Novità mese di NOVEMBRE 2022

 

 

Pesaro, 7 novembre 2022

CIRCOLARE n. 21/2022

 

Novità mese di NOVEMBRE 2022

 

DECRETO AIUTI-TER – PRINCIPALI MISURE

Si illustrano le principali misure del D.L. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter).

BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS

Si osservano le seguenti disposizioni che sono comuni a tutti i crediti d’imposta di seguito evidenziati, inclusi quelli previsti per il 3° trimestre 2022 dal D.L. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis):

 

ASPETTI COMUNI AI CREDITI D’IMPOSTA
utilizzo esclusivamente in compensazione entro il 31/03/2023;

non si applicano i limiti di cui alla L. 388/2000 e L. 244/2007;

aspetti reddituali non sono tassati ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP;

non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

cumulo I bonus sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, considerando anche la non tassazione ai fini reddituali e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
cessione i bonus sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione del co. 4, art. 122-bis, del DL Rilancio, per ogni cessione intercorrente tra i suddetti soggetti, anche successiva alla 1°.

 

Nota: si ricorda che il citato co. 4 prevede che i soggetti obbligati di cui all’art. 3 del D.lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), che intervengono nelle cessioni comunicate all’Agenzia Entrate, non procedono all’acquisizione del credito ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 35 (obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) e 42 (astensione) di detto D.lgs. 231/2007, fermo restando gli obblighi ivi previsti.

 

contratti di cessione conclusi in violazione di dette disposizioni: sono nulli;

cessione dei crediti d’imposta: in tal caso, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai bonus;

fruizione dei bonus dal cessionario: avviene con le medesime modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque entro il 31/03/2023;

attuazione delle disposizioni sulla cessione e tracciabilità dei crediti, da effettuarsi in via telematica: sono rinviate ad un Provv. dell’Agenzia;

disposizioni applicabili del DL Rilancio: l’art. 122-bis (recante misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti) e, in quanto compatibili, i co. 4-6 (recanti disposizioni relative alla responsabilità per l’utilizzo irregolare o in misura maggiore del bonus e il recupero dello stesso per assenza dei requisiti richiesti) dell’art. 121.

comunicazione entro il 16/02/2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dalla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022;

contenuto e modalità di presentazione della comunicazione: sono definiti con Provv. dell’Agenzia Entrate.

 

Nota: i suddetti aspetti comuni si osservano anche per il bonus, di cui all’art. 2 del medesimo D.L. 144/2022 nel prosieguo evidenziato, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

IMPRESE ENERGIVORE

Viene riconosciuto alle imprese energivore,

i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 3° trimestre 2022 ed al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo allo stesso periodo del 2019, anche considerando eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa,

un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d’imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA:

è previsto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022;

in tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riguardo alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della stessa energia elettrica e il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai suddetti mesi, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

IMPRESE GASIVORE

Viene riconosciuto alle imprese gasivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta,

pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,

nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 3° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

IMPRESA A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE: è tale, ai fini della disposizione in esame, quella operante in uno dei settori di cui all’allegato 1 al D.M. 541/2021 e abbia consumato, nel 1° trimestre del 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato al co. 1, art. 3, del citato D.M., al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE

IMPRESE NON ENERGIVORE

Viene riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile ≥ a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia,

un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto,

nel caso in cui il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 3° trimestre 2022, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

IMPRESE NON GASIVORE

Viene riconosciuto alle imprese diverse da quelle gasivore di cui all’art. 5 del D.L. 17/2022, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,

nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 3° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

ASPETTO COMUNE

Per la fruizione dei suddetti contributi straordinari, nel caso in cui l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel 3° trimestre del 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 3° trimestre del 2019, il venditore, entro 60 gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al cliente, su sua richiesta, una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022; il contenuto di detta comunicazione e le sanzioni per l’inottemperanza da parte del venditore sono definiti dall’ARERA.

CODICI TRIBUTO F24

La Risoluzione n. 54/2022 dell’Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Codice tributo DENOMINAZIONE
6983 credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
6984 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
6985 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
6986 credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

 

BONUS ENERGETICI 3° TRIMESTRE 2022

Si interviene sull’art. 6, del D.L. 115/2022, che disciplina i bonus energia elettrica e gas per il 3° trimestre 2022, prevedendo che gli stessi sono utilizzabili in compensazione e usufruiti dal cessionario entro il 31/03/2023 (in luogo del 31/12/2022).

BONUS CARBURANTI PER ATTIVITÀ AGRICOLA E PESCA

Viene riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta,

pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante (per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività) effettuato nel 4° trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA.

ULTERIORI BENEFICIARI: il contributo è riconosciuto, altresì, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel 4° trimestre del 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Nota: la Ris. n. 54/2022 dell’Agenzia ha istituito il codice tributo (6987) per l’utilizzo, tramite F24, del credito d’imposta per acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (4° trimestre 2022).

SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari, viene prevista la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI, per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, se viene applicato al finanziamento un tasso di interesse che prenda come riferimento i BTP.

Per le medesime finalità è stato previsto un incremento della percentuale di garanzia dal 60 all’80% dell’importo finanziato per il pagamento delle bollette. Inoltre, viene previsto che l’ammontare garantito del finanziamento, di cui all’art. 15, co. 5, del D.L. 50/2022, possa essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a € 25 milioni, purché il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell’articolo 17, par. 1, lett. a), della Direttiva 2003/96/CE, e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.

Efficacia delle disposizioni in esame: è subordinata all’approvazione della Commissione UE.

 

ACCISA E IVA SUI CARBURANTI

Sono previste le seguenti disposizioni:

ALIQUOTE DI ACCISA: vengono rideterminate, dal 18/10/2022 al 31/10/2022, nelle seguenti misure:

benzina: € 478,40 per 1000 litri; oli da gas o gasolio usato come carburante: € 367,40 per 1000 litri; in dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, non si applica l’aliquota di accisa agevolata sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al n. 4-bis della Tabella A allegata al TUA, per il suddetto periodo; GPL usati come carburanti: € 182,61 per 1000 kg; gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

IVA: l’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione viene stabilita, nel suddetto periodo, nella misura del 5%.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE

Il c. 1 dell’art. 9 del D.L. 115/2022 ha istituito un fondo, con una dotazione di € 40 milioni per il 2022,

destinato al riconoscimento di un contributo per l’incremento di costo, al netto dell’IVA, sostenuto nel 2° quadrimestre 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021, per l’acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.

 

Il D.L. 144/2022 incrementa, per le suddette finalità, la dotazione del fondo di ulteriori € 100 milioni che sono destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell’analogo periodo 2021, per l’incremento di costo, al netto dell’IVA, sostenuto nel 3° quadrimestre 2022, per l’acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.

Attuazione: criteri di riparto delle risorse e modalità per riconoscere il contributo sono rinviati ad un DM.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Si incrementano di € 50 milioni per il 2022 le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui al co. 369, art. 1, della Legge di bilancio 2018) che sono destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli EPS e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Attuazione: modalità e termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi e, tra l’altro, le modalità di erogazione, sono rinviati ad apposito decreto.

 

SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

 

FONDO A SOSTEGNO DI ETS ED ENTI RELIGIOSI RICONOSCIUTI
dotazione € 120 milioni per il 2022,
finalità sostenere gli ETS e gli enti religiosi riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità
contributo il fondo, a fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica nel 3° e 4° trimestre del 2022, è destinato al riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell’analogo periodo 2021

 

FONDO A SOSTEGNO DI ALTRI ENTI
dotazione € 50 milioni per il 2022
finalità sostenere gli enti iscritti al RUNTS, le ODV e le APS coinvolte nel processo di trasmigrazione e le ONLUS, iscritte alla relativa anagrafe e non ricompresi tra quelli di cui al Fondo a sostegno di ETS (di cui sopra) per i maggiori oneri sostenuti nel 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale
contributo il fondo è destinato al riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale

 

ASPETTI COMUNI AI CONTRIBUTI
attuazione modalità e termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi e, tra l’altro, le modalità di erogazione, sono rinviati ad apposito DPCM.
aspetti reddituali non sono tassati ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP;

non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

cumulo i contributi non sono cumulabili tra loro;

i contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, considerando anche la non tassazione ai fini reddituali e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

CONTRIBUTO ENERGIA E GAS PER SALE E LUOGHI DI CULTURA

Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del D.lgs. 42/2004, viene autorizzata la spesa di € 40 milioni per il 2022

Attuazione: le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse sono definite con DM.

BONUS TRASPORTI

Il Fondo destinato all’erogazione del bonus trasporti viene incrementato di € 10 milioni per il 2022.

SETTORE DEL TRASPORTO

Si autorizza la spesa di € 100 milioni per il 2022, da destinare,

nel limite di € 85 milioni: al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci di cui all’art. 24-ter, co. 2, lett. a), del D.lgs. 504/1995;

nel limite di € 15 milioni: al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dagli appositi enti, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ex L. 218/2003.

