L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

Pesaro, 28 aprile 2022

CIRCOLARE n. 11/2022

 

L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

 

 

La disciplina dell’imposta di bollo è contenuta nel D.P.R. n. 642/1972; le disposizioni di tale Decreto in particolare individuano:

 

  • oggetto e specie dell’imposta e modi di pagamento;
  • modi di applicazione dell’imposta;
  • atti e scritti per i quali l’imposta è prenotata a debito;
  • effetti del mancato od insufficiente pagamento dell’imposta;
  • obblighi, divieti e solidarietà;
  • sanzioni;
  • disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni;
  • vendita dei valori

 

Come noto le modalità di pagamento riferite ai documenti di tipo analogico sono:

 

  • il contrassegno e
  • il pagamento virtuale (artt. 15 e 15-bis, P.R. n. 633/1972).

 

Nella presente Informativa si analizzano le caratteristiche dell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta in relazione ai     documenti informatici.

 

 

 

 

 

 

L’obbligo di stampa delle scritture contabili non interessa i soggetti che adottano facoltativamente la “conservazione digitale“; il contribuente, infatti, può optare, alternativamente, per la stampa ovvero per la conservazione digitale a norma.

Le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali ed i termini di conservazione in forma elettronica dei registri contabili seguono le regole previste anche per le fatture elettroniche e sono contenute nel D.M. 17 giugno 2014.

A tal proposito si ricorda che la conservazione dei registri contabili va effettuata entro 3 mesi dal termine di  presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento; pertanto per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la conservazione digitale dei registri contabili relativi al 2020 andava effettuata, al più tardi, entro il 28 febbraio 2022 (3 mesi dal 30 novembre 2021).

 

In particolare il documento informatico deve assumere le seguenti caratteristiche:

 

  • immodificabilità;
  • integrità;
  • autenticità;
  • sicurezza;
  • leggibilità.

 

IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

 

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con Risposta ad Interpello 17 maggio 2021, n. 346, la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per i registri e libri contabili tenuti in modalità informatica è ricondotta nell’ambito di applicazione della previsione recata dall’articolo 6, del D.M. 17 giugno 2014.

In particolare il comma 1, art. 6, del Decreto stabilisce che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, con modalità esclusivamente telematica.

Per documenti informatici fiscalmente rilevanti”, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo si intendono i libri e registri di cui all’articolo 16, lettera a), della tariffa, parte prima, D.P.R. n. 642/1972 nonché le fatture, note e simili di cui all’art. 13, n. 1, Tariffa parte I, D.P.R. n. 642/72.

 

L’imposta di bollo sui documenti informatici:

 

  • è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. Per registrazione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 161/2007, si intende “ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio”;
  • va versata, relativamente ai registri “utilizzati durante l’anno”, inteso ai sensi della Risoluzione 43/2015 quale anno solare, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (30.4 ovvero 29.4 in caso di anno bisestile);
  • va versata in unica soluzione con mod. F24, utilizzando il codice tributo 2501” e riportando, quale anno di riferimento, l’anno per il quale è effettuato il pagamento (ad esempio, “2021” per i registri riferiti a tale anno).

 

Preliminarmente si evidenzia che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Decreto MEF 17 giugno 2014.

Per quanto riguarda le modalità di versamento è previsto che il pagamento dell’imposta di bollo possa essere effettuato, alternativamente:

 

  • mediante uno specifico servizio presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata del contribuente, con addebito diretto su conto corrente bancario o postale, oppure
  • utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

 

I termini e le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono contenuti nell’art. 6, comma 2, Decreto MEF 17 giugno 2014. Tali termini, tuttavia, sono stati, negli ultimi anni, più volte modificati (si veda, ad esempio, D.L. n. 124/2019, e D.L. n. 23/2020).

 

In particolare il comma 2, art. 6 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2021:

 

  • per le fatture  emesse nel primo,   nel terzo e   nel quarto   trimestre dell’anno,   il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre;
  • per le fatture emesse nel secondo trimestre, il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre;
  • se l’importo dovuto per il primo trimestre dell’anno è inferiore a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento;
  • se l‘importo dovuto sulle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri dell’anno, risulta inferiore a € 250, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di

 

Di seguito si riepiloga quanto appena indicato:

 

 

 

Periodo emissione fatture

 

Imposta di bollo dovuta

 

Termine versamento

 

 

1° trimestre

 

= € 250

 

 

31/05

 

 

1° trimestre

 

 

< € 250

 

 

30/09

 

 

2° trimestre

 

 

= € 250

 

 

30/09

 

 

1° e 2° trimestre

 

 

< € 250

 

 

30/11

 

 

3° trimestre

 

 

qualsiasi importo

 

 

30/11

 

 

4° trimestre

 

 

qualsiasi importo

 

 

28/2

 

 

Infine, si ricorda che l’Agenzia delle entrate in base al Provvedimento 4 febbraio 2021 mette a disposizione, anticipatamente rispetto alle sopra citate scadenze, due elenchi:

 

  • Elenco A, non modificabile, che contiene le informazioni delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo;
  • Elenco B, modificabile, che contiene le informazioni delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta è dovuta, in quanto trattasi di operazioni di cessione di beni e/o fornitura di servizi che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

 

  • il totale documento è maggiore di € 77,47;
  • la “natura” indicata è 1 e N2.2 (operazioni non soggette IVA), N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA) o N4 (operazioni esenti IVA);
  • non è stata indicata nessuna codifica per il non assoggettamento all’imposta di bollo (cioè nella riga della fattura, nel campo “TipoDato” presente nel blocco “Altri dati gestionali” non è stato indicato il valore “NB1” o “NB2” o “NB3”).

 

Si riportano di seguito la sintesi delle tempistiche con le quali assolvere gli adempimenti relativi all’imposta di bollo:

 

Periodo emissione fatture

 

Messa a disposizione elenchi A e B

 

Data limite modifiche elenco B

 

Comunicazione ammontare dovuto

 

Termine versamento imposta di bollo

 

I trimestre

 

15.4

 

30.4

 

15.5

 

31.5

 

II trimestre

 

15.7

 

10.9

 

20.9

 

30.9

 

III trimestre

 

15.10

 

31.10

 

15.11

 

30.11

 

IV trimestre

 

15.1

 

31.1

 

15.2

 

28.2

 

 

Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti