LE PROSSIME MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)
Pesaro, 28 giugno 2024
CIRCOLARE n. 12/2024
LE PROSSIME MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)
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IN SINTESI
Nell’ambito del Decreto correttivo della Riforma fiscale, recentemente approvato in via preliminare, sono contenute le seguenti novità inerenti il CPB.
− modifica del termine di messa a disposizione del software CPB;
− modifica del termine di adesione alla proposta;
− definizione di ulteriori cause di esclusione e decadenza;
− modifiche della determinazione del reddito di lavoro autonomo / d’impresa oggetto di concordato;
− modifica delle modalità di determinazione degli acconti.
Il 20.6.2024 è stato approvato dal CdM, in via preliminare, il Decreto contenente una serie di correttivi alla Riforma fiscale, ossia ai D.Lgs. attualmente in vigore. In particolare, con riferimento al CPB disciplinato dal D.Lgs. n. 13/2024 sono previste le novità di seguito esaminate.
Merita evidenziare che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 6, Legge n. 111/2023 l’adozione dei Decreti correttivi / integrativi dei D.Lgs. attuativi della Riforma fiscale in vigore segue la procedura prevista per l’adozione dei Decreti attuativi.
Quindi, anche per il Decreto in esame è necessario l’esame delle Commissioni parlamentari al fine di acquisire i relativi pareri / osservazioni.
Non è da escludere che in tale fase siano proposte ulteriori modifiche al testo attuale. L’entrata in vigore delle novità è subordinata alla pubblicazione del Decreto definitivo sulla G.U.
MODIFICA TERMINE FORNITURA SOFTWARE CPB
Come disposto dall’art. 8, D.Lgs. n. 13/2024 entro l’1.4 di ciascun anno, l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato. Per il 2024, il software è reso disponibile entro il 15.6.
Il citato art. 8 è stato modificato dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame, posticipando i predetti termini.
In particolare, è posticipato, a regime, dall’1.4 al 15.4 il termine entro il quale l’Agenzia mette a disposizione i programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato.
Il 15.6.2024 l’Agenzia ha rilasciato la ver. 2.0.0 del software “Il tuo ISA” 2024 che consente di calcolare anche la proposta di CPB per il 2024 – 2025.
MODIFICA TERMINE ADESIONE PROPOSTA
Come disposto dall’art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024 il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30.6 (termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP).
Per il primo anno di applicazione il termine di adesione è differito al 15.10.2024, ossia al termine previsto dall’art. 38, D.Lgs. n. 13/2024 per la presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2024.
Il citato art. 9 è stato modificato ad opera della lett. b) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame, posticipando, a regime, il predetto termine di adesione.
In particolare, è posticipato dall’30.6 al 31.7 ovvero entro l’ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, il termine entro il quale il contribuente può aderire alla proposta.
Per il primo anno di applicazione (2024), il termine di adesione alla proposta è differito dal 15.10 al 31.10.2024, ossia al nuovo termine previsto dall’art. 11, D.Lgs. n. 1/2024 per la presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2024.
In base al citato art. 11 infatti nel 2024 (con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023):
- le persone fisiche, società di persone / associazioni professionali ex 5, TUIR presentano
la dichiarazione entro il 31.10 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- i soggetti IRES, presentano la dichiarazione entro il decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
INTRODUZIONE ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CPB
Ai sensi dell’art. 11, D.Lgs. n. 13/2024, non possono accedere al CPB i soggetti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:
• omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti a quelli
di applicazione del concordato (ossia, 2023 – 2022 – 2021);
- condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali ex art. 2621, C.c., riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (2023 – 2022 – 2021).
La lett. c) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame, modificando il citato art. 11, introduce le seguenti 3 nuove cause di esclusione:
- con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2023), aver conseguito, nell’esercizio d’impresa / arti e professioni, redditi / quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d’impresa / lavoro autonomo.
La nuova causa di esclusione trova applicazione, in particolare, nei confronti dei lavoratori autonomi che nel 2023 beneficiano del regime “di favore” riservato ai c.d. “impatriati”;
- adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2024), al regime forfetario
(ossia, in caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfetario nel 2024);
- nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società è interessata da un’operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società di persone / associazione professionale di cui all’art. 5, TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale.
MODIFICA DETERMINAZIONE REDDITO LAVORO AUTONOMO / IMPRESA
In caso di accettazione della proposta il contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP relativa ai periodi d’imposta oggetto dello stesso.
Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato
Ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. n. 13/2024, il reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all’art. 54, comma 1, TUIR, senza considerare:
- plusvalenze / minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato 54;
• redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazionI professionali di cui all’art. 5, TUIR.
La lett. d) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame, integra il citato art. 15, modificando l’individuazione del reddito di lavoro autonomo oggetto di CPB.
In particolare, a seguito di tale modifica, il reddito di lavoro autonomo proposto è individuato senza considerare anche i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali di cui al comma 1-quater del citato art. 54.
Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti dalle predette partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato.
Le “nuove” modalità di calcolo del reddito di lavoro autonomo si ripercuotono sulla compilazione
del rigo P04 “reddito rilevante ai fini del CPB“ del quadro P del mod. ISA.
Reddito d’impresa oggetto di concordato
Ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 13/2024, il reddito d’impresa proposto al soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), senza considerare:
- plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché minusvalenze / sopravvenienze passive (lett. a);
- redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR, ovvero in società / enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR (lett. b). La e) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame integra la citata lett. a) prevedendo che ai fini
della determinazione del reddito d’impresa proposto al soggetto non vanno considerate anche le perdite su crediti di cui all’art. 101, TUIR.
Inoltre, sostituendo la citata lett. b), è previsto che il reddito d’impresa sia individuato senza considerare utili / perdite derivanti da partecipazioni in società di persone / associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR, o in società di capitali trasparenti di cui all’artt. 115 e 116, TUIR, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR (spa, srl, ecc.). Ai fini dell’individuazione di questi ultimi, si applicano le regole ordinarie contenute negli artt. 59 e 89, TUIR.
Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonché gli utili / perdite derivanti dalle predette partecipazioni determinano una corrispondente variazione del reddito concordato.
Le perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti riducono il reddito in base alle
disposizioni contenute negli artt. 8 e 84, TUIR.
Le “nuove” modalità di calcolo del reddito d’impresa si ripercuotono sulla compilazione del
rigo P04 “reddito rilevante ai fini del CPB“ del quadro P del mod. ISA.
MODIFICA DETERMINAZIONE ACCONTI
La lett. g) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame modifica la modalità di determinazione degli acconti prevedendo che, l’acconto IRPEF / IRES / IRAP relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi / valore della produzione netta concordati.
Per il 2024 (primo anno di adesione al CPB):
- se l’acconto IRPEF / IRES è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 15% della differenza (positiva) tra il reddito concordato e quello d’impresa / lavoro autonomo 2023, rettificato in base agli 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024.
La maggiorazione va versata entro il termine previsto per il versamento della seconda /
unica rata dell’acconto;
- se l’acconto IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza (positiva) tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il 2023, rettificato in base all’art. 17, D.Lgs. n. 13/2024.
La maggiorazione va versata entro il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto
- se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la seconda rata dell’acconto è calcolata quale differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
INTRODUZIONE ULTERIORI CAUSE DI CESSAZIONE DAL CPB
Ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 13/2024 il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
- modifica dell’attività esercitata nel biennio concordatario rispetto a quella del periodo d’imposta precedente, salvo che per la nuova attività sia prevista l’applicazione dello stesso ISA;
- cessazione dell’attività.
La lett. h) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame, modificando il citato art. 21, introduce le
seguenti 2 nuove cause di cessazione del concordato:
• adesione al regime forfetario;
- la società è interessata da un’operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società di persone / associazione professionale di cui all’art. 5, TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale.
È confermato che, in casi eccezionali (individuati dal MEF con il Decreto 14.6.2024 – Informativa SEAC 19.6.2024, n. 184) che determinano una riduzione del reddito effettivo / VAP IRAP effettivo, eccedente il 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, lo stesso cessa di produrre effetto a decorrere dal periodo d’imposta in cui tale differenza si realizza.
DECADENZA DAL CPB
La lett. i) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame, modificando l’art. 22, D.Lgs. n. 13/2024, prevede che in caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte / contributi determinati tenendo conto del reddito e del VAP IRAP concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
MODIFICA DETERMINAZIONE ACCONTO 2024
La lett. m) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame modifica la modalità di determinazione
dell’acconto 2024. In generale (a regime) l’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati. Per il 2024:
- se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta
una maggiorazione pari al 12% (4% in caso di ”nuova iniziativa”) della differenza (positiva) tra il reddito concordato e quello d’impresa / lavoro autonomo 2023.
- La maggiorazione va versata entro il termine previsto per il versamento della se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la seconda rata dell’acconto è calcolata quale differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
INTRODUZIONE ULTERIORI CAUSE DI CESSAZIONE DAL CPB
Ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 13/2024 il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
- modifica dell’attività esercitata nel biennio concordatario rispetto a quella del periodo d’imposta precedente, salvo che per la nuova attività sia prevista l’applicazione dello stesso ISA;
- cessazione dell’attività.
La lett. h) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame, modificando il citato art. 21, introduce le
seguenti 2 nuove cause di cessazione del concordato:
• adesione al regime forfetario;
- la società è interessata da un’operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società di persone / associazione professionale di cui all’art. 5, TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale.
È confermato che, in casi eccezionali (individuati dal MEF con il Decreto 14.6.2024 – Informativa SEAC 19.6.2024, n. 184) che determinano una riduzione del reddito effettivo / VAP IRAP effettivo, eccedente il 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, lo stesso cessa di produrre effetto a decorrere dal periodo d’imposta in cui tale differenza si realizza.
DECADENZA DAL CPB
La lett. i) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame, modificando l’art. 22, D.Lgs. n. 13/2024, prevede che in caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte / contributi determinati tenendo conto del reddito e del VAP IRAP concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
MODIFICA DETERMINAZIONE ACCONTO 2024
La lett. m) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame modifica la modalità di determinazione
dell’acconto 2024.
In generale (a regime) l’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del
concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati. Per il 2024:
- se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta
una maggiorazione pari al 12% (4% in caso di ”nuova iniziativa”) della differenza (positiva) tra il reddito concordato e quello d’impresa / lavoro autonomo 2023.
La maggiorazione va versata entro il termine previsto per il versamento della seconda/
unica rata dell’acconto;
- se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la seconda rata dell’acconto è calcolata quale differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole