CORTE COSTITUZIONALE: I CONIUGI POSSONO AVERE UN’ABITAZIONE PRINCIPALE CIASCUNO (ESENTE IMU)

 

 

Pesaro,  20 ottobre 2022

CIRCOLARE n. 20/2022

 

 

CORTE COSTITUZIONALE: I CONIUGI POSSONO AVERE UN’ABITAZIONE PRINCIPALE CIASCUNO (ESENTE IMU)

 

 

RIFERIMENTI

  • 1, comma 741, Legge n. 160/2019
  • 13, DL n. 201/2011
  • 5-decies, DL n. 146/2021
  • Sentenza Corte Costituzionale 10.2022, n. 209

 

 

            IN SINTESI

Recentemente la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità della normativa IMU nella parte in cui limita l’esenzione / agevolazioni previste per l’abitazione principale al solo immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente, disponendo attualmente che, nel caso in cui i coniugi risiedono e dimorano abitualmente in immobili diversi (ad esempio, per motivi di lavoro), gli stessi devono scegliere per quale immobile fruire dell’esenzione / agevolazioni previste per l’abitazione principale.

Secondo i Giudici, infatti, va data rilevanza alla residenza e dimora abituale del solo possessore dell’immobile e non anche a quelle del relativo nucleo familiare, in considerazione del fatto che tale ulteriore “requisito” comporta un trattamento fiscale diverso a parità di situazione oggettivamente considerata e risulta penalizzante per i proprietari che formalizzano il proprio rapporto (matrimonio / unione civile) rispetto a coloro che non lo fanno.

Quanto sopra comporta la possibilità di richiesta di rimborso per l’IMU versata dai coniugi per l’immobile di propria residenza e dimora abituale per il quale, in applicazione sia della normativa vigente sia di quella applicabile fino al 2019, non è stata applicata l’esenzione / aliquota ridotta e detrazione prevista per l’abitazione principale.

 

 

 

 

L’art. 1, comma 741, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) fornisce la definizione di “abitazione principale” ai fini IMU, rilevante per poter individuare l’ambito di applicazione dell’esenzione se “non di lusso” ovvero dell’aliquota ridotta dello 0,5% e della detrazione di € 200 se di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 previste per tale tipologia di immobili.

Tale definizione è stata oggetto di ripetute modifiche, di molteplici chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria nonché di numerose sentenze della Corte di Cassazione, con particolare riferimento all’individuazione dell’immobile classificabile “abitazione principale” nei casi in cui i coniugi, parte di un nucleo familiare, siano proprietari di 2 immobili diversi (nello stesso Comune ovvero in Comuni diversi) e ciascun coniuge risulti avere la residenza e la dimora abituale nell’immobile posseduto.

Con particolare riferimento alla casistica in esame si rammenta che:

e  nella formulazione originaria della disciplina IMU (c.d. “vecchia IMU” di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 23/2011), il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale era subordinato alla sussistenza del requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore dell’immobile, senza alcun riferimento al nucleo familiare;

e analogamente, la disciplina contenuta nell’art. 13, comma 2, DL n. 201/2011, che ha anticipato l’introduzione dell’IMU al 2012, considerava abitazione principale l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, senza alcun richiamo al nucleo familiare;

e  l’art. 4, comma 5, lett. a), DL n. 16/2012, modificando il citato art. 13, ha previsto che

“per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

In vigenza di tale disposizione, in plurime sentenze la Corte di Cassazione ha assunto un orientamento restrittivo, arrivando a precisare che, in caso di residenze disgiunte dei coniugi in Comuni diversi, nessuna delle case di abitazione poteva considerarsi esente, mancando l’unitarietà della residenza e dimora abituale dell’intero nucleo familiare (ad esempio, sentenza 17.5.2018, n. 12050);

e  il citato comma 741, nella versione originaria, ha confermato tale formulazione e ciò ha comportato la persistente validità dell’interpretazione restrittiva della Cassazione nonché il diverso trattamento della situazione in esame (coniugi che possiedono, risiedono e dimorano abitualmente in immobili diversi) in base al fatto che i 2 immobili fossero nello stesso Comune ovvero in Comuni diversi;

e al fine di eliminare la predetta “anomalia” (trattamento diversificato in base al Comune di ubicazione dell’immobile), con l’art. 5-decies, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, la disposizione in esame è stata così modificata:

“per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare”.

 

 

In altre parole, il Legislatore ha previsto che nel caso in cui il nucleo familiare abbia la dimora abituale e la residenza in immobili diversi, a prescindere dal fatto che siano ubicati nello stesso Comune o in Comuni diversi, il trattamento IMU previsto per l’abitazione principale e relative pertinenze è applicabile ad un solo immobile scelto dal contribuente / nucleo familiare.

Con la recente sentenza 13.10.2022, n. 209 la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità della normativa in esame nella parte in cui determina l’impossibilità di riconoscere a ciascun coniuge il trattamento IMU previsto per l’abitazione principale nei casi in cui il singolo soggetto passivo IMU (ciascun coniuge per il proprio immobile) sia in possesso dei requisiti di residenza e dimora abituale nell’immobile posseduto.

In particolare la questione di legittimità sollevata dalla CTP di Napoli si basa sul fatto che:

e  la versione della norma che distingue tra immobili di residenza e dimora abituale nel medesimo Comune e in Comuni diversi determina

“un’irragionevole, ingiustificata, contraddittoria e incoerente disparità di trattamento «fondata su un neutro dato geografico […] a parità di situazione sostanziale» tra il possessore componente di un nucleo familiare residente e dimorante in due diversi immobili dello stesso comune e quello il cui nucleo familiare, invece, risieda e dimori in distinti immobili ubicati in comuni diversi”;

e  in ogni caso, (sia per la versione che distingue in base al Comune di ubicazione degli immobili che per quella che rende irrilevante tale aspetto), la norma

“lederebbe: la «parità dei diritti dei lavoratori costretti a lavorare fuori dalla sede familiare» (artt. 1, 3, 4 e 35 Cost.); il «diritto alla parità dei contribuenti coniugati rispetto a partner di fatto» (artt. 3, 29 e 31 Cost.); i principi di capacità contributiva e progressività dell’imposizione (art. 53 Cost.); la famiglia quale società naturale (art. 29 Cost.); l’«aspettativa rispetto alle provvidenze per la formazione della famiglia e [l’]adempimento dei compiti relativi» (art. 31 Cost.); infine, la tutela del risparmio (art. 47 Cost.)”.

La Corte Costituzionale condivide sostanzialmente le predette doglianze ed evidenzia che:

e non è ravvisabile l’esistenza di un ragionevole motivo di differenziare tra la situazione dei possessori degli immobili in quanto tali e quella dei possessori degli stessi in riferimento al nucleo familiare, quando, come spesso accade nell’attuale contesto sociale, effettive esigenze possono comportare la fissazione di diverse residenze anagrafiche e dimore abituali da parte dei relativi componenti del nucleo familiare;

e nel nostro ordinamento non possono essere ammesse misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che decidono di formalizzare il proprio rapporto, unendosi in matrimonio o costituendo un’unione civile.

Tale è invece l’effetto prodotto dal citato comma 2 dell’art. 13, perché:

  • fino a che non avviene la costituzione del nucleo familiare, la norma consente a ciascun

possessore dell’immobile, in cui risiede anagraficamente e dimori abitualmente, di fruire

dell’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale, anche se unito in una convivenza di fatto (i partner hanno diritto a una doppia esenzione, perché ciascuno può considerare il proprio immobile di residenza e dimora abituale come abitazione principale);

  • se i predetti soggetti scelgono di regolare il loro rapporto affettivo con il matrimonio o l’unione

civile, ciò comporta la preclusione della possibilità di mantenere la doppia esenzione, anche quando effettive esigenze, come possono essere quelle lavorative, impongano la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti.

 

I Giudici costituzionali sono pertanto giunti alla conclusione che la norma, nella formulazione vigente nonchè in quelle precedenti sopra riportate, è costituzionalmente illegittima.

La stessa dovrebbe disporre che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, senza alcun riferimento al nucleo familiare e al Comune di ubicazione dell’immobile.

In merito i Giudici precisano altresì che:

e rimane necessario che il proprietario dell’immobile abbia la residenza e dimora abituale nell’immobile posseduto, per poter beneficiare dell’esenzione / agevolazioni IMU previste per l’abitazione principale;

e  continua a non essere sufficiente la residenza, essendo necessaria anche la dimora abituale;

per la verifica dell’effettiva dimora abituale, come in precedenza, il Comune può accedere ai

dati relativi alle utenze (energia / acqua / gas).

Non è pertanto ravvisabile la possibilità che, a seguito di tale sentenza, le c.d. “seconde case” ricadano nell’ambito di applicazione dell’esenzione / agevolazioni IMU in esame.

Anche per la soluzione dei contenziosi pendenti i Giudici dovranno tener conto della sancita illegittimità della normativa vigente.

 

 

Quanto sopra esposto apre la strada alla possibilità di presentare al competente Comune istanza di rimborso per l’IMU versata con riferimento all’immobile per il quale il coniuge, in applicazione della normativa vigente, non ha fruito dell’esenzione / agevolazioni IMU pur avendo la residenza e la dimora abituale nello stesso.

Tale possibilità riguarda quanto versato negli ultimi 5 anni, considerando il termine dalla data del pagamento ai sensi dell’art. 1, comma 164, Legge n. 296/2006. Ciò comporta che l’istanza di rimborso può riguardare quanto versato a titolo di IMU a decorrere dal saldo IMU 2017 (per la prima rata IMU 2017 il quinquennio risulta “scaduto” a giugno 2022).

Quanto versato lo scorso giugno a titolo di prima rata IMU 2022, in alternativa al rimborso, può essere scomputato da quanto risulta comunque dovuto per il 2022 e da versare entro il prossimo 16.12, comunicando nel contempo l’errato codice tributo utilizzato in sede di pagamento dell’acconto, che dovrebbe essere rettificato da “abitazione principale” ad altri immobili.

A tal fine merita evidenziare che, in applicazione di quanto disposto dall’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/92, nel caso in cui sia il contribuente a presentare istanza di rimborso, l’onere della prova grava sullo stesso. É pertanto possibile / legittimo che il Comune, al fine di accettare la richiesta di rimborso, richieda al contribuente di presentare documentazione utile a dimostrare l’effettiva dimora abituale nell’immobile per il quale ha richiesto il riconoscimento dell’applicazione dell’esenzione / agevolazioni IMU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti