENTI
• Art. 37, commi 49-bis e 49-ter, DL n. 223/2006 • Art. 10, DL n. 78/2009 • Art. 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017 • Circolari Agenzia Entrate 23.12.2009, n. 57/E; 15.1.2010, n. 1/E; 12.3.2010, n. 12/E; 3.6.2010, n. 29/E, 19.9.2014, n. 17/E e 2.8.2019, n. 17/E
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IN SINTESI
L’utilizzo in compensazione del credito IVA 2024, risultante dal mod. IVA 2025: − fino a € 5.000, non richiede alcun adempimento “preventivo”; − per importi superiori a € 5.000, è necessario presentare il mod. IVA 2025 con apposizione del visto di conformità. La compensazione può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. I soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio: − almeno pari a 9 per il 2023 / quale media 2022-2023 beneficiano dell’esonero dal visto per un importo fino a € 70.000; − inferiore a 9 ma almeno pari a 8 per il 2023 / 8,5 quale media 2022-2023 beneficiano dell’esonero dal visto per un importo fino a € 50.000. |
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La dichiarazione IVA annuale a credito consente al contribuente le seguenti alternative:
- riporto del credito all’anno successivo con scomputo nelle relative liquidazioni periodiche;
- riporto del credito all’anno successivo con utilizzo in compensazione;
- richiesta a
L’utilizzo del credito può essere di tipo verticale o orizzontale.
Verticale |
Il credito compensa un debito della stessa imposta (ad esempio, credito IVA 2024 con saldo liquidazione IVA gennaio 2025). La compensazione verticale non è soggetta ad alcuna limitazione. |
Orizzontale |
Il credito compensa un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti. La compensazione orizzontale del credito IVA annuale (trimestrale) incontra una serie di limitazioni collegate all’ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte / contributi / premi dovuti dallo stesso. In ogni caso va rispettato il limite massimo annuale pari a € 2 milioni previsto dall’art. 34, Legge n. 388/2000. |
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate:
- nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del credito che necessariamente deve essere esposto nel F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico.
L’utilizzo del credito IVA nel mod. F24 con l’imposta dovuta a saldo, acconto o versamento periodico, configurando “di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito”, non identifica una compensazione orizzontale in quanto può essere evidenziata nella dichiarazione IVA annuale;
- nella Circolare 6.2010, n. 29/E
“le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni … sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito”.
Ciò si riscontra, ad esempio, in presenza di un saldo IVA 2024 a debito (codice tributo 6099) compensato con il credito IVA del primo trimestre 2025 (codice tributo 6036). In tal caso il credito si riferisce ad un periodo successivo a quello del debito da “estinguere” e pertanto, considerato che “per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione”, la stessa va necessariamente effettuata tramite il mod. F24.
Si rammenta inoltre che è previsto un limite annuo di utilizzo del credito che richiede l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione annuale. Infatti, il contribuente che intende utilizzare in compensazione orizzontale il credito annuale per importi superiori a € 5.000 deve presentare la dichiarazione munita del visto di conformità.
L’art. 14, D.Lgs. n. 1/2024, c.d. “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, emanato in attuazione della Riforma fiscale, ha aumentato da € 50.000 a € 70.000 annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA a favore dei soggetti ISA che possono usufruire dei benefici premiali collegati al punteggio di affidabilità ottenuto.
A seguito delle predette novità, l’Agenzia con il Provvedimento 22.4.2024 ha introdotto le seguenti fattispecie con una graduazione del beneficio.
Punteggio di affidabilità | Esonero visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2024 |
Almeno pari a:
• 9 per il 2023 • 9 media 2022 – 2023 |
Per un importo non superiore a € 70.000 annui. |
Inferiore a 9 ma almeno pari a:
• 8 per il 2023 • 8,5 media 2022 – 2023 |
Per un importo non superiore a € 50.000 annui. |
NB | Non è stato ancora chiarito da parte dell’Agenzia delle Entrate l’operatività già con riferimento al credito IVA 2024 dell’esonero dal visto di conformità collegato ai benefici premiali spettanti ai soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025. |
L’art. 1, comma 422, Legge n. 311/2004 prevede(va) il divieto di compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all’utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente. In presenza di iscrizione a ruolo delle somme dovute, ai fini del pagamento non era ammessa anche la compensazione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 (in base al quale la compensazione orizzontale ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500, per i quali sia scaduto il termine di pagamento).
NB | La predetta disposizione è stata abrogata a partire dagli atti emessi dal 30.4.2024. |
Va evidenziato che l’art. 1, comma 94, lett. b), Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) con l’introduzione del comma 49-quinquies all’art. 37, DL n. 223/2006, dall’1.7.2024 prevede l’esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali:
- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti; ovvero
- non siano in essere provvedimenti di
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.6.2024, n. 16/E, nel caso in cui non sia applicabile il divieto di compensazione previsto dal citato comma 49-quinquies, restano comunque ferme le disposizioni dell’art. 31, DL n. 78/2010, che sancisce il divieto di compensazione dei crediti per imposte erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori superiore a € 1.500 e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Va considerato che, diversamente da quanto previsto dal citato art. 31, il divieto di cui al comma 49-quinquies dell’art. 37 è applicabile, oltre ai crediti relativi alle imposte erariali, anche a quelli di natura agevolativa e pertanto:
- l’iscrizione a ruolo per debiti relativi ad imposte erariali e accessori di ammontare superiore a €
1.500 blocca la compensazione esclusivamente dei crediti erariali (fino a quando i predetti debiti
non siano integralmente estinti);
- l’affidamento di carichi all’Agente della riscossione per importi superiori a € 100.000 blocca la compensazione di crediti di qualsiasi natura, ossia erariali e di natura agevolativa, con la sola esclusione dei crediti INPS / INAIL
Si rammenta, infine, che:
- l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale (trimestrale) per importi superiori a € 5.000 può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- il mod. F24 è scartato nel caso in cui il credito utilizzabile in compensazione “risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili”;
- l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei F24 relativi a compensazioni che presentano profili di “rischio”.
