LA NUOVA IRPEF 2025
LA NUOVA IRPEF 2025 | |||
RIFERIMENTI
• Artt. 11, 13 e 15, TUIR • Art. 1, commi da 2 a 11, 13 e 229, Legge n. 207/202497 |
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IN SINTESI
L’approvazione definitiva della Finanziaria 2025 ha confermato la “stabilizzazione a regime” delle soglie di reddito con le relative aliquote IRPEF nonchè delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilato previste per il 2024. È inoltre confermata l’introduzione: − dei nuovi limiti alla detrazione delle spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000, di importo variabile in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare (presenza o meno di figli a carico); − delle nuove limitazioni alla detrazione per i figli a carico; − di una somma integrativa, pari ad una percentuale del reddito di lavoro dipendente, per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 20.000; − di una “ulteriore detrazione” per i titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000. Si segnala infine che in sede di approvazione è stato disposto l’innalzamento: − da € 800 a € 1.000 dell’ammontare massimo delle spese di istruzione detraibili; − da € 1.000 a € 1.100 della detrazione forfetaria per il mantenimento dei cani guida dei non vedenti. |
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Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305 della Legge n. 207/2024, è definitivamente approvata la Finanziaria 2025, in cui risulta confermata la “stabilizzazione a regime” delle modifiche alla tassazione IRPEF, con la revisione delle soglie di reddito e delle relative aliquote IRPEF nonchè delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati previste per il 2024. Inoltre, ai contribuenti con:
- reddito complessivo non superiore a € 000 è riconosciuta una somma integrativa,
calcolata come percentuale del reddito di lavoro dipendente;
- reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non superiore a € 40.000 è riconosciuta una ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di € 1.000 se il reddito complessivo è non superiore a € 32.000 e di ammontare decrescente all’aumentare del reddito complessivo oltre tale soglia.
È inoltre confermata l’introduzione di:
- un nuovo limite, variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla presenza o meno di figli a carico, per la fruizione delle detrazioni IRPEF per oneri / spese, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000;
- un nuovo limite alle detrazioni per i figli a carico, riconosciute per i figli di età inferiore a 30 anni, a meno che non siano disabili, nonchè alla detrazione per gli “altri familiari” a carico, riconosciuta per i soli ascendenti conviventi.
Sono confermati gli interventi sulle disposizioni del TUIR per stabilizzare la rimodulazione, già prevista per il 2024, degli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF nonché della misura delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente.
SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF
Con la riscrittura dell’art. 11, comma 1, TUIR, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano così fissate.
Scaglioni di reddito e aliquote | |||
Per il 2022 e 2023 | Per il 2024 e dal 2025 | ||
Fino a € 15.000 | 23% | Fino a € 28.000 | 23% |
Oltre € 15.000 fino a € 28.000 | 25% | ||
Oltre € 28.000 fino a € 50.000 | 35% | Oltre € 28.000 fino a € 50.000 | 35% |
Oltre € 50.000 | 43% | Oltre € 50.000 | 43% |
DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE
Le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 13, comma 1, TUIR, risultano fissate
nelle seguenti misure.
Detrazioni lavoro dipendente | ||
Per il 2022 e 2023 | Per il 2024 e dal 2025 | |
Reddito | Detrazione (*) | Detrazione (*) |
Non superiore a € 15.000 |
€ 1.880 | € 1.955 |
La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a
€ 690 / € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato. |
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Superiore a € 15.000 ma non a € 28.000 | € 1.910 + € 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) / 13.000] | |
Superiore a € 28.000 ma non a € 50.000 | € 1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000)] |
(*) Se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000, la detrazione è aumentata di € 65.
Con riferimento al trattamento integrativo di cui all’art. 1, comma 1, DL n. 3/2020, c.d. “Bonus IRPEF”, riconosciuto nella misura di € 1.200 per i soggetti con reddito complessivo fino a € 15.000, il Legislatore conferma la stabilizzazione a regime della condizione prevista per il 2024 dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 216/2023, prevedendo che il beneficio è riconosciuto quando
“l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 … e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) … sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno”.
Inoltre, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2 dell’art. 49, TUIR) con reddito complessivo non superiore a € 20.000 è confermato il riconoscimento di una somma che non concorre alla formazione del reddito, pari all’importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali.
Somma integrativa
(se reddito complessivo non superiore a € 20.000) |
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Reddito di lavoro dipendente | % del reddito di lavoro dipendente (*) |
Fino a € 8.500 | 7,1% |
Oltre € 8.500 fino a € 15.000 | 5,3% |
Oltre € 15.000 e fino a € 20.000 | 4,8% |
(*) Per individuare la percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente va rapportato all’intero anno.
Il comma 9 dell’art. 1 in esame specifica che:
- la quota di reddito esente dei c.d. “impatriati” (di cui agli artt. 44, DL n. 78/2010, 16, D.Lgs. n. 147/2015 e 5, D.Lgs. n. 209/2023) concorre all’ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
- il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative
A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2 dell’art. 49, TUIR), con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non superiore a € 40.000, è confermato il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di ammontare variabile in base al reddito complessivo, come di seguito riportato.
