LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO C.D. “COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2025” DOPO LA CONVERSIONE
Pesaro, 18 dicembre 2024
CIRCOLARE n. 25/2024
LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO C.D. “COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2025” DOPO LA CONVERSIONE
|
|||
RIFERIMENTI
• Artt. 1-bis, comma 2, 7-ter e 8, DL n. 155/2024
|
|||
IN SINTESI
In sede di conversione del Decreto, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2025”, oltre alle novità in materia di CPB / sanatoria 2018-2022 e alla trasfusione delle disposizioni relative al c.d. “Bonus Natale”, sono state confermate / introdotte le seguenti novità: − − precisazione che la copertura assicurativa per rischi catastrofali riferita agli specifici beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, non riguarda quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni; − incremento delle risorse stanziate a favore del credito d’imposta “Industria 4.0” |
|||
In sede di conversione del DL n. 155/2024, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2025”, sono state confermate / introdotte una serie di novità, di seguito si riportano le “altre” conferme / novità:.
ha previsto l’obbligo per le imprese, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane/ inondazioni / esondazioni.
In sede di conversione è stato previsto che l’oggetto della copertura assicurativa è riferito ai predetti beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
NB | Nell’ambito del c.d. “Decreto Milleproroghe” (non ancora pubblicato sulla G.U.) è previsto lo
slittamento del predetto obbligo dal 31.12.2024 al 31.3.2025. |
In sede di conversione, le novità previste dall’art. 2, DL n. 167/2024, relative al riconoscimento dell’indennità di € 100, c.d. “Bonus Natale” a favore dei lavoratori dipendenti, sono confluite, senza novità sostanziali, nell’art. 7-ter del Decreto in esame. In particolare:
- è stata eliminata la condizione per quale era richiesta la presenza di un coniuge a Ora infatti è richiesto che il lavoratore dipendente abbia almeno un figlio (anche nato fuori del matrimonio), riconosciuto / adottivo / affiliato o affidato, fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR;
- è stato previsto che l’indennità in esame non spetta al lavoratore dipendente coniugato / convivente di fatto il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente di fatto sia beneficiario della stessa indennità;
- è stato previsto che il lavoratore deve attestare di aver diritto all’indennità in esame indicando il
codice fiscale del coniuge / convivente di fatto e dei figli.
Resta confermato che l’indennità in esame spetta in presenza:
- di un reddito complessivo non superiore a € 000, al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, considerando anche la quota esente dei redditi dei c.d. “impatriati” (ex art. 44, comma 1, DL n. 78/2010; art. 16, D.Lgs. n. 147/2015; art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, DL n. n. 34/2019 e art. 5, D.Lgs. n. 209/2023);
- di un IRPEF lorda sul reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 49, TUIR (esclusi i redditi di pensione / assegni