IL VERSAMENTO DELLA TASSA LIBRI SOCIALI 2025

Pesaro,  24 febbraio 2025

CIRCOLARE n. 8/2025

 

 

  IL VERSAMENTO DELLA TASSA LIBRI SOCIALI 2025
RIFERIMENTI

•    Art. 23, Tariffa DPR n. 641/72

•    Art. 13-bis, D.Lgs. n. 472/97

•    CM 3.5.96, n. 108/E

•    RM 20.11.2000, n. 170/E

 

 

 
IN SINTESI

 

Entro il 17.3.2025 (il 16.3 cade di domenica) le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale, per il 2025, per la vidimazione dei libri sociali.

L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla

data dell’1.1.2025 ed è così quantificato:

− € 309,87 se il capitale / fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;

− € 516,46 se il capitale / fondo di dotazione supera € 516.456,90.

In caso di omesso versamento della tassa dovuta è possibile provvedere alla relativa regolarizzazione tramite il ravvedimento.

 

 

 

 

 

Entro il 17.3.2025 (16.3 cade di domenica) le società di capitali devono procedere al versamento della tassa per la vidimazione dei libri sociali 2025.

La tassa annuale è dovuta da spa, srl e sapa. Il Ministero delle Finanze nella Circolare 3.5.96, n. 108/E ha chiarito che, sono obbligate al versamento anche le società:

•  in liquidazione ordinaria;

  • sottoposte a procedure concorsuali, sempreché permanga l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.

 

NB In caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dopo aver versato la tassa annuale, la società non è tenuta ad un ulteriore versamento in quanto non è necessaria una nuova vidimazione dei libri.

Relativamente ad una società costituita a fine 2024 (ad esempio, 15.11.2024) con chiusura del primo esercizio al 31.12.2025, si ritiene che la tassa sia dovuta per anno e non per periodo d’imposta. Di conseguenza, la società:

  • in sede di costituzione ha versato la tassa (dovuta) per il 2024;
  • entro il 3.2025 dovrà versare quanto dovuto per il 2025.

 

La tassa non è dovuta da parte dei seguenti soggetti:

•  società cooperative e di mutua assicurazione.

 

NB In sede di vidimazione dei libri / registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta la tassa di concessione governativa pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine). Ciò è richiesto anche in caso di vidimazione (eventuale) di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte di una società di persone;
  • consorzi che non assumono la forma di società consortili (RM 11.90, n. 411461);
  • società di capitali dichiarate fallite (ordinanza Tribunale di Torino 2.96), in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”;
  • società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.

L’esonero dovrebbe essere collegato al fatto che l’art. 13-bis, comma 1, DPR n. 641/72 prevede che “gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative”.

Pertanto, se tali soggetti non devono assolvere la tassa di CC.GG. in sede di vidimazione, gli

stessi non sono neppure tenuti al versamento (forfetario) annuale.

 

La tassa annuale:

  • sostituisce la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni Consiglio di amministrazione, ecc.);
  • è deducibile ai fini IRES / IRAP;
  • è dovuta in misura forfetaria (indipendentemente dal numero di libri / pagine utilizzati nell’anno). L’importo da versare è differenziato in base all’ammontare del capitale sociale / fondo di dotazione

della società risultante all’1.1 dell’anno per il quale si effettua il versamento.

Per il versamento relativo al 2025 va fatto riferimento al capitale sociale / fondo di dotazione

all’1.1.2025.

 

Capitale sociale / fondo di dotazione all’1.1.2025 Tassa annuale dovuta
inferiore o pari a € 516.456,90 € 309,87
superiore a € 516.456,90 € 516,46

 

NB Non rilevano le variazioni del capitale sociale / fondo di dotazione successive all’1.1.2025

(le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2025).

 

Esempio 1 La Alfa srl all’1.1.2025 ha un capitale sociale pari a € 400.000. L’1.2.2025 l’assemblea ha

deliberato l’aumento dello stesso a € 600.000.

Entro il 17.3.2025 la società deve versare la tassa dovuta per il 2025 nella misura di € 309,87 (nel 2026 dovrà versare € 516,46).

 

Il versamento:

  • va effettuato tramite il F24, riportando nella Sezione “Erario” i seguenti dati.

 

Codice tributo Anno di riferimento
7085 2025
  • può essere compensato con eventuali crediti

 

Esempio 2 La Beta srl all’1.1.2025 ha un capitale sociale pari a € 40.000.

Entro il 17.3.2025 la società deve versare la tassa per il 2025 nella misura di € 309,87. Disponendo del credito IVA 2024 pari a € 4.450, risultante dal mod. IVA 2025, la società intende compensare quanto dovuto.

Il mod. F24 va così compilato.

 

7085                      2025               309 87

6099          0101      2024                                     309 87

 

 

309 87            309 87               0 00

 

Tipologia versamento Modalità utilizzabile
Mod. F24 saldo “a debito”

senza compensazione

Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel / Fisconline)

o

bancari (remote / home banking)

Mod. F24

con compensazione

•  saldo “a debito” Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel / Fisconline)
•  saldo “a zero”

VIDIMAZIONE LIBRI – ESIBIZIONE MOD. F24

In sede di vidimazione dei libri al Notaio / Registro Imprese va esibita la prova dell’avvenuto pagamento della tassa in esame. In particolare, per le vidimazioni effettuate nel 2025:

 

NB Il controllo dell’avvenuto versamento può essere eseguito dall’Amministrazione finanziaria successivamente, in sede di eventuali accertamenti / verifiche.

SOCIETÀ COSTITUITE DOPO L’1.1.2025

Per le società di capitali costituite successivamente all’1.1.2025 il versamento (per l’anno di inizio) della tassa annuale (€ 309,87 / 516,46) va effettuato utilizzando esclusivamente il bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara (per gli anni successivi il versamento tramite il mod. F24 nel rispetto degli ordinari termini previsti).

 

Per l’omesso / ritardato versamento della tassa annuale, a seguito della soppressione del comma 3, dell’art. 9, DPR n. 641/72 ad opera del D.Lgs. n. 473/97, non è più prevista una specifica sanzione. Ciò ha portato a ritenere che la sanzione applicabile per la violazione in esame dovesse essere riconducibile alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 471/97, anche in considerazione del fatto che il Ministero delle Finanze nella Circolare 25.1.99, n. 23/E ha precisato che

il Titolo II del d.lgs. n. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d’imposta”.

Sulla base di tale interpretazione, in caso di omesso / ritardato versamento della tassa annuale risulta applicabile la regola generale in materia di omesso versamento dei tributi ex art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/97. A tal fine va considerata la revisione del regime sanzionatorio introdotto ad oprea del D.Lgs. n. 87/2024 applicabile alle violazioni commesse dall’1.9.2024, con la conseguenza che le stesse risultano così individuate.

 

 

Violazione

Sanzione
Violazioni fino al 31.8.2024 Violazioni dall’1.9.2024
Omesso versamento 30% importo non versato 25% importo non versato
Versamento effettuato con

ritardo non oltre 90 gg.

15% importo non versato (30% / 2) 12,5% importo non versato (25% / 2)
Versamento effettuati con

ritardo non oltre 15 gg.

1% per ciascun giorno (15% / 15) 0,83% per ciascun giorno (12,5% / 15)

Di fatto, per le violazioni della tassa relativa al 2024 sono applicabili le misure previgenti mentre per

le violazioni della tassa relativa al 2025 sono applicabili le nuove misure.

 

NB L’Agenzia delle Entrate e alcune CCIAA indicano nei rispettivi siti Internet che la sanzione irrogabile alla violazione in esame è compresa tra il 100% e il 200% come previsto dal comma 1 del citato art. 9, in base al quale

chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima”.

Ciò si riflette sulla determinazione della sanzione ridotta dovuta in caso di regolarizzazione

della violazione tramite il ravvedimento.

REGOLARIZZAZIONE OMESSO VERSAMENTO

L’omesso / tardivo versamento della tassa in esame può essere regolarizzato tramite il ravvedimento

beneficiando della riduzione della sanzione nelle seguenti misure.

 

 

Termine regolarizzazione

Sanzione ridotta
Violazioni fino al 31.8.2024 (*) Violazioni dall’1.9.2024 (*)
Entro 14 giorni dalla scadenza (0,1% per ogni giorno di ritardo) dallo 0,1% all’1,4% (1% x 1/10) dallo 0,0833% all’1,1662%

(0,83% x 1/10)

Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza 1,50% (15% x 1/10) 1,25% (12,5% x 1/10)
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza 1,6667% (15% x 1/9) 1,3889% (12,5% x 1/9)
Entro 1 anno (dal 16.3) 3,75% (30% x 1/8) 3,125% (25% x 1/8)
Entro 2 anni (dal 16.3) 4,2857% (30% x 1/7)  

3,5714% (25% x 1/7)

Entro il termine di accertamento 5% (30% x 1/6)

(*) Le percentuali per il calcolo della sanzione ridotta sono indicate con arrotondamento alla quarta cifra decimale. Per evitare arrotondamenti errati, è opportuno calcolare dapprima la sanzione in misura “piena” (25%, 12,50% o 0,83% giornaliero), successivamente applicare la riduzione pari a 1/10, 1/9, 1/8 o 1/7 e infine arrotondare l’importo ottenuto al centesimo di euro.

L’importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora, calcolati applicando il tasso di interesse

legale pari al 2,5% dall’1.1.2024e al 2% dall’1.1.2025.

In caso di “tardivo” versamento della tassa non contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest’ultima va commisurata ai giorni di ritardo del versamento della tassa. Ad esempio, in presenza di un versamento eseguito con 3 giorni di ritardo e regolarizzato entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 5.8.2011, n. 41/E, è pari allo 0,3% (0,1% x 3) per le violazioni fino al 31.8.2024 e al 2,49% per le violazioni dall’1.9.2024.

Ciò è desumibile dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 13-bis, D.Lgs. n. 472/97 che disciplina il caso in cui l’imposta sia versata in ritardo e la regolarizzazione (perfezionamento), tramite corresponsione degli interessi e della sanzione, intervenga successivamente rispetto al versamento tardivo dell’imposta (Informativa SEAC 24.10.2019, n. 298). In presenza di tale fattispecie:

  • la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento;
  • gli interessi sono dovuti per il periodo del ritardo;
  • la misura della riduzione della sanzione è riferita al momento del perfezionamento del ravvedimento e pertanto al momento di corresponsione della sanzione e non a quello, antecedente, di versamento dell’imposta.

La tassa va versata cumulativamente agli interessi tramite il mod. F24, mentre la sanzione

tramite il mod. F23 riportando i seguenti dati.

 

Campo Descrizione
Ufficio o ente codice ufficio “RCC
Causale causale “SZ
Estremi dell’atto o del documento anno di riferimento della tassa (“2025”, “2024”, ecc.)
Codice tributo codice tributo “678T

 

Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.