IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI

Pesaro,  03 dicembre 2024

CIRCOLARE n. 23/2024

 

IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI

 

  • 2, 3, 13 e 19-bis1, DPR n. 633/72
  • 51, comma 3, 54, comma 5 e 108, comma 2, TUIR
  • 5, 5-bis, D.Lgs. n. 446/97
  • DM 11.2008
  • 1, comma 1, DL n. 5/2023
  • A 1, comma 16, Legge n. 213/2023

 

Come di consueto, in occasione delle festività natalizie, si riepiloga il trattamento fiscale degli omaggi a clienti / dipendenti, per il quale è necessario distinguere anche la tipologia del bene (oggetto o meno dell’attività), fermo restando che per le spese classificabili “di rappresentanza” è rimasto invariato il limite di € 50:

− che consente di detrarre l’IVA e di dedurre il costo sostenuto;

− oltre il quale l’IVA è indetraibile e la deducibilità del costo è proporzionata ai ricavi / proventi dell’attività caratteristica.

Si evidenzia che per il 2024:

− per i dipendenti con figli a carico, il valore dei beni / servizi ricevuti, comprese le somme erogate / rimborsate per le utenze di acqua / elettricità / gas, dal datore di lavoro, non concorre al reddito imponibile nel limite di € 2.000;

− per i dipendenti senza figli a carico, la soglia di non imponibilità del valore dei beni / servizi ricevuti è pari a € 1.000

 

Per individuare il trattamento fiscale (IVA / IRPEF / IRES / IRAP) applicabile agli omaggi è innanzitutto necessario differenziare a seconda:

  • della tipologia dei beni ceduti gratuitamente (oggetto o meno dell’attività esercitata);
  • della tipologia del destinatario dell’omaggio (clienti / dipendenti).

TRATTAMENTO IVA – IMPRESE

Ai sensi dell’art. 19-bis1, lett. h), DPR n. 633/72, l’IVA relativa all’acquisto dei beni regalati è detraibile se gli stessi sono:

  • classificabili quali spese di rappresentanza, così come definite ai fini delle imposte dirette;

•  di costo unitario non superiore a € 50.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.7.2009, n. 34/E, richiamando l’art. 1, DM 19.11.2008, sono considerate “di rappresentanza”:

“le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.

In particolare, l’inerenza delle spese di rappresentanza sussiste a condizione che le stesse siano:

•  sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;

  • ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;
  • coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del

Considerato che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono cessioni gratuite, ai fini IVA risulta applicabile anche l’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non configura cessione di beni rilevante ai fini IVA la cessione gratuita:

•  di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50;

  • di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto / importazione, la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19.
IVA indetraibile
Costo unitario

superiore a € 50

Dal combinato disposto dei citati artt. 2 e 19-bis1, la situazione è così sintetizzabile.

 

 

Cessione

IRRILEVANTE

ai fini IVA

(fuori campo IVA)

IVA detraibile

 

 

 

La cessione gratuita a clienti di beni non oggetto dell’attività dell’impresa risulta, pertanto, sempre irrilevante ai fini IVA, a prescindere dall’ammontare del relativo costo unitario.

NB Da quanto sopra consegue che, all’atto della consegna dell’omaggio, ai fini IVA, non è

richiesta l’emissione di alcun documento fiscale (fattura, documento commerciale).

È tuttavia opportuno emettere un ddt (con causale “omaggio”) o un documento analogo (buono di consegna), al fine di provare l’inerenza della spesa con l’attività esercitata e la natura di spesa di rappresentanza.

Considerata la tipologia degli “omaggi” tipici del periodo natalizio, al fine di verificare il superamento o meno del limite di € 50 e la detraibilità dell’imposta merita rammentare quanto segue:

 

 

Acquisto confezioni di beni

Se l’omaggio è rappresentato da più beni costituenti un’unica confezione (ad esempio, cesto regalo) è necessario considerare il costo dell’intera confezione e non quello dei singoli componenti.

È quindi indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di un cesto di costo superiore a € 50

ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite.

 

Acquisto alimenti e bevande

La detrazione dell’IVA è riconosciuta anche se i beni regalati sono costituiti da

alimenti e bevande (spumante, panettone, torrone, ecc.), a condizione che:

•  il costo unitario sia non superiore a € 50;

•  la cessione sia spesa di rappresentanza a cui è applicabile la citata lett. h).

In tal caso, come chiarito dall’Agenzia nella Circolare 19.6.2002, n. 54/E non opera

l’indetraibilità IVA di cui alla lett. f) dell’art. 19-bis1 (acquisto di alimenti e bevande).

 

Esempio 1 La Alfa srl il 2.12.2024 ha acquistato 30 cesti natalizi per i propri clienti “storici”, ciascuno composto da 1 bottiglia di spumante del costo di € 15 e da 1 panettone del costo di € 28. Poiché il costo complessivo del cesto è pari a € 43 (inferiore a € 50), l’IVA a credito è

detraibile e la consegna ai clienti di detti cesti non configura una cessione ai fini IVA.

 

Esempio 2 La Beta srl il 3.12.2024 ha acquistato 30 cesti natalizi per i propri clienti “storici”, ciascuno composto da 1 bottiglia di spumante del costo di € 35 e da 1 panettone del costo di € 25. Poiché il costo del cesto è pari a € 60, superiore al limite di € 50, l’IVA a credito è

indetraibile e la consegna ai clienti dei cesti non configura una cessione ai fini IVA.

TRATTAMENTO IVA – LAVORATORI AUTONOMI

Quanto sopra esposto con riferimento alle imprese trova applicazione anche per gli omaggi, che costituiscono “spese di rappresentanza”, effettuati da lavoratori autonomi, considerato che, come specificato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 34/E, i criteri per individuare le spese di rappresentanza contenuti nel DM 19.11.2008 sono applicabili anche ai lavoratori autonomi.

TRATTAMENTO IRPEF / IRES

L’art. 108, comma 2, TUIR dispone che le spese di rappresentanza sono deducibili:

  • integralmente nell’anno di sostenimento, se di valore unitario non superiore a € 50;
  • se di valore unitario pari o superiore a € 50, nel limite massimo risultante dall’applicazione della percentuale fissata in base all’ammontare dei ricavi / proventi, come di seguito

 

Soggetti Deducibilità omaggi
 

 

 

 

 

Impresa

•  integrale, se di valore unitario non superiore a € 50 (*)

•  se di valore unitario superiore a € 50, nell’anno di sostenimento nel limite dell’importo massimo annuo ottenuto applicando ai ricavi / proventi della gestione caratteristica (voci A.1 / A.5 di Conto economico) le seguenti percentuali.

Ricavi / proventi gestione caratteristica  Importo massimo deducibile

Fino a € 10 milioni                                                               1,5%

Per la parte eccedente € 10 milioni                                      0,6%

e fino a € 50 milioni

Per la parte eccedente € 50 milioni                                      0,4%

Lavoratore autonomo Nel limite dell’1% dei compensi incassati nell’anno, a prescindere dal valore unitario.

 

Imprese in contabilità semplificata

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E, le imprese in contabilità semplificata per cassa” possono dedurre le spese di rappresentanza nel rispetto delle limitazioni di cui al citato art. 108, comma 2, nel periodo d’imposta di pagamento delle stesse, ovvero, in caso di adozione del criterio “registrato = pagato” di cui all’art. 18, comma 5, DPR n. 600/73, di annotazione nel registro IVA acquisti.

TRATTAMENTO IRAP

Il trattamento dei costi sostenuti per l’acquisto di beni non oggetto dell’attività destinati ad omaggio per i clienti è differenziato a seconda del metodo (“da bilancio” o “fiscale”) utilizzato. In particolare in caso di applicazione del:

  • metodo da bilancio ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97, le spese in esame rientrano nella voce B.14 di Conto economico e pertanto sono interamente deducibili ai fini IRAP;
  • metodo fiscale ex 5-bis, D.Lgs. n. 446/97, le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e pertanto risultano indeducibili ai fini IRAP.

Come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.10.2008, n. 60/E, per individuare i “costi per servizi” di cui all’art. 5-bis non va fatto riferimento alla voce B.7 (costi per servizi) o B.14 (oneri diversi di gestione), bensì ai servizi identificati dal DM 17.1.92.

Lavoratori autonomi (studi associati)

L’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 446/97, dispone che la base imponibile IRAP è pari alla

“differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti all’attività esercitata … esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi”.

Conseguentemente, i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati ai clienti sono deducibili ai fini IRAP nel limite dell’1% dei compensi percepiti nell’anno.

TRATTAMENTO IVA

 

La cessione / erogazione gratuita di beni / servizi a favore dei dipendenti non può essere considerata spesa di rappresentanza, in quanto, come chiarito dall’Agenzia nella citata Circolare n. 34/E, non si configura la finalità promozionale.

Di conseguenza l’IVA relativa ai beni destinati ai dipendenti è indetraibile per mancanza di inerenza con l’esercizio dell’impresa, arte o professione ex art. 19, comma 1, DPR n. 633/72, a prescindere dall’ammontare del costo. In applicazione dell’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, tale indetraibilità comporta che la successiva cessione (gratuita) è esclusa da IVA.

 

TRATTAMENTO IRPEF / IRES

Deducibilità da parte del datore di lavoro

Ai sensi dell’art. 95, comma 1, TUIR sono ricomprese fra le spese per prestazioni di lavoro deducibili anche quelle sostenute in denaro / natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.

Per i lavoratori autonomi il costo degli omaggi destinati ai dipendenti è deducibile ai sensi dell’art. 54, comma 1, TUIR, avente una portata applicativa analoga a quella del citato art. 95

 

Tassazione in capo ai dipendenti

Ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.10.2008, n. 59/E, al fine di verificare la tassazione in capo ai dipendenti delle erogazioni liberali concesse in occasione di festività, è necessario distinguere a seconda che le stesse siano in denaro ovvero in natura.

Sul punto vanno considerate le modifiche apportate alla disciplina “ordinaria” ad opera della Legge n. 213/2023, Finanziaria 2024 (art. 1, comma 16), ossia:

  • l’aumento a € 000 della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a favore dei dipendenti con figli a carico.

Il predetto limite di € 2.000 è riconosciuto:

 

  • non solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente ma anche ai titolari di redditi assimilati a quelli dil lavoro dipendente;
  • anche con riferimento alle somme erogate / rimborsate dal datore di lavoro per le spese relative alle utenze domestiche di acqua / elettricità / gas dei dipendenti;
  • con riferimento alle somme erogate / rimborsate dal datore di lavoro per le spese relative all’affitto ovvero per gli interessi sul mutuo prima casa;
  • in misura intera (senza riproporzionamento) a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia a carico di Ciò anche se il genitore non fruisce della detrazione

IRPEF per figli a carico;

  • per i lavoratori dipendenti che non hanno figli a carico, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei beni e servizi ricevuti dal datore di lavoro è limitata a € 000, senza la possibilità di includere le somme erogate / rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua / elettricità / gas.

In merito va altresì evidenziato che:

  • il superamento del predetto limite comporta l’assoggettamento a tassazione dell’intero importo corrispondente alle erogazioni liberali riconosciute al dipendente;
  • il “buono acquisto” si considera percepito dal dipendente, e quindi assume rilevanza ai fini in esame, alla data in cui entra nella disponibilità del lavoratore a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo”;
  • il d. “bonus carburante” previsto dall’art. 1, comma 1, DL n. 5/2023, c.d. “Decreto Trasparenza” (nel limite massimo di € 200), è stato prorogato nel 2024 e rappresenta un’agevolazione ulteriore e autonoma rispetto alle erogazioni liberali in esame. Il relativo valore, pertanto, non va considerato per la verifica del superamento o meno del limite di € 1.000 / 2.000.

 

Erogazioni liberali Trattamento fiscale 2024
 

 

In denaro

Concorrono sempre (a prescindere dall’ammontare) alla formazione del reddito del dipendente e quindi sono assoggettate a tassazione.

 

Fanno eccezione le somme erogate / rimborsate per le spese relative                                alle utenze domestiche, “equiparate” alle erogazioni in natura per i lavoratori con figli a carico (nel limite di € 2.000).

 

 

In natura

(beni o servizi)

Se di importo:

non superiore a € 1.000 / 2.000 non concorrono alla formazione del reddito;

superiore a € 1.000 / 2.000 concorrono per l’intero ammontare alla

formazione del reddito del dipendente (non solo per la quota eccedente).

Per la verifica del superamento del limite vanno considerate anche le analoghe erogazioni riconosciute durante l’anno.

 

 

Così, ad esempio, una strenna natalizia del valore di € 250 (in assenza di altre erogazioni liberali) è deducibile per il datore di lavoro e non concorre alla formazione del reddito del dipendente.

Se nello stesso anno, a tutti i dipendenti, oltre alla strenna natalizia (€ 250), è stato donato un bene del valore di € 1.000 per l’anniversario della fondazione dell’azienda e ai dipendenti con figli a carico sono state rimborsate le spese per le utenze per € 700, ai dipendenti senza figli a carico va imputato un reddito di € 1.250 (250 + 1.000 > 1.000) e a quelli con figli a carico non va imputato alcun importo imponibile (250 + 1.000 + 700 < 2.000).

 

 

 

NB Come chiarito dall’Agenzia nella Circolare 15.6.2016, n. 28/E, sono erogazioni liberali in natura anche le erogazioni di beni / prestazioni che il datore di lavoro effettua mediante i

c.d. “voucher” (cartacei o elettronici).

TRATTAMENTO IRAP

Come accennato, le spese per gli acquisti di omaggi da destinare ai dipendenti rientrano nei “costi del personale” che, ai sensi dei citati artt. 5 e 5-bis, non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, anche se contabilizzati in voci diverse dalla B.9 di Conto economico.

Di conseguenza, le spese in esame sono indeducibili ai fini IRAP indipendentemente dalla qualifica del datore di lavoro (srl, spa, snc, ecc.). Va tuttavia evidenziato che:

  • detti costi potrebbero risultare deducibili ai fini IRAP per effetto dell’applicazione della deduzione per il costo del personale dipendente a tempo indeterminato ex art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/97;
  • per i soggetti che determinano la base imponibile IRAP con il metodo da bilancio, si potrebbe porre la questione in merito alla possibilità di classificare “costi del personale” le spese in

Privilegiando la classificazione per natura, tali spese potrebbero risultare deducibili essendo ricomprese nella voce B.14 e non funzionali allo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente.

Lavoratori autonomi (studi associati)

Come già evidenziato, ai sensi del citato art. 8, comma 1, i lavoratori autonomi determinano la base imponibile IRAP come “differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti all’attività esercitata … esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

I costi sostenuti per l’acquisto di beni non oggetto dell’attività destinati ad omaggio per i dipendenti sono quindi indeducibili ai fini IRAP. Tuttavia, come sopra esaminato, tali spese potrebbero risultare deducibili per effetto della predetta deduzione per il costo del personale dipendente a tempo indeterminato.

TRATTAMENTO IVA

Il citato DM 19.11.2008 non differenzia tra “beni oggetto” e “beni non oggetto” dell’attività e quindi possono essere “di rappresentanza” le spese sostenute sia per gli uni che per gli altri beni. La predetta differenziazione assume rilevanza ai fini IVA in quanto ai sensi del citato art. 2, comma 2, n. 4), la cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è rilevante ai fini IVA a prescindere dal relativo valore, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta. Non rileva quindi il valore del bene (superiore o meno a € 50). Di conseguenza:

  • indipendentemente dal fatto che la spesa possa o meno essere qualificata “di rappresentanza”, l’impresa può scegliere di non detrarre l’IVA a credito dell’acquisto dei beni oggetto dell’attività, al fine di non assoggettare ad IVA la relativa cessione gratuita;

 

  • se la spesa per il bene oggetto dell’attività che si intende regalare è qualificata “di rappresentanza”:

– l’IVA a credito è detraibile solo per i beni di costo unitario non superiore a € 50

  • la cessione dei beni è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore degli stessi ai

sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4), fermo restando che la cessione gratuita è esclusa da IVA se

non è stata detratta l’IVA sull’acquisto;

  • se la spesa relativa al bene oggetto dell’attività che si intende regalare non può essere qualificata di rappresentanza”, l’IVA a credito è detraibile e la cessione gratuita è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore del bene, ferma restando la possibilità di “rinunciare” alla detrazione per escludere dall’IVA la cessione gratuita.

Cessione gratuita rilevante ai fini IVA

In presenza di una cessione gratuita rilevante ai fini IVA:

  • la base imponibile IVA è costituita, ai sensi dell’art. 13, DPR 633/72, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
  • la rivalsa dell’IVA non è obbligatoria, ai sensi dell’art. 18, DPR 633/72. Generalmente, in relazione agli omaggi la rivalsa dell’IVA non è operata e pertanto l’imposta rimane a carico del cedente, costituendo per quest’ultimo un costo indeducibile ai sensi dell’art. 99, comma 1, TUIR.

In assenza di rivalsa, l’operazione può essere documentata utilizzando una delle seguenti soluzioni:

  • tenuta del registro degli omaggi, sul quale annotare l’ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota;
  • emissione di una fattura con applicazione dell’IVA, senza addebitare la stessa al cliente,specificando che trattasi di “omaggio senza rivalsa dell’IVA ex 18, DPR n. 633/72”;
  • emissione di un’autofattura, con indicazione del valore dei beni (prezzo di acquisto / di costo), aliquota e imposta, singola per ogni cessione (“autofattura immediata”) ovvero mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese (“autofattura differita”). A tal fine è utilizzabile il Tipo documento TD27”, indicando i dati del cedente / prestatore sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” che nella sezione “Dati del cessionario/committente”) ed annotando la stessa soltanto nel registro delle fatture emesse.

L’emissione del ddt, necessaria per la fattura differita, è consigliabile anche in caso di autofattura immediata al fine di identificare il destinatario e provare l’inerenza con l’attività dell’impresa.

 

NB Con la Risposta di consulenza giuridica 14.2.2022, n. 3 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le predette possibilità di documentazione sono “pienamente valide per i rapporti tra soggetti passivi d’imposta” mentre non risultano sempre applicabili per i commercianti al minuto in quanto, le modifiche apportate all’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015 ad opera dell’art. 1, comma 1109, lett. a), Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021)

“nella sostanza impongono che al completamento dell’operazione (cessione del bene / prestazione del servizio), anche qualora non vi sia un esborso di denaro, al cessionario / committente venga necessariamente rilasciato un documento commerciale (con l’eventuale importo non riscosso) o una fattura, non risultando ammissibili alternative”.

Per i commercianti soggetti all’obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi con RT non è pertanto possibile utilizzabile il registro degli omaggi.

 

TRATTAMENTO IRPEF / IRES

Ai fini delle imposte dirette, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri del citato DM 19.11.2008, senza distinzioni, come evidenziato, tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.

Sono quindi applicabili le regole sopra illustrate con riferimento agli omaggi destinati ai clienti di beni non oggetto dell’attività.

TRATTAMENTO IRAP

Ai fini IRAP, per i costi sostenuti per l’acquisto di beni oggetto dell’attività destinati ad omaggio per i clienti, valgono le considerazioni sopra illustrate con riferimento ai beni non oggetto dell’attività destinati ad essere omaggiati a clienti. Tali costi sono quindi deducibili per i soggetti che applicano il metodo da bilancio e indeducibili per chi applica il metodo fiscale.

TRATTAMENTO IVA

Gli omaggi ai dipendenti di beni oggetto dell’attività dell’impresa non configurano spese di rappresentanza e pertanto la relativa IVA è detraibile e la cessione gratuita va assoggettata ad IVA ai sensi del n. 4) del citato art. 2, senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari.

 

NB Come per gli omaggi ai clienti, il datore di lavoro può scegliere di non detrarre l’IVA per

l’acquisto di detti beni, per non assoggettare ad IVA la relativa cessione gratuita.

 

TRATTAMENTO IRPEF / IRES

Deducibilità da parte del datore di lavoro

Il citato art. 95, comma 1, fa riferimento alle liberalità a favore dei lavoratorisenza differenziare tra beni oggetto e non oggetto dell’attività. Da ciò consegue che anche quando l’omaggio ai dipendenti è un bene oggetto dell’attività, la relativa spesa è deducibile come spesa per prestazioni di lavoro.

