ULTIME NOVITA’ 2022
Pesaro, 27 aprile 2022
CIRCOLARE n. 10/2022
ULTIME NOVITA’ 2022
IN SINTESI
- Rivalutazione terreni e partecipazioni fino al 15.11
- Obbligo di Pos dal 30.06.2022
- Forfetari: obbligo di fatturazione elettronica e non solo
- Credito beni strumentali: contabilizzazione, utilizzo e dichiarazione
- Rivalutazione terreni e partecipazioni fino al 15.11
- E’ stato prorogato al 15.11.2022 il termine per procedere alla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, posseduti al 1.01.2022. La conversione del Decreto Bollette (D.L. 17/2022) ha differito il termine originariamente previsto per il 15.06.2022. Nessuna novità per quanto riguarda l’imposta sostitutiva, che rimane al 14%.
- Obbligo di Pos dal 30.06.2022
- Dal 30.06.2022, l’esercente o professionista che non accetta i pagamenti elettronici via Pos rischia una sanzione di 30 euro, più il 4% del valore della transazione (ad esempio, 32 euro per un acquisto da 50 euro). Il Decreto Pnrr 2, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, anticipa di 6 mesi il debutto delle sanzioni (ora previsto dal 2023). ● Dal 30.06.2014 chi vende prodotti e servizi, anche professionali, è tenuto ad accettare i pagamenti tramite bancomat e carte di credito, ma non è sanzionato se non lo fa. Ora si punta a superare questo paradosso. È già stato osservato che le sanzioni saranno difficili da attuare, tranne i casi in cui il venditore è senza Pos: è il caso, ad esempio, del rifiuto motivato da problemi di connessione.
- Gli operatori che emettono carte e bancomat dovranno trasmettere i dati delle transazioni giornaliere effettuate con moneta elettronica senza operare alcuna distinzione tra operazioni verso consumatori finali o con altri operatori economici (B2B e B2C).
- Forfetari: obbligo di fatturazione elettronica e non solo
Partirà dal 1.07.2022 l’obbligo di fatturazione elettronica per forfetari e minimi. L’obbligo trascinerà anche esterometro e bollo telematico. Il tutto salvo mediazioni di temporaneo esonero per soggetti con fatturato fino a € 20.000. Obbligo di fatturazione elettronica in arrivo anche per forfetari e dintorni dal 1.07.2022: lo prevede l’art. 15 del decreto legge recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR. La novella modifica l’art. 1, c. 3 D.Lgs. 127/2015 abrogando la parte della norma che esonera dall’obbligo di fatturazione elettronica:
- i soggetti minimi (art. 27, cc. 1-2 D.L. 98/2011);
- i forfetari (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014);
- le associazioni che hanno esercitato l’opzione della L. 398/1991 con proventi commerciali non superiori a € 65.000 nell’anno precedente. Fatture verso residenti. Salvo un temporaneo esonero per soggetti con fatturato fino a € 20.000 (da verificare nel testo post conversione), per le operazioni effettuate dal prossimo luglio anche tali soggetti dovranno quindi emettere le fatture verso i clienti residenti attraverso il Sistema di Interscambio, utilizzando la natura N2.2. Per i primi 3 mesi (luglio-settembre) la tardiva emissione non sarà sanzionata se effettuata entro la
fine del mese successivo dopodiché le tempistiche dovranno seguire quelle ordinarie dell’art. 21. Anche il bollo dovrà conseguentemente seguire la modalità elettronica del D.M. 17.06.2014 con versamento trimestrale, salva possibilità di cumulare i primi 2 trimestri solari con il 3°, se la somma è inferiore a € 250.
Esterometro. La novità trascina anche il c. 3-bis per cui per tali soggetti scatta anche l’onere di trasmettere l’esterometro ovvero i dati relativi alle “cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche”. A tal riguardo, sempre da luglio, entrano in vigore le nuove modalità con flusso in fattura elettronica e le tempistiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021. Flussi attivi da gestire entro gli stessi termini di emissione delle fatture e in tal senso l’uso facoltativo della fattura elettronica anche verso i non residenti farà venir meno l’onere dell’esterometro (fermo restando l’eventuale Intra 1-servizi). Più critica la gestione dei flussi passivi degli acquisti da non residenti (diversi dalle importazioni) da gestire (TD17, TD18 e TD19) al più tardi “entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione”. Acquisti da non residenti di cui anche i forfetari, è bene ricordarlo, sono soggetti passivi in reverse charge (circ. Ag. Entrate 10/E/2016, § 4.1.2) e che pertanto devono sempre essere accompagnati dal versamento con F24 dell’Iva, con la sola eccezione di quelli intracomunitari di beni entro la soglia di € 10.000 annui (art. 38, c. 5, lett. c) D.L. 313/1993). Un incubo amministrativo, se si pensa agli acquisti via Internet, la cui criticità potrebbe essere evitata dirottando, ove possibile, verso i più autarchici negozi sotto casa.
- Credito beni strumentali: contabilizzazione, utilizzo e dichiarazione
In sede predisposizione dei bilanci 2021 un tema da affrontare è quello del credito d’imposta beni strumentali da registrare nel momento di
effettuazione dell’investimento, ma da riscontare seguendo la durata dell’ammortamento.
Il credito d’imposta bene strumentali è stato introdotto dall’art. 1, cc. da 1051 a 1063 della legge di Bilancio 2021 per l’acquisto di beni strumentali nuovi materiali e immateriali e copre gli investimenti effettuati anche in tutto l’esercizio 2021 (oltre che negli esercizi successivi al 2021). Analizzando la casistica più diffusa dell’acquisto di beni strumentali nuovi materiali e immateriali diversi dai beni industria 4.0 si ricorda che:
- il credito spetta nella misura del 10% (fino a 2.000.000 di investimenti per i beni materiali, e fino a 1.000.000 per i beni immateriali) e del 15% (per gli investimenti nel lavoro agile);
- i beni esclusi dall’agevolazione sono: i veicoli (eccetto gli autocarri), i beni con coefficiente di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e costruzioni, aerei, condotte, condutture, rotaie, ecc., oltre ai beni gratuitamente devolvibili a imprese del settore energia, acqua, trasporti, ecc.;
- il credito deve essere registrato nel momento di effettuazione dell’acquisto del bene mobile, che, nel caso più comune di acquisto in proprietà, equivale alla consegna/spedizione del bene. Tale momento cristallizza le regole e le aliquote da applicare nel periodo;
il credito può essere utilizzato dall’anno di entrata in funzione/interconnessione del bene e in una sola quota per i beni del 2021. Queste le regole generali. Tuttavia, è prevista la possibilità di fruire della “disciplina 2021”, ossia aliquota del 10% e utilizzo in una quota, anche se il bene è stato prenotato nel 2021, ma consegnato entro il 31.12.2022. In questo caso, entro il 31.12.2021 deve essere stato corrisposto un acconto almeno del 20% del costo di acquisizione, con l’ordine accettato dal venditore. Soddisfatte tali condizioni, è possibile che la consegna avvenga anche in un momento successivo, nell’esercizio 2022.
Le scritture contabili, ipotizzando la scelta del metodo indiretto, sono le seguenti:
- credito beni strumentali a contributi in conto impianti non imponibile 31.12.2021;
- contributo in conto impianti non imponibile a risconti passivi;
- e giroconto del risconto all’1.01.2022: risconti passivi a contributo in conto impianti non imponibile.
Nel modello dichiarativo il credito sarà indicato nel quadro RU, Sezione 1, codice L3 per i beni strumentali nuovi materiali e immateriali diversi dai beni industria 4.0. Per la compensazione tramite il modello F24 si utilizza il codice tributo “6935” e, quale anno di riferimento, l’anno di entrata in funzione del bene. La condizione per fruire del credito è il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.
Per i beni diversi dai beni industria 4.0 non è prevista alcuna comunicazione al MISE. Per tali crediti opera il meccanismo di rapature: se avviene la cessione o delocalizzazione all’estero del bene agevolato entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di entrata in funzione/interconnessione, il credito non spetta e deve essere riversato.
Ad esempio, se l’entrata in funzione è nel 2021, il bene non deve essere ceduto prima del 31.12.2023. Per gli investimenti effettuati nel 2022, e non prenotati entro il 2021, invece, l’aliquota del credito si abbassa al 6% e l’utilizzo del credito deve avvenire in 3 quote, anziché in un unica soluzione.
Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti