IL CREDITO D’IMPOSTA “INDUSTRIA 4.0” 2025

Pesaro,  17 dicembre 2024

CIRCOLARE n. 24/2024

 

 

IL CREDITO D’IMPOSTA “INDUSTRIA 4.0” 2025

 

RIFERIMENTI

·         Art. 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, Legge n. 178/2020

 

IN SINTESI

Per gli investimenti effettuati nel 2025 (ovvero prenotati entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.6.2026) è riconosciuto il credito d’imposta “Industria 4.0” nella misura:

− del 20% per i beni materiali;

− del 10% per i beni immateriali.

Merita evidenziare che per gli investimenti in beni immateriali, in presenza di una “prenotazione” (con effettuazione dell’ordine e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo) entro il 31.12.2024 è possibile fruire del credito d’imposta nella maggior misura del 15%.

 

Anche per gli investimenti in beni strumentali materiali / immateriali nuovi Industria 4.0effettuati nel 2025 le imprese possono usufruire del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 1056 a 1058-ter, Legge n. 178/2020.

 

NB Per i beni materiali / immateriali “generici” per i quali spettava il credito d’imposta ex art. 1, comma 1055, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) nella misura del 6% l’agevolazione si è esaurita con gli investimenti prenotatientro il 31.12.2022 ed effettuati entro il 30.11.2023.

Con riferimento ai beni materiali nuovi Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell’importo e del periodo di effettuazione dell’investimento.

 

 

 

 

Importo investimento

Beni materiali nuovi Industria 4.0Tabella A
Investimento 16.11.2020 31.12.2021

(o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)

comma 1056

Investimento 1.1.2022 31.12.2022

(o entro 30.11.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)

comma 1057

Investimento 1.1.2023 31.12.2025

(o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025)

comma 1057-bis

Fino a € 2.500.000 50% 40% 20%
Superiore a

€ 2.500.000 fino a

€ 10.000.000

 

30%

 

20%

 

10%

Superiore a

€ 10.000.000 fino a

€ 20.000.000

 

10%

 

10%

 

5% (*)

limite massimo costi complessivamente ammissibili

€ 20.000.000

limite massimo costi complessivamente ammissibili

€ 20.000.000

limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili

€ 20.000.000

(*) Per la quota superiore a 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d’imposta spetta nella misura del 5% del costo, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili di € 50 milioni.

Di conseguenza per gli investimenti:

  • effettuati entro il 12.2025; ovvero
  • prenotati” entro il 12.2025, con accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento

di un acconto almeno pari al 20% del costo, effettuati entro il 30.6.2026;

è riconosciuto il credito d’imposta nella misura del 20% (fino a € 2,5 milioni) / 10% – 5%.

Si rammenta che per individuare il periodo di effettuazione dell’investimento, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E, va fatto riferimento al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di “acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà. Inoltre:

  • per i beni in leasing rileva:
    • la data di consegna, ossia il momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario;

ovvero

  • qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, il momento della

dichiarazione di esito positivo del collaudo.

 

Non assume rilevanza la data del riscatto;

  • per i beni realizzati in economia vanno considerati i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza;
  • se l’investimento è realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base al principio di competenza i costi si considerano sostenuti dal committente:
    • alla data di ultimazione dei lavori;
    • in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l’opera / porzione dell’opera è

verificata ed accettata dal committente.

In particolare possono fruire dell’agevolazione i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base ai SAL, a prescindere dalla durata infrannuale / ultrannuale del contratto.

Merita evidenziare che, come recentemente chiarito dalla stessa Agenzia, il credito d’imposta in esame non spetta:

  • per un bene acquisito tramite un contratto di “rent to buy”, ancorché sia previsto l’obbligo di acquistare il bene da parte del La non spettanza del beneficio è collegata al fatto che i “beni risultano – al momento del loro acquisto – già utilizzati a titolo diverso … in base al

… contratto di «rent to buy» e, pertanto, sono privi dell’imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d’investimento” (Risposta 10.10.2024, n. 198);

  • per l’acquisto di un bene in precedenza utilizzato dall’impresa in base ad un contratto di comodato. In particolare, nel caso esaminato dall’Agenzia, il comodato si è protratto per “più di due anni”; tale periodo non può essere assimilato ad un “periodo di prova” ed è pertanto rilevante ai fini dell’individuazione del requisito della novità del bene

Relativamente ai beni immateriali nuovi Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, per effetto di quanto disposto dai commi 1058, 1058-bis e 1058-ter dell’art. 1, Legge n. 178/2020 nonché dall’art. 21, DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, la misura del credito d’imposta, a seconda del periodo di effettuazione dell’investimento, risulta modulata come di seguito evidenziato.