Attuazione: gli aspetti relativi alla misura sono rinviati ad apposito decreto ministeriale.

CONTRIBUTO AI PATRONATI

Viene prevista la concessione agli istituti di patronato di cui alla L. 152/2001 di un contributo una tantum, pari a € 100 per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale e zonale, riconosciuta alla data del 24/09/22, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.

Riconoscimento del contributo: richiede la presentazione di istanza contenente l’elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo al MLPS da presentarsi entro 30 gg dalla data del 24/09/2022.

FINANZIAMENTI GARANTITI

Si interviene sul co. 1 dell’art. 20 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) al fine di innalzare da € 35.000 ad € 62.000 l’importo massimo dei finanziamenti garantibili dall’ISMEA in relazione ai mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici.

INDENNITÀ UNA TANTUM DI € 150,00

Viene prevista la corresponsione di un’indennità una tantum di € 150 a favore dei lavoratori subordinati e soggetti assimilati.

 

ASPETTI COMUNI
Aspetti reddituali L’indennità non costituisce reddito né ai fini fiscali e né per la corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Altro L’indennità non è cedibile, né sequestrabile e né pignorabile

 

INDENNITÀ PER LAVORATORI DIPENDENTI

È riconosciuta un’indennità una tantum di € 150 ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile mensile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di € 1.538 e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’art. 19 del medesimo D.L. 144/2022.

 

Riconoscimento dell’indennità per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022;

in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui ai co. 1 e 16 del citato art. 19;

anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.

Spettanza dell’indennità l’indennità spetta ai lavoratori una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
Denuncia UniEmens nel mese di novembre 2022, Il credito maturato per l’erogazione dell’indennità è compensato tramite la denuncia UniEmens.

 

PRASSI INPS
Circolare n. 116/2022 Istruzioni applicative in merito al riconoscimento dell’indennità
 Messaggio n. 3806/2022 Dichiarazione del lavoratore (allegato)

 

INDENNITÀ PER PENSIONATI E ALTRI SOGGETTI

L’Inps corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a € 150 in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro l’1/10/2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a € 20.000.

Nota: per i suddetti soggetti titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’Inps, il casellario centrale dei pensionati individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

reddito assoggettabile ad Irpef: dal suo computo, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;

corresponsione dell’indennità:

avviene sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito;

a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa;

verifica della situazione reddituale: l’Ente erogatore procede alla stessa e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

 

ULTERIORI BENEFICIARI DELL’INDENNITÁ UNA TANTUM DI € 150
lavoratori domestici L’Inps eroga, ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 32 del D.L. 50/2022 che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data del 24/09/2022, nel mese di novembre 2022, l’indennità.
percettori di prestazioni di sostegno al reddito L’indennità è riconosciuta dall’Inps a coloro che:

hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni Naspi e Dis-Coll;

nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

co.co.co. e ricercatori

(*)

l’Inps, a domanda, eroga l’indennità ai titolari di rapporti di co.co.co. di cui all’art. 409 del CPC e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca con contratti attivi al 18/05/2022 e che sono iscritti alla Gestione separata;

i soggetti non devono essere titolari dei suddetti trattamenti;

lavoratori già beneficiari di indennità L’Inps eroga l’indennità ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’art. 10, co. da 1 a 9, del D.L. 41/2021, e dall’art. 42 del D.L. 73/2021.
collaboratori sportivi L’indennità è erogata da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi come individuati dal 2° periodo, co. 12, art. 32, del D.L. 50/2022, con le stesse modalità ivi indicate.
lavoratori stagionali (*) L’Inps, a domanda, eroga l’indennità ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. 13-18 del D.lgs. 81/2015, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate.
lavoratori dello spettacolo (*) L’Inps, a domanda, eroga l’indennità ai lavoratori iscritti al FPLS che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati.
autonomi senza partita Iva e venditori a domicilio L’indennità una tantum di € 150 è riconosciuta ai beneficiari delle indennità di € 200 di cui ai co. 15 e 16 dell’art. 32 del D.L. 50/2022.
(*) L’indennità è corrisposta ai soggetti aventi reddito derivante dai relativi rapporti non superiore a € 20.000 per l’anno 2021.
N.B.: l’indennità non concorre a formare il reddito. Inoltre, le indennità, fatta eccezione per i lavoratori domestici, saranno erogate successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro.

 

BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA:

ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, l’indennità una tantum di € 150 (non tassabile) è corrisposta d’ufficio nel mese di novembre 2022 insieme alla rata mensile di competenza;

l’indennità non è corrisposta ai nuclei in cui vi sia almeno un beneficiario delle indennità previste dall’art. 18 e dalle disposizioni in esame.