Ulteriore detrazione IRPEF
(se reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000) |
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Reddito complessivo | Ulteriore detrazione (*) |
Oltre € 20.000 fino a € 32.000 | € 1.000 |
Oltre € 32.000 fino a € 40.000 | € 1.000 x [(40.000 – reddito complessivo) / 8.000] |
(*) Da rapportare al periodo di lavoro. |
Il comma 9 dell’art. 1 in esame specifica che:
- la quota di reddito esente dei c.d. “impatriati” (di cui agli artt. 44, DL n. 78/2010, 16, D.Lgs. n. 147/2015 e 5, D.Lgs. n. 209/2023) concorre all’ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
- il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative
É confermata l’introduzione del nuovo art. 16-ter, TUIR, con il quale sono apportate modifiche:
- alla detraibilità degli oneri / spese in presenza di redditi superiori a € 000;
- alle detrazioni previste per i figli a carico.
IMPORTO MASSIMO ONERI / SPESE DETRAIBILI
Ferme restando le limitazioni previste dalle specifiche disposizioni relative ai diversi tipi di spesa / onere, i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 possono detrarre dall’IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all’ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.
In particolare il predetto limite va così determinato:
|
|
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x
(*) Per gli oneri detraibili in più rate / annualità rileva la rata di competenza dell’anno.
A tal fine, l’importo base ed il coefficiente da applicare sono fissati nelle seguenti misure.
Numero figli fiscalmente a carico | Coefficiente |
0 | 0,50 |
1 | 0,70 |
2 | 0,85 |
• 3 o più
• almeno 1 figlio disabile |
1 |
Reddito complessivo (*) |
Importo base |
Oltre € 75.000 fino a € 100.000 | € 14.000 |
Oltre € 100.000 | € 8.000 |
(*) Al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Da quanto sopra deriva pertanto che i limiti delle spese / oneri detraibili sono così individuati.
Reddito complessivo | Numero figli fiscalmente a carico | Importo massimo spesa / onere detraibile | |
Oltre € 75.000 fino a € 100.000 |
0 | 14.000 x 0,50 | € 7.000 |
1 | 14.000 x 0,70 | € 9.800 | |
2 | 14.000 x 0,85 | € 11.900 | |
3 o più / disabile | 14.000 x 1 | € 14.000 | |
Oltre € 100.000 |
0 | 8.000 x 0,50 | € 4.000 |
1 | 8.000 x 0,70 | € 5.600 | |
2 | 8.000 x 0,85 | € 6.800 | |
3 o più / disabile | 8.000 x 1 | € 8.000 |
Spese / oneri detraibili escluse
É confermato che non concorrono all’ammontare massimo di spesa / onere detraibile nel rispetto del nuovo limite in esame:
- le spese sanitarie, detraibili ex 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- le spese investite in start-up innovative, detraibili ex artt. 29 e 29-bis, DL n. 179/2012;
- le spese investite in PMI innovative, detraibili ex 4, commi 9 e 9-ter, DL n. 3/2015;
gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31.12.2024
- i premi di assicurazione, detraibili ex 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, relativi a contratti
stipulati fino al 31.12.2024.
Trattasi dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte / non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana / invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un’unità immobiliare ad uso abitativo;
- le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024.
DETRAZIONE SPESE DI ISTRUZIONE – comma 13
In sede di approvazione è stata modificata la lett. e-bis) del citato art. 15, con l’aumento da € 800 a € 1.000 dell’importo massimo delle spese di istruzione detraibili, relative alla frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.
DETRAZIONE SPESE MANTENIMENTO CANI GUIDA – comma 229
In sede di approvazione è stato modificato il comma 1-quater del citato art. 15, con l’aumento della detrazione IRPEF da € 1.000 a € 1.100 per le spese di mantenimento dei cani guida dei soggetti non vedenti.
DETRAZIONI FIGLI A CARICO
Come noto, a decorrere dall’1.3.2022, la detrazione IRPEF per i figli a carico di cui all’art. 12, comma 1, lett. c), TUIR è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell’Assegno Unico erogato dall’INPS.
NB | É confermata l’integrazione della citata lett. c) in base alla quale, ora, la detrazione per figli a carico (le cui modalità di calcolo e imputazione non subiscono modifiche):
• è riconosciuta per i figli “di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata” ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/92; • non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani / UE / SEE per i familiari residenti all’estero. |
Rispetto al passato, pertanto, l’ambito di applicazione della detrazione per i figli a carico viene ridotta, in quanto:
- oltre alla soglia reddituale (€ 000 fino a 24 anni / € 2.840,51 successivamente) assume rilevanza anche il limite dell’età (massimo 30 anni), che non opera solo con riferimento ai figli disabili;
- i contribuenti non italiani / UE / SEE non possono più fruire delle detrazioni per i familiari a carico
se questi ultimi risiedono all’estero.
Va inoltre segnalato che in base alla nuova formulazione della citata lett. c), la detrazione per figli a carico (nel rispetto dei limiti ordinariamente previsti) può ora essere fruita anche con riferimento ai “figli conviventi del coniuge deceduto”.
DETRAZIONI “ALTRI FAMILIARI” A CARICO
É confermata la riscrittura dell’art. 12, comma 1, lett. d), TUIR, a seguito della quale la detrazione di € 750 prevista per gli “altri familiari” a carico è riconosciuta soltanto per ciascun ascendente convivente con il contribuente.
L’ambito di applicazione della detrazione è pertanto circoscritto ad una cerchia di familiari più ristretta (i soli ascendenti) rispetto al passato; la precedente formulazione prevedeva la fruizione di tale detrazione per ogni altra persona indicata nell’art. 433, C.c. convivente con il contribuente o che percepisce assegni alimentari non risultanti da Provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.