POLIZZE EVENTI CATASTROFALI
CIRCOLARE n. 9/2025
POLIZZA PER EVENTI CATASTROFALI |
È stato pubblicato in G.U. il DM 30/01/2025, n. 18 del MEF, di concerto col MIMIT, che attua l’obbligo di stipula delle polizze catastrofali per le imprese dal prossimo 31/03/2025, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, co. 101-111, L. 213/2023) e prorogato dal decreto Milleproroghe. Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine è esteso fino al 31 dicembre 2025.
I contratti assicurativi dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni entro il 30/03/2025 (30 gg dalla pubblicazione del DM), così da garantire il rispetto della scadenza prevista per l’obbligo assicurativo.
Principali disposizioni del decreto
Il decreto ministeriale fornisce chiarimenti operativi sulle polizze, regolando:
l’individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali
la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi
le modalità di assunzione del rischio da parte delle assicurazioni i massimali di copertura delle polizze
Definizione degli eventi catastrofali
Sono considerati eventi coperti dalle polizze:
- Terremoti
- Alluvioni
- Frane
- inondazioni ed esondazioni
Se un evento si protrae nel tempo, le sue conseguenze entro 72 ore dalla prima manifestazione vengono considerate come parte dello stesso sinistro (art. 3).
Determinazione e aggiornamento dei premi assicurativi
I premi da pagare saranno proporzionali al rischio e calcolati considerando:
la vulnerabilità del territorio e dei beni assicurati le misure di prevenzione adottate dall’impresa
Le imprese che dimostrano di avere attuato misure di mitigazione del rischio potranno beneficiare di una riduzione proporzionale dei premi (art. 4).
Obbligo a contrarre e limiti di assunzione del rischio
Le compagnie di assicurazione sono obbligate a offrire copertura (art. 1, co. 107, L. 213/2023), ma possono fissare un limite massimo di rischio che intendono assumere.
Se tale limite viene raggiunto, le imprese assicuratrici potranno sospendere la stipula di nuove polizze su tutto il territorio nazionale
(art. 5).
Scoperti e massimali di copertura
Parte del danno a carico dell’assicurato: opera come segue:
per polizze fino a 30 milioni di euro, il massimo scoperto a carico dell’assicurato è il 15% del danno;
per importi superiori a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (fatturato oltre 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti), la percentuale dello scoperto è liberamente negoziabile tra le parti (art. 6).
Limiti massimi di indennizzo: opera come segue (art. 7):
fino a 1 milione di euro: il massimale coincide con la somma assicurata.
da 1 a 30 milioni di euro: il massimale copre fino al 70% della somma assicurata.
oltre 30 milioni di euro e per le grandi imprese: il massimale è stabilito dalla libera negoziazione tra assicurato e compagnia .
Adeguamento dei contratti assicurativi
Le imprese assicuratrici devono aggiornare entro 30 giorni i testi delle polizze per conformarsi al decreto. Per i contratti già in essere, l’adeguamento avverrà al primo rinnovo utile o alla prossima scadenza del pagamento del premio.
Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti