LA POSSIBILE PROROGA DEL 2^ ACCONTO PER LE PARTITE IVA ED ALTRE NOVITA’
LA POSSIBILE PROROGA DEL 2^ ACCONTO PER LE PARTITE IVA ED ALTRE NOVITA’
|
|
Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha avanzato una nuova proposta di riformulazione del cd. “emendamento Romeo”, correlato alla conversione in legge del DL 155/2024 (“Decreto fiscale”), collegato alla legge di bilancio 2025.
Esso prevede la possibilità per i titolari di partita IVA di rateizzare, nel periodo da gennaio a maggio 2025 (5 rate di pari importo), la seconda o unica rata degli acconti d’imposta 2024. La possibilità di rateizzazione sarebbe riservata ai soggetti con un fatturato che non superi €. 170.000 e non dovrebbe riguardare i contributi previdenziali.
Il differimento della seconda rata dell’acconto 2024In particolare il MEF ha analizzato due possibilità: il differimento per tutti i contribuenti della scadenza del 2° acconto delle imposte sui redditi al 16/01/2025 (in luogo del prossimo 2/12/2024), con possibilità di rateizzazione fino a giugno. La seconda possibilità (cioè quella che pare attualmente accolta) ricalca quanto avvenuto l’anno scorso, prevedendo la posticipazione dell’acconto al 16/01/2025, con possibile rateizzo fino a maggio, ma limitata alle sole partite Iva con ricavi/compensi fino a €. 170.000. Resta il fatto che inserimento in un testo di legge ufficiale dovrebbe cadere successivamente al termine per il versamento dell’acconto (a meno dell’emanazione di un apposito decreto legge, che, tuttavia, non risulta essere stato considerato dal Governo), con la conseguenza che il testo di legge potrebbe prevedere delle specifiche disposizioni per i soggetti che si sono “affidati” sulla possibilità di differire il versamento.
Altre possibili novitàTra le altre novità di maggiore interesse che potrebbero essere breve inserite in emendamenti ad hoc, si ricorda:
Rottamazione delle cartelle di pagamento: che sarebbe estesa ai carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, con la possibilità di rateizzare in un massimo di 18 rate Transizione 5.0: il MEF intende potenziare le agevolazioni fiscali per gli investimenti in innovazione e riduzione dei consumi energetici, estendendo il credito d’imposta e semplificando le procedure di calcolo. Più incerta appare, infine, la possibilità di riduzione del canone Rai da €. 90 ad €. 70.
|
|
Scadenze 30/11/2024
Come per gli anni passati il 30.11 (quest’anno 2.12 poiché il 30.11 cade di sabato) si appresta a essere una data colma di scadenze fiscali: secondi acconti delle imposte, LIPE del 3° trimestre 2024, imposta di bollo sulle fatture emesse nel 1°, 2° e 3° trimestre se sotto determinate soglie. Tuttavia, a differenza dell’anno scorso le dichiarazioni al posto del 30.11 sono già state inviate entro lo scorso 31.10. Per quanto riguarda l’imposta di bollo si ricorda che, con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’art. 6 D.M. 17.06.2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento. L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando “SI” nel campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica. Al 2.12.2024 devono provvedere a versarla coloro che nel 1° e nel 2° trimestre 2024 non hanno superato la soglia di 5.000 euro (modifica rispetto al precedente limite di 250 euro, apportata dall’art. 3, c. 4 D.L. 73/2022), unitamente all’imposta di bollo del 3° trimestre 2024 a prescindere dall’importo. Il 4° trimestre invece andrà poi versato entro il 28.02.2025. I codici tributo sono: – 1° trimestre: codice tributo 2521, anno 2024; – 2° trimestre: codice tributo 2522, anno 2024; – 3° trimestre: codice tributo 2523, anno 2024. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” / Fatture elettroniche / Pagamento imposta di bollo, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B)per ciascuno dei 3 trimestri. I contribuenti possono indicare l’importo “suggerito” dall’Agenzia o modificarlo se lo ritengono errato (e quindi giustificarlo in caso di controllo). Il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato: – con pagamento diretto sul conto corrente indicato; – attraverso il modello F24. Medesima scadenza è prevista per inviare le LIPE del 3° trimestre 2024: è possibile che sia l’ultimo invio dell’anno 2024 delle liquidazioni periodiche, se si opta per inviare l’ultimo trimestre direttamente in dichiarazione annuale Iva.
Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. |