 

Beni immateriali nuovi Industria 4.0Tabella B
Investimento 16.11.2020 –

31.12.2021

 

 

 

 

 

comma 1058

Investimento 1.1.2022 –

31.12.2022

(o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro

31.12.2022)

comma 1058 e art. 21, DL 50/22

Investimento 1.1.2023 –

31.12.2023

(o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro

31.12.2023)

comma 1058

Investimento 1.1.2024 –

31.12.2024

(o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro

31.12.2024)

comma 1058-bis

Investimento 1.1.2025 –

31.12.2025

(o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro

31.12.2025)

comma 1058-ter

20% 50% 20% 15% 10%
limite massimo costi ammissibili

€ 1.000.000

limite massimo costi ammissibili

€ 1.000.000

limite massimo costi ammissibili

€ 1.000.000

limite massimo costi ammissibili

€ 1.000.000

limite massimo costi ammissibili

€ 1.000.000

Di conseguenza per gli investimenti:

  • effettuati dall’1.1 al 12.2025; ovvero
  • prenotatientro il 12.2025, con accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento

di un acconto almeno pari al 20% del costo, effettuati entro il 30.6.2026; è riconosciuto il credito d’imposta nella misura del 10%.

 

NB Si rammenta che il 31.12.2024 scade il termine per effettuare / prenotare” (tramite l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore e il versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo) gli investimenti al fine di beneficiare del credito d’imposta nella misura del 15% (anziché nella minor misura del 10% prevista per gli investimenti effettuati / prenotati nel 2025).

Le fatture / documenti relativi agli investimenti in esame devono riportare l’espresso richiamo alla disposizione di riferimento. A tal fine, può essere utilizzata la seguente dicitura:

Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 18.5.2022, n. 270 ha precisato che tale dicitura va riportata anche sul documento di trasporto mentre non è richiesta sul verbale di collaudo / interconnessione del bene nel presupposto che lo stesso riguarda “univocamente i beni oggetto dell’investimento”.

Inoltre, come specificato dalla stessa Agenzia nelle Risposte 5.10.2020, nn. 438 e 439  e confermato nelle Risposte 17.9.2021, nn. 602 e 603, qualora fosse necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture / documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare / regolarizzare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Merita infine evidenziare che è necessario:

  • disporre di una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere / perito industriale iscritto nel rispettivo Albo professionale (per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale / agrotecnico laureato / perito agrario laureato) ovvero un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni:
    • possiedono le caratteristiche tecniche previste;
    • sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di

Per i beni di costo unitario non superiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una

dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000;

  • inviare una comunicazione al GSE, tramite il sito Internet https://gse.it/:
    • preventiva (ex ante), nella quale indicare gli investimenti programmati nonché la presunta

ripartizione negli anni del credito d’imposta e la relativa fruizione.

In merito al termine di invio di tale comunicazione, Assonime, nella News 29.4.2024, sostiene che “in assenza di precise indicazioni, la comunicazione è preventiva quando viene inviata entro un congruo termine che decorre dal momento in cui viene effettuato l’ordine del bene strumentale 4.0”;

  • consuntiva (ex post), “aggiornata” all’atto del Anche per tale comunicazione non

è previsto uno specifico termine di invio.

L’invio della comunicazione è richiesto ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta.

Il credito d’imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 (codice tributo “6936” per i beni materiali Industria 4.0, “6937” per i beni immateriali Industria 4.0). L’utilizzo va effettuato:

  • in 3 rate di pari importo;
  • a decorrere dall’anno di interconnessione