INCOMPATIBILITÁ: le prestazioni in esame e quelle di cui all’art. 18 non sono tra loro compatibili e possono corrispondersi a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

L’Inps e Sport e Salute S.p.A. forniranno le modalità di corresponsione delle indennità.

INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI

L’indennità una tantum di cui all’art. 33 del D.L. 50/2022 è incrementata di € 150 a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i soggetti destinatari della stessa abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000. Di conseguenza, è incrementato per il 2022 il relativo limite di spesa.

 

RECUPERO DELLE PRESTAZIONI INDEBITE

È avviato entro il 31/12/2023 il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui al co. 2, art. 13, L. 412/1991, relative al periodo d’imposta 2020, nonché alle verifiche ex co. 10-bis, art. 35, D.L. 207/2008, relative al periodo d’imposta 2019.

RIVERSAMENTO DEL BONUS R&S

Si interviene sul co. 9, art. 5, del D.L. 146/2021, al fine di posticipare dal 30/09/2022 al 31/10/2022 il termine per inviare all’Agenzia Entrate l’apposita richiesta da parte dei soggetti che intendano regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per attività di R&S previsto dall’art. 3 del D.L.145/2013, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019.

 

POSA IN OPERA DI STRUTTURE AMOVIBILI

In via preliminare si ricorda che il co. 5 dell’art. 9-ter del D.L. 137/2020 ha previsto che, a far data dall’1/01/2021 e fino al 31/12/2021 (termine quest’ultimo prorogato dapprima fino al 30/06/2022 e in seguito fino al 30/09/2022, rispettivamente, dal D.L. 228/2021 e dal D.L. 21/2022),la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni/autorizzazioni concernenti l’utilizzo del suolo pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’art. 5 della L. 287/1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.lgs. 42/2004.

Per la posa in opera delle strutture amovibili non si applica il limite temporale ex art. 6 DPR 380/2001.

Il D.L. 144/2022 proroga l’applicazione delle disposizioni di cui al citato co. 5 dell’art. 9-ter al 31/12/2022, salvo disdetta dell’interessato.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DI NOVEMBRE

 

10 – GIOVEDÍ
MOD. 730/2022 INTEGRATIVO contribuente: riceve dal CAF/professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo;

CAF/professionista abilitato: invio telematico all’Agenzia Entrate delle dichiarazioni integrative.

 

15 – MARTEDÍ
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI Rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data dell’1/07/2020 al di fuori del regime d’impresa: versamento della 3° rata dell’imposta sostitutiva (11%) dovuta;

Rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data dell’1/01/2021 al di fuori del regime d’impresa: versamento della 2° rata dell’imposta sostitutiva (11%) dovuta;

Rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data dell’1/01/2022 al di fuori del regime d’impresa: versamento della 1° rata/unica soluzione dell’imposta sostitutiva (14%) dovuta.

 

16 – MERCOLEDÍ
IVA MENSILE E TRIMESTRALE Liquidazione e versamento dell’imposta a debito relativa al mese di ottobre (contribuenti mensili) e al 3° trimestre (contribuenti trimestrali), questi ultimi con la maggiorazione dell’1% (esclusa per i trimestrali “speciali”).
RITENUTE

(su pagamenti effettuati

a ottobre 2022)

Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (cod. trib. 1001);

Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo e agli agenti (cod. trib. 1040);

Addiz. Reg/Com sui redditi da lavoro dipendente/assimilato;

Condomini: versamento ritenute del 4% per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019 prestatori IRPEF);

Associazione in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di lavoro (prorogati ex D.lgs. 81/2015 – cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030).

LOCAZIONI BREVI – VERSAMENTO RITENUTE Versamento delle ritenute del 21% operate da parte degli intermediari immobiliari (anche tramite portali telematici) sui canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve riversati al locatore a ottobre (cod. trib. 1919).
PREVIDENZA Contributi Inps mensili: versamento all’INPS dai datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti relativi alle retribuzioni maturate nel mese di ottobre;

Contributi IVS: versamento 3° rata fissa 2022 dei contributi previdenziali sul reddito minimale dai soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti/artigiani;

INPS – Agricoltura: versamento della 3° rata 2022 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e IAP;

INPS – Gestione Separata: versamento del contributo del 33,72% (non pensionati e non iscritti ad altra previdenza) o del 24% (altri casi) da parte di:

committente: sui compensi corrisposti a ottobre a co.co.co, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e autonomi occasionali (compenso > € 5.000);

associante: sui compensi corrisposti a ottobre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro (se prorogati ex D.lgs. 81/2015);

 

COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE Aliquote
NON ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE senza contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72%
con contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 35,03%

 

 

PREMIO INAIL Versamento della 4° rata del premio INAIL regolazione 2021 / anticipo 2022.