A seconda dell’ammontare del credito IVA 2024 possono verificarsi le seguenti fattispecie (le limitazioni non sono riferite all’importo del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale ma all’utilizzo dello stesso).
Utilizzo credito IVA | Adempimenti |
Fino a € 5.000 |
• Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione;
• devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali; • non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale. |
Superiore a € 5.000 (1) |
• La compensazione orizzontale, nel mod. F24, può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
• la dichiarazione annuale va presentata munita del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (2); • il mod. F24 va inviato all’Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione. |
- L’importo è aumentato a € 000 a favore delle “start up” innovative di cui all’art. 25, DL n. 179/2012 come previsto dall’art. 4, comma 11-novies, DL n. 3/2015.
- Salvo l’esonero (fino a € 000 / 70.000) a favore dei soggetti ISA che usufruiscono dei benefici premiali.
NB | Non concorre al raggiungimento dei predetti limiti l’utilizzo in compensazione, tramite il mod. F24, del credito IVA 2024 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2024) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2025 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2025). Tale forma di utilizzo trova infatti esposizione nel quadro VL del mod. IVA 2025. |
ESONERO VISTO CONFORMITÀ SOGGETTI ISA
La possibilità di usufruire dei predetti benefici premiali (esonero visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA per un importo fino a € 50.000 / 70.000 annui) va evidenziato nel mod. IVA barrando l’apposita casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” presente nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”.
Va considerato che l’esonero riguarda la compensazione del credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale relativa al 2024 (mod. IVA 2025) e dei crediti trimestrali del 2025.
Sul punto nella Circolare 2.8.2019, n. 17/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che
“l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell’anno”.
Di fatto, quindi, il limite di € 50.000 / 70.000 assume rilevanza cumulativa (credito IVA 2024 e crediti IVA trimestrali 2025).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MOD. F24
Come disposto dall’art. 37, comma 49-bis, DL n. 223/2006 i mod. F24 che espongono una compensazione del credito IVA annuale (trimestrale) devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) a prescindere dall’importo del credito utilizzato.
Tipologia versamento | Modalità utilizzabile | |
Saldo “a debito”
senza compensazione |
Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel / Fiscoline) o bancari (remote / home banking) | |
Con compensazione | • saldo “a debito”
• saldo “a zero” |
Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel / Fisconline) |
Si rammenta che, con la Risoluzione 31.12.2019, n. 110/E, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato l’elenco dei codici tributo che richiedono l’utilizzo dei predetti servizi telematici per la presentazione dei mod. F24 contenenti la compensazione dei relativi crediti.
SOSPENSIONE DEL MOD. F24
Come sopra accennato, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei mod. F24 relativi a compensazioni “a rischio” sulla base dei criteri definiti dal Provvedimento 28.8.2018 , ossia:
- tipologia del debito pagato / credito compensato;
- coerenza dei dati indicati nel F24;
- dati presenti nell’Anagrafe Tributaria / resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto
indicato nel mod. F24;
- analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel F24;
- pagamento di debiti iscritti a ruolo ex 31, comma 1, DL n. 78/2010.
L’Agenzia comunica al contribuente la sospensione del mod. F24 con apposita ricevuta contenente anche la data in cui termina il periodo di sospensione.
Se il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi 30 giorni dalla presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati eseguiti alla data della loro effettuazione. Diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.
L’utilizzo in compensazione del credito IVA 2024 per importi superiori a € 5.000, come sopra accennato:
- può essere effettuato a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2025;
- richiede l’apposizione del visto di conformità, salvo l’operatività dell’esonero per i soggetti
NB | L’utilizzo in compensazione del credito IVA 2024 per importi fino a € 5.000 può essere
effettuato a partire dall’1.1.2025. |
Si rammenta che, è considerata valida la c.d. “dichiarazione tardiva”, ossia presentata (per la prima volta) entro 90 giorni dal termine previsto. Con riferimento al mod. IVA 2025:
- la dichiarazione tardiva può essere inviata entro il 7.2025;
- richiede il versamento della sanzione ridotta pari a € 25 (250 x 1/10) ex art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/97 (codice tributo 8911).
Anche alla dichiarazione tardiva risultano applicabili le limitazioni sopra esaminate in merito all’utilizzo del credito IVA e pertanto, in caso di presentazione del mod. IVA 2025 tardivo, ad esempio, il 13.5.2025 l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2024 per importi superiori a € 5.000 può essere effettuato dal 23.5.2025.
Il residuo credito IVA 2023 risultante dal mod. IVA 2024 può essere utilizzato nel 2025 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2023) fino a quando non confluirà nel mod. IVA 2025.Infatti è da tale momento che il credito IVA è riferibile al 2024.
In presenza delle specifiche condizioni il contribuente può richiedere l’utilizzo in compensazione /rimborso del credito IVA trimestrale tramite il mod. IVA TR. Quanto sopra esaminato con riferimento alla “rigenerazione” del credito in dichiarazione annuale si verifica anche per i crediti IVA relativi al primo, secondo e terzo trimestre 2024 (codici tributo 6036, 6037 e 6038) risultanti dai mod. IVA TR presentati nel corso dell’anno, relativamente all’importo “residuo” non utilizzato fino al 30.4.2025 (termine ultimo per la presentazione del mod. IVA 2025).