Registro dei “titolari effettivi” per le persone giuridiche private

 

 

 

Pesaro, 8 novembre 2022

CIRCOLARE n. 22/2022

 

Registro dei “titolari effettivi” per le persone giuridiche private

 

Con il D.M. 11.03.2022, n. 55 è stato adottato il regolamento che prevede le modalità di comunicazione, accesso e consultazione dei dati relativi ai “Titolari effettivi” di società di capitali, enti dotati di personalità giuridica e trust.

 

Soggetti interessati dall’adempimento:

 

  • imprese dotate di personalità giuridica: società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative (escluse quindi le imprese individuali e le società di persone);
  • persone giuridiche private (dotate di riconoscimento giuridico): associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. 10.02.2000, n. 361.
  • trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al

 

Si ritiene che l’obbligo della comunicazione del titolare effettivo coinvolga anche gli enti del Terzo settore. Si noti che, ai sensi dell’art. 22, c. 1-bis del CTS “l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 10.02.2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel RUNTS”.

 

Criteri per l’individuazione del “Titolare effettivo

I criteri variano a seconda del soggetto e della situazione concreta. In particolare, i criteri sono dettati dall’art. 20 D.Lgs. 231/2007, il quale identifica essenzialmente 3 casistiche:

 

  • la prima riservata alle società di capitali (quindi a imprese dotate di personalità giuridica);

 

  • la seconda riservata alle persone giuridiche private (enti dotati di riconoscimento giuridico, ad fondazioni ed associazioni riconosciute);

 

  • la terza si concretizza in un criterio residuale da adottare qualora i precedenti due criteri risultassero non

 

Per gli enti privati dotati di riconoscimento giuridico sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

 

  • i fondatori, ove in vita;
  • i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

● i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

 

Qualora l’applicazione di tali criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o dell’ente.

Il criterio residuale è quindi applicabile anche alle società di capitali, alle cooperative e alle persone giuridiche private qualora i criteri specifici non risultino concretizzabili.

 

Soggetti ai quali compete il materiale espletamento della comunicazione

– L’art. 3 D.M. 55/2022 (anche tramite rimando all’art. 22 D.Lgs. 231/2007) individua i soggetti che dovranno materialmente procedere all’identificazione del titolare effettivo e all’espletamento della pratica di comunicazione (compiti che tendenzialmente competono agli amministratori della società o dell’ente). In particolare, per le persone giuridiche private (enti dotati di riconoscimento giuridico), l’espletamento della pratica competerà al fondatore (ove in vita), ovvero a coloro cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione.

 

Modalità di comunicazione delle informazioni

Il “Registro dei titolati effettivi” si concretizza in una sezione autonoma / speciale del Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio; la comunicazione delle informazioni andrà quindi fatta esclusivamente tramite i canali telematici che verranno messi a disposizione dalla Camera di Commercio.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante

autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 445/2000; ne consegue che la pratica dovrà essere firmata esclusivamente da colui che la presenta (non è consentito delegare la firma della dichiarazione a soggetti terzi quali i professionisti abilitati). Svolgendosi in via telematica è fatto obbligo di firma digitale.

 

Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti