CONCORDATO BIENNALE 2024
Pesaro, 3 giugno 2024
CIRCOLARE n. 11/2024
CONCORDATO BIENNALE 2024 |
Il Concordato Preventivo Biennale al traguardo
Il 12 febbraio il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto che disciplinerà il concordato preventivo biennale; si è in attesa della pubblicazione in G.U. L’iter legislativo risulta, pertanto, concluso; tuttavia, la piena applicazione della norma richiede alcuni passaggi:
- un Provvedimento dell’Agenzia Entrate che individuerà i dati che il contribuente dovrà trasmettere telematicamente, al fine di giungere alla proposta di concordato (art. 8); la piattaforma informatica sarà disponibile dal 15/06/2024;
- i Decreti del MEF con i quali:
- introdurre la metodologia di calcolo dei redditi concordati (art. 9), che potrà essere successivamente aggiornata
- individuare le circostanze eccezionali (che determinano minori redditi effettivi eccedenti il 50% rispetto a quelli concordati), al ricorrere delle quali sarà possibile fuoriuscire dal concordato.
L’ultima bozza resa disponibile in questi ultimi giorni, dedica il Titolo II al nuovo istituto, che si sviluppa in quattro Capi:
Disposizioni generali
Contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale Contribuenti che aderiscono al regime forfetario
Disposizioni comuni di coordinamento e conclusive
per un totale di 33 articoli, il cui contenuto viene brevemente riassunto nel seguito.
Le tempistiche: premesso che è probabile che i provvedimenti attuativi introducano ulteriori scadenze, il decreto fissa quanto segue:
entro il 15/10/2024 scade il termine per accettare la proposta dell’Agenzia; tale data coincide, per il solo 2024, con il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi (Mod. Redditi 2024)
i “soggetti ISA” (soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono validati gli ISA, anche se presentano cause di esclusione diverse dal volume dei ricavi, ivi inclusi i contribuenti minimi/forfettari): versano le imposte (saldo 2023 e 1° acconto 2024) entro il 31/07/2024 senza alcuna maggiorazione (art. 37)
Adempimenti: nei periodi oggetto del concordato:
rimangono tutti gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi
inclusa la presentazione degli ISA (l’Agenzia verrà a conoscenza dell’eventuale maggior reddito, esentato da imposte, prodotto dal contribuente rispetto all’importo concordato; anche il Mod. Iva, peraltro, riporterà i dati effettivi relativi all’attività).
Durata del concordato: il concordato avrà validità:
- biennale per la generalità dei contribuenti (decorso il quale l’Agenzia formula una nuova proposta per il biennio successivo)
- per i contribuenti in regime forfettario: avrà durata di un anno (art. 7).
Il reddito concordato: la proposta di concordato riguarda il reddito “caratteristico” del contribuente.
Così, sia nell’ambito del reddito d’impresa (art. 16) che in quello di lavoro autonomo (art. 15), non saranno considerate:
le plus/minusvalenze
le sopravvenienze attive/passive (per il reddito d’impresa) i redditi/perdite di partecipazione
che andranno sommati algebricamente alla quota di reddito concordata, quale variazione in dichiarazione dei redditi. Le perdite fiscali risulteranno ordinariamente scomputabili dal reddito concordato.
Il reddito assoggettato imposizione non potrà, comunque, essere inferiore a €. 2.000 (limite che va ripartito tra i soci/associati nel caso di società di persone/soggetti assimilati).
Effetti ai fini Irap ed Iva: per quanto attiene:
il valore della produzione ai fini Irap: operano concetti analoghi a quanto visto per i redditi (art. 17). l’Iva: il concordato preventivo non alcun effetto ai fini Iva (art. 18).
Rilevanza del reddito concordato: l’eventuale maggior reddito prodotto rispetto a quello concordato non avrà effetto (art. 19):
- ai fini dei redditi e dell’Irap
- né ai fini dei “contributi previdenziali obbligatori” (se ciò è pacifico per quanto attiene IVS/Gestione separata Inps, qualche perplessità riguarda le Casse autonome professionali); il contribuente può, tuttavia, optare per la contribuzione sul reddito
Regime “premiale” ISA: per i soggetti Isa, per il biennio di efficacia del concordato, saranno riconosciuti i benefici premiali previsti dall’art. 9-bis, DL 50/2017 (dovrebbero essere applicabili tutte le agevolazioni ivi previste, al pari dei contribuenti con punteggio 10).
Ai sensi dell’art. 34 della bozza, per i periodi oggetto del concordato non sono esperibili (se non a seguito della decadenza) gli accertamenti di cui all’art. 39 del Dpr 600/73 (accertamenti analitici, analitico – induttivi ed induttivi).
Fuoriuscita dal concordato: oltre il caso degli eventi eccezionali citato in precedenza, il concordato cessa a partire dal periodo d’imposta nel quale il contribuente (art. 21):
- modifica l’attività svolta nel biennio concordatario (es: 2024 e 2025) rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta antecedente a tale biennio (2023), sempreché non ricada nel medesimo ISA;
- cessa la propria attività.
Decadenza del concordato: l’art. 22 elenca tutte le cause che producono la decadenza del concordato per entrambi i 2 periodi; tra di essi:
accertamenti per i periodi concordati in cui risulti:
attività occultate/inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati
la commissione di violazioni di “non lieve entità” (tra cui la comunicazione infedele dei dati ai fini ISA, in misura tale da determinare un minor reddito per più del 30%; ciò per evitare che la proposta sul biennio successivo risulti inquinata)
il Mod. Redditi è presentato con dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato
presentazione di una dichiarazione integrativa che modifichi il reddito concordato
è omesso il versamento delle somme dovute sul reddito concordato a seguito di avviso bonario.
Contribuenti forfettari: per tali soggetti è dedicato un Capo autonomo, alla luce della “sperimentalità” dell’estensione del concordato a tali soggetti. In generale sono recepiti i medesimi aspetti visti per la generalità dei contribuenti, adattate alla peculiarità del regime.
Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (anno 2023, per il biennio 2024 e 2025).