 

21 – LUNEDÌ
CONTRIBUTO IMPRESE RISTORAZIONE Presentazione telematica all’Agenzia Entrate della dichiarazione per il riconoscimento della maggiorazione del contributo a fondo perduto alle imprese operanti nel settore della ristorazione già destinatarie del contributo di cui al D.L. 73/2021.
Enasarco Versamento dalla casa mandante dei contributi relativi al 3° trimestre.

 

25 – VENERDÍ
INTRASTAT

MENSILE

Presentazione telematica degli elenchi Intrastat mensili relativi al mese di ottobre (soggetti mensili), considerando le novità, decorrenti dall’1/01/2022, previste dalla Determina n. 493869/RU/2021 dell’ADM.

 

28 – LUNEDÍ
REVOCA RIVALUTAZIONE / RIALLINEAMENTO ATTIVITÀ IMMATERIALI Presentazione, per la revoca della rivalutazione/riallineamento dei valori relativi ai beni aziendali, della dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in relazione al quale l’opzione per i regimi di cui all’art. 110 del D.L. 104/2020 è stata esercitata.

 

30 – MERCOLEDÍ
Acconti

Mod. 730/2022

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione corrisposta a novembre per l’importo dovuto a titolo di 2°/unica rata acconto 2022.
MOD. REDDITI

E IRAP 2022

Invio telematico all’Agenzia Entrate del Mod. Redditi/IRAP 2022 (periodo d’imposta 2021) relativo alle persone fisiche, società di persone ed enti equiparati e soggetti IRES con esercizio solare.
MOD. CNM 2022 Invio telematico all’Agenzia Entrate del Mod. CNM 2022 dalla società/ente controllante.
OPZIONE IRAP

TRIENNIO 2022-2024

Invio telematico all’Agenzia Entrate da parte delle società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria della comunicazione dell’opzione per determinare la base imponibile IRAP, per il triennio 2022-2024, secondo i valori di bilancio.
OPZIONE REGIME TRASPARENZA 2022-2024 Invio telematico all’Agenzia Entrate della comunicazione dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale per il periodo 2022-2024.
AccontO

IRPEF/Ires/Irap 2022

Versamento della 2° o unica rata dell’acconto IRPEF/IRES/IRAP/IVIE/IVAFE 2022 da persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio solare.
ACCONTI

Cedolare secca

Versamento della 2° o unica rata dell’imposta sostitutiva dovuta a titolo di acconto per l’anno 2022.
Acconti

Contributi Ivs

Versamento della 2° rata dell’acconto 2022 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale dai soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti/artigiani.
Acconti Contributi Gestione Separata Versamento della 2° rata dell’acconto 2022 del contributo previdenziale dai professionisti senza “Cassa di previdenza”.
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai mesi di luglio / agosto / settembre per i soggetti mensili e al 3° trimestre per i soggetti trimestrali.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE Invio telematico all’Agenzia Dogane da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale dei corrispettivi relativi al mese di ottobre delle cessioni di benzina/gasolio destinati all’utilizzo come carburanti per motori.
IVA IOSS – DICHIARAZIONE E LIQUIDAZIONE Invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di ottobre riferita alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150 dagli operatori registrati al regime IOSS.
IMPOSTA DI BOLLO fatture elettroniche Pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre ed eventualmente la somma dell’imposta dovuta per le fatture emesse nel 1° e 2° trimestre qualora tale somma sia di importo inferiore a € 250.
E-MENS Invio telematico del Mod. UNI-EMENS con i dati contributivi e retributivi del mese di ottobre (inclusi compensi a collaboratori, incaricati alla vendita a domicilio, autonomi occasionali e associati in partecipazione con apporto di lavoro).
AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO Invio telematico all’Agenzia Entrate della dichiarazione sostitutiva degli aiuti di Stato da parte dei soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto (per le quali si applica il c.d. regime ombrello) previste dal Quadro Temporaneo.
definizioni agevolate Versamento delle rate in scadenza nel 2022 relative a:

rottamazione-ter;

saldo e stralcio delle cartelle.

Per il pagamento sono previsti i 5 giorni di tolleranza ex D.L. 119/2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 5/12/2022.

INDENNITÀ UNA TANTUM Presentazione all’Inps o alla Cassa di previdenza della domanda per richiedere l’indennità, in presenza dei relativi requisiti, di € 200/€ 350.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti