RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

 

Pesaro, 4 luglio 2024

CIRCOLARE n. 13/2024

 

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

 

Approvato in via definitiva il decreto legislativo

Nel CDM del 03/07/2024 è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo di riforma della riscossione delle imposte. Tale versione conferma le novità già previste nelle precedenti bozze, ad eccezione delle modifiche riferite al ricorso contro l’estratto di ruolo

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Dilazioni dei ruoli

Si conferma la previsione che vede allungarsi progressivamente la durata massima del piano di dilazione, a decorrere dalle istanze presentate dal 1/01/2025 (per le istanze presentate entro il 31/12/2024, resta ferma la disciplina attualmente vigente).

In particolare, per i piani di dilazione aventi ad oggetto somme:

  • non superiori a €. 000: se il debitore si limiterà ad “attestare” lo stato di obiettiva temporanea difficoltà, si applicheranno i seguenti scaglioni di durata massima del piano:
  • 84 rate mensili, per domande presentate negli anni 2025 e 2026 96 rate mensili, per domande presentate negli anni 2027 e 2028
  • 108 rate mensili, per domande presentate a partire dal 1/01/2029
  • superiori a €. 000:
  • la durata massima può raggiungere le 120 rate mensili (10 anni), a prescindere dalla data di presentazione della domanda.

Anche per somme non superiori a 120.000 il contribuente può procedere a documentare lo stato di “obiettiva temporanea difficoltà economica”: anche in tal caso la durata massima potrà aumentare fino a 120 rate mensili.

Con DM andranno individuati i criteri in base a cui andrà dimostrata la temporanea difficoltà economica che, tuttavia, dovrà recepire i criteri già adottati dall’AdE-R: indice ISEE (persone fisiche) e indice di liquidità (società).

 

Compensazione volontaria dei crediti d’imposta chiesti a rimborso

Si conferma la modifica l’articolo 28-ter del Dpr 602/73 in materia di “Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta”, cioè della proposta di compensazione che riceverà il contribuente che si trovi, da una parte, a credito con l’erario per un importo che chiede a rimborso e, dall’altra, debitore per carichi affidati all’agente della riscossione già scaduti.

In relazione a tale fattispecie, sarà di €. 500 l’importo minimo del rimborso al di sotto del quale la richiesta di compensazione volontaria non opera (ed viene dato, dunque, luogo al rimborso).

Inoltre, la comunicazione dell’agente della riscossione riguarderà i soli carichi per i quali il debitore si consideri “moroso”.

Ad esempio, la procedura non opera, in quanto il contribuente non è considerato moroso, se il carico è stato affidato ad AdE-R ma:

 

 la cartella non è ancora stata notificata o lo è da meno di 60 giorni

oppure vi sia in essere un piano di dilazione (o di sospensione amministrativa/giudiziale del ruolo).

 

Nell’ipotesi di rifiuto alla compensazione da parte del contribuente, le somme da rimborsare resteranno nella disponibilità dell’agente della riscossione fino al 31/12 dell’anno successivo, in attesa dell’adozione di un atto di pignoramento presso terzi.

Accertamenti esecutivi

E’ confermato che il sistema degli accertamenti esecutivi andrà esteso a tutti gli atti impositivi, come nel caso del recupero dei crediti di imposta e delle imposte indirette diverse dall’IVA, ad eccezione della liquidazione automatica e del controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-bis e ter, Dpr 600/73).

 

Non impugnabilità cartella di pagamento

Sono ampliate le casistiche in cui la cartella di pagamento non notificata (cd. “estratto di ruolo”) potrà essere impugnata.

 

 

 

Per quanto continui ad operare il principio della non impugnabilità, questo viene meno ove il contribuente dimostri che il carico può causare grave pregiudizio. In particolare:

  1. alle situazioni già previste nelle precedenti bozze:

 

pregiudicare la partecipazione a pubbliche gare ex art. 80, co. 4, DLgs. 50/2016

compromettere i pagamenti delle P.A. a causa della sospensione da questa opposta in caso di pagamenti superiori a €. 5.000  comportare la perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A.

  1. si aggiungono le seguenti situazioni:

 

nell’ambito delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.lgs. 14/2019  in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati

nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto della responsabilità solidale del cessionario prevista dall’art. 14, Dlgs 472/97.