Tassazione in capo ai dipendenti

Anche per la tassazione in capo ai dipendenti è applicabile quanto illustrato per i beni non oggetto dell’attività, da tassare / non tassare in base all’ammontare annuo superiore o meno al limite fissato per il 2024, a seconda dei casi, a € 1.000 / 2.000.

TRATTAMENTO IRAP

Analogamente a quanto esposto con riferimento ai beni non rientranti nell’attività dell’impresa, i costi sostenuti per gli omaggi ai dipendenti dovrebbero rientrare nei “costi del personale” e pertanto essere indeducibili ai fini IRAP. Tuttavia gli stessi potrebbero risultare deducibili applicando la predetta deduzione del costo del personale dipendente a tempo indeterminato.

 

IMPRESA
Destinatari omaggi IVA IRPEF / IRES  

IRAP

Detrazione IVA a credito Cessione gratuita Deducibilità spesa
 

 

Clienti

SI se

costo unitario ≤ € 50

(anche alimenti e bevande)

 

Esclusa

da IVA

integrale nell’esercizio se

valore unitario ≤ € 50

deducibile nel limite annuo

(1,5% – 0,6% e 0,4% dei

ricavi / proventi)

deducibili se

metodo da bilancio

indeducibili se

metodo fiscale

NO se

costo unitario > 50

 

Dipendenti

NO

(mancanza di inerenza)

Esclusa

da IVA

integrale nell’esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)  

indeducibili (*)

 

 

LAVORATORE AUTONOMO
Destinatari omaggi IVA IRPEF  

IRAP

Detrazione IVA a credito Cessione gratuita Deducibilità spesa
 

 

Clienti

SI se

costo unitario ≤ € 50

(anche alimenti e bevande)

 

Esclusa

da IVA

 

nel limite dell’1% dei compensi incassati nell’anno

deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nell’anno
NO se

costo unitario > 50

 

Dipendenti

NO

(mancanza di inerenza)

Esclusa

da IVA

integrale nell’esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)  

indeducibili (*)

 

Destinatari omaggi IVA IRPEF / IRES  

IRAP

Detrazione IVA a credito Cessione gratuita Deducibilità spesa
 

 

Clienti

 

SI  se  spesa  non  di

rappresentanza

SI (**) ma solo se costo unitario ≤ € 50 se spesa rappresentanza

 

 

 

Imponibile IVA (**)

integrale nell’esercizio se

valore unitario ≤ € 50

deducibile nel limite annuo (1,5% – 0,6% e 0,4% dei ricavi / proventi)

deducibili se

metodo da bilancio

indeducibili se

metodo fiscale

 

Dipendenti

integrale nell’esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)  

indeducibili (*)

(*) Salvo la deducibilità per effetto della specifica deduzione per il personale dipendente a tempo indeterminato ex art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/97.

(**) Salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita.

 

Con riferimento alla pratica di omaggiare buoni acquisto utilizzabili in un determinato punto vendita o gruppo di negozi convenzionati (tra la casistica in esame si ritiene che possono essere ricomprese anche le c.d. “smart box”), il trattamento applicabile è così sintetizzabile.

TRATTAMENTO IVA

La disciplina IVA applicabile ai c.d. “voucher” (buoni-corrispettivo) è contenuta negli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater, DPR n. 633/72 che individua 2 tipologie di buono (su supporto fisico / in formato elettronico): il buono monouso e il buono multiuso, la cui definizione è collegata alla conoscenza o meno della disciplina IVA applicabile alla cessione / prestazione cui il buono dà diritto.

 

Buono-corrispettivo Descrizione
 

Monouso

Al momento dell’emissione è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione / prestazione a cui lo stesso dà diritto (ad esempio, buono per acquisto di un capo di abbigliamento presso un determinato punto vendita).
 

Multiuso

Al momento dell’emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA della cessione / prestazione a cui lo stesso dà diritto (ad esempio, buono per acquisto di beni in un supermercato).

 

La differenza tra le due tipologie di buoni si riflette sull’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione, in quanto, per i primi risulta “anticipata” al momento di emissione, mentre per i secondi si realizza all’atto dell’utilizzo.

Ciò comporta che:

  • il buono-corrispettivo monouso consente di applicare (già) al momento dell’emissione il trattamento IVA della cessione / prestazione a cui il buono dà diritto, con conseguente assoggettamento ad IVA;
  • con il buono-corrispettivo multiuso, non essendo noti i suddetti elementi, è necessario attendere il momento di utilizzo del Conseguentemente, l’emissione del buono non è assoggettata ad IVA. L’imposta sarà quindi applicata nel momento di utilizzo del buono da parte del cliente / dipendente per l’acquisto del bene / servizio.

TRATTAMENTO IRPEF / IRES

Si ritiene che il trattamento del costo sostenuto dall’impresa / datore di lavoro per l’acquisto dei buoni da omaggiare a clienti / dipendenti debba essere individuato sulla base di quanto sopra illustrato con riferimento ai costi sostenuti per i beni non oggetto dell’attività.

Tassazione in capo ai dipendenti

Come sopra evidenziato, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 51, TUIR, sono da considerare erogazioni liberali in natura a favore dei dipendenti anche le erogazioni di beni, prestazioni, opere e servizi che il datore di lavoro effettua mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Conseguentemente, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 28/E, il buono acquisto / voucher che il datore di lavoro regala al dipendente non configura reddito tassabile per quest’ultimo nel rispetto del predetto limite di € 1.000 / 2.000.

TRATTAMENTO IVA

Ai contribuenti minimi / forfetari non è consentito operare la detrazione dell’IVA sugli acquisti.

TRATTAMENTO IRPEF

contribuenti minimi

Nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E, dopo aver evidenziato che ai contribuenti minimi non sono applicabili “le specifiche norme del TUIR che limitano la deducibilità di taluni costi”, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che

“anche le spese per omaggi … potranno essere portate in deduzione per l’intero importo pagato sempreché la stretta inerenza delle stesse all’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi”.

Successivamente, nella Circolare 13.7.2009, n. 34/E, la stessa Agenzia ha precisato che:

  • la deducibilità integrale riconosciuta nella citata Circolare n. 7/E riguarda esclusivamente le spese per omaggi di valore unitario non superiore a € 50;
  • le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti previsti dal comma 2 del citato 108.

Contribuenti forfetari

Considerato che il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi / compensi lo specifico coefficiente di redditività previsto in base al settore di attività, le spese / oneri sostenuti (fatta eccezione per i contributi previdenziali) non assumono rilevanza.

 

Il buffet / pranzo / cena organizzati dall’impresa / datore di lavoro per lo scambio degli auguri costituiscono una prestazione di servizi gratuita e non rientrano quindi nelle cessioni gratuite di beni sopra analizzate.

In merito, nella citata Circolare n. 34/E, l’Agenzia ha specificato che le spese per feste e ricevimenti in occasione di ricorrenze aziendali e festività costituiscono spese di rappresentanza se all’evento non sono presenti esclusivamente i dipendenti.

Quindi, la spesa sostenuta dal datore di lavoro per il buffet / pranzo / cena di Natale organizzati:

  • esclusivamente per i dipendenti, non potendo essere considerata “di rappresentanza” dovrebbe costituire una liberalità a favore dei dipendenti per la quale è previsto il seguente
IVA Indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che, come sopra

evidenziato, non possiede il requisito dell’inerenza con l’esercizio dell’impresa.

 

IRPEF IRES

Costo deducibile nel limite del:

75% della spesa sostenuta, come previsto per le spese di albergo e ristorante;

5‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente

risultante dalla dichiarazione dei redditi ex art. 100, comma 1, TUIR.

 

IRAP

Costo indeducibile in quanto “costo del personale”. Come sopra evidenziato, tale costo potrebbe risultare deducibile applicando la deduzione per il costo del personale dipendente a tempo indeterminato ex art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/97;
  • (anche) con soggetti terzi rispetto all’impresa (clienti, istituzioni, ecc.), è considerata spesa di rappresentanza e risulta pertanto applicabile il seguente trattamento.

 

IVA Indetraibile.
IRPEF IRES Deducibile il 75% della spesa sostenuta, nel limite massimo annuale

parametrato ai ricavi / proventi della gestione caratteristica (1,5% – 0,6% – 0,4%).

IRAP • Costo deducibile per i soggetti che applicano il metodo da bilancio;

• costo indeducibile per i soggetti che applicano il metodo fiscale.