IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2024

 

  IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2024
RIFERIMENTI

•    Artt. 6 e 7, DPR n. 542/99

•    Art. 8, D.Lgs. n. 1/2024

•    Art. 37, D.Lgs. n. 13/2024

•    Risoluzione Agenzia Entrate 20.6.2017, n. 73/E

•    Istruzioni mod. IVA 2025

 

 
IN SINTESI

Entro il prossimo 17.3.2025 (il 16.3 cade di domenica) va effettuato il versamento del saldo IVA 2024 risultante dal mod. IVA 2025. Quanto dovuto può essere:

− versato anche in forma rateizzata (la rateizzazione deve essere completata entro il 16.12);

− differito al termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi applicando una specifica maggiorazione.

Il saldo IVA 2024 può quindi essere differito al 30.6.2025 con la maggiorazione dell’1,60% nonchè al 30.7.2025 con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

 

 

 

 

Entro il 17.3.2025 (il 16.3 cade di domenicarmine fissato per il saldo delle imposte sui redditi.

 

Il versamento del saldo IVA 2024 (di importo superiore a € 10) va effettuato entro il 17.3.2025:

  • in unica soluzione; ovvero
  • in forma rateale. In tal caso:
    • quanto dovuto va suddiviso in rate di pari importo e dalla seconda rata vanno applicati gli

interessi dello 0,33% mensile (la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza

dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via);

  • le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal

17.3.2025, data entro la quale va versata la prima rata.

 

NB A seguito delle modifiche apportate all’art. 20, D.Lgs. n. 241/97 ad opera dell’art. 8, D.Lgs.

n. 1/2024, c.d. “Decreto Semplificazione adempimenti tributari” il termine ultimo per completare la rateizzazione è stato differito dal 30.11 al 16.12. Di fatto il contribuente può rateizzare il saldo IVA in un numero massimo di 10 rate.

 

VERSAMENTO RATEALE SALDO IVA 2024
Rata Scadenza Interessi
1 17.3.2025
2 16.4.2025 0,33%
3 16.5.2025 0,66%
4 16.6.2025 0,99%
5 16.7.2025 1,32%
6 20.8.2025 1,65%
7 16.9.2025 1,98%
8 16.10.2025 2,31%
9 17.11.2025 2,64%
10 16.12.2025 2,97%

È possibile differire il versamento del saldo IVA al termine previsto per il saldo IRPEF / IRES, compreso l’ulteriore differimento fissato dal comma 2 dell’art. 17, DPR n. 435/2001 (30° giorno successivo).Considerato che:

  • il versamento del saldo IRPEF scade il 6 e quello del saldo IRES (generalmente) l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (30.6 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare);
  • è possibile effettuare i predetti versamenti entro il 30° giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%;

il saldo IVA 2024 può essere differito al 30.6.2025 con la maggiorazione (al netto delle compensazioni) dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3 e pertanto può essere versato:

 

• in unica soluzione entro il 30.6 maggiorando quanto dovuto dell’1,60%;

  • in forma rateale dal 30.6, maggiorando quanto dovuto dell’1,60% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 7 (la rateizzazione deve infatti essere completata entro il 16.12). Dalla seconda rata vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

30.6 (al netto delle compensazioni) un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

In tal caso il saldo IVA 2024 può quindi essere versato:

 

• in unica soluzione applicando a quanto dovuto al 30.6 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%;

  • in forma rateale applicando a quanto dovuto al 30.6 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6. Dalla seconda rata vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

 

Va inoltre considerato che, nelle istruzioni al mod. IVA 2025, l’Agenzia delle Entrate specifica che “anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi”.

 

Come specificato dall’Agenzia nella Risoluzione 20.6.2017, n. 73/E, la maggiorazione dello 0,40% va applicata esclusivamente sull’ammontare “al netto delle compensazioni. Ciò è confermato anche nelle istruzioni del mod. IVA 2025 nelle quali è specificato che “la maggiorazione dello 0,40%

… si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24”.

Così, ad esempio, scegliendo di differire il versamento del saldo IVA pari a € 6.250 al 30.7.2025 e di compensarlo con il credito IRPEF 2024 pari a € 4.000 la maggiorazione dello 0,40% va applicata sull’ammontare al netto della compensazione, ossia € 2.350 [6.250 + (6.250 x 1,60%) – 4.000].

Di conseguenza l’ammontare dovuto al 30.7 è pari a € 2.359,40 [2.350 + (2.350 x 0,40%)].

 

Il versamento del saldo IVA 2024 va effettuato tramite il mod. F24 riportando il codice tributo “6099” (per gli interessi rateali “1668”), anno di riferimento “2024” e indicando il numero della rata da versare ed il numero totale delle rate scelte (ad esempio, “0105” per la prima rata di 5, “0101” in caso di versamento in unica soluzione).

Se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 17.3.2025 l’importo va esposto all’unità di euro (corrisponde a quanto risultante dal mod. IVA 2025), mentre in caso di differimento e/o rateizzazione l’importo va espresso al centesimo di euro.

 

Mod. F24 Modalità utilizzabile
Saldo “a debito”

senza compensazione

Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel / Fiscoline) o bancari (remote / home banking)
 

Con compensazione

•  saldo “a debito”

•  saldo “a zero”

Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel /

Fisconline)

 

L’omesso versamento del saldo IVA può essere regolarizzato tramite il ravvedimento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 beneficiando della riduzione delle sanzioni come risultante dalla revisione introdotta ad opera del D.Lgs. n. 87/2024 emanato in attuazione della Riforma fiscale.

 

Termine regolarizzazione Riduzione Sanzione ridotta
Entro 14 giorni dalla scadenza 1/10 0,0833% giornaliero
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza 1/10 1,25% (12,5% / 10)
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza 1/9 1,3889% (12,5% / 9)
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione 1/8 3,125% (25% / 8)
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione 1/7 3,5714% (25% / 7)

 

NB Non è possibile usufruire del ravvedimento in caso di ricevimento dall’Agenzia delle Entrate dell’avviso di irregolarità / avviso bonario relativamente alla violazione commessa.

 

Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.