Pesaro,  17 marzo 2020

                                                                                            CIRCOLARE n. 11/2020

OGGETTO: Decreto “Cura Italia” del Consiglio dei Ministri del 16/03/2020

 

Decreto Cura Italia, ecco capitolo per capitolo i contenuti del provvedimento appena approvato dal Consiglio dei ministri.

 

Sospensione versamenti:

È sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La sospensione riguarda le partite Iva con fatturato fino a 2 milioni e senza limiti di ricavo le imprese dei settori più colpiti. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

N.B.

Gli altri contribuenti dovranno versare entro venerdì 20/03/2020 quanto dovuto alla scadenza del 16/03/2020.

 

Stop agli adempimenti:

È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. L’amministrazione finanziaria sospende anche le attività di controllo e accertamento.

Credito d’imposta affitto negozi:

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Credito d’imposta sanificazione:

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Nuova Cig ordinaria:

 

È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di:

–      Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario;

–      Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà;

Nuova Cig in deroga:

Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto.

Indennità 600 euro professionisti, co.co.co, lavoratori agricoli e dello spettacolo:

 

Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro.

Proroga domanda Naspi e Discoll:

I termini di presentazione di domanda di disoccupazione Naspi e Discoll sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

Sospensione mutui autonomi:

Per un periodo di 9 mesi  l’ammissione ai benefici del “Fondo Gasparrini” è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo, che dà diritto alla sospensione delle rate del mutuo prima casa, non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee)

Bloccati i licenziamenti:

Le procedure di licenziamento avviate dal 23 febbraio in poi vengono bloccate.

Lavoro agile:

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, con ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile. I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in centri riabilitativi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.

Congedi e bonus baby sitter:

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate. Sarà poi riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni. L’indennità vale per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata e ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps. La condizione è che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Permessi legge 104:

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

Premio lavoratori dipendenti:

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro e continuano a lavorare in sede spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Sospensione contributi Colf:

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

Congedo lavoratori pubblici:

A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto a fruire di un congedo dal lavoro indennizzato. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Quarantena come malattia:

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Garanzie sui prestiti:

 

Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

Fondo per il Made in Italy:

Il provvedimento istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE.

Supporto alla liquidità:

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.

Sostegno al reddito di lavoratori dipendenti e autonomi:

Arriva un «fondo per il reddito di ultima istanza» per i lavoratori danneggiati dal coronavirus. La misura prevede una forma di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e autonomi, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività e che nel corso del 2019 non avevano guadagnato più di 10 mila euro. Per sostenerli viene istituito un fondo da 200 milioni per l’erogazione di una indennità nel 2020. Sarà il ministero del Lavoro a definire i criteri.

Sostegni alle imprese:

Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:

  1. a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  2. b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  3. c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Requisizioni:

Fino al 31 luglio 2020, la protezione civile potrà autorizzare la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

Turismo e spettacolo:

Le disposizioni sul rimborso o il riconoscimento di un voucher da consumare entro l’anno, introdotte dal decreto n. 9 del 2 marzo, vengono estese anche ai contratti di soggiorno (mentre erano valide solo per titoli di viaggio e pacchetti turistici). Inoltre, viene stabilito il diritto a un voucher di pari importo, da utilizzare entro un anno dall’emissione, anche per biglietti relativi a manifestazioni, spettacoli vari inclusi cinema e teatro o relativi a musei e luoghi culturali per rimborsare tutti gli spettacoli saltati a causa del coronavirus. Bisognerà presentare un’apposita domanda facendo riferimento alla sospensione dell’evento causa emergenza coronavirus. Arriva inoltre un fondo da 130 milioni per sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo. Un voucher da utilizzare entro fine anno.

Artisti e autori:

Una quota pari al 10% dei compensi incassati dalla Siae per “copia privata” andrà al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base a un contratto di mandato con gli organismi di gestione collettiva.

Scuola:

Sono previsti poi per le scuole 85 milioni per potenziare la didattica a distanza. In particolare, 10 milioni vanno all’acquisto di licenze per piattaforme, 5 milioni sono diretti alla formazione del personale scolastico, 70 milioni consentiranno di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispostivi digitali individuali (tablet, laptop).

Taxi:

 

Stanziati 2 milioni per supportare i tassisti che installano paratie divisorie tra il posto guida e i sedili riservati ai clienti.

Donazioni:

 

Persone fisiche ed enti non commerciali beneficeranno di una detrazione fiscale del 30%, fino a 30mila euro, per donazioni legate all’emergenza coronavirus in favore dello Stato, amministrazioni locali, istituzioni o fondazioni e associazioni senza scopo di lucro.

Trasporto aereo:

Oltre alla norma per la creazione di una Newco pubblica per Alitalia, il Dl stanzia 200 milioni per il Fondo di solidarietà per il settore aereo. Finanzierà gli ammortizzatori sociali, inclusi quelli per Air Italy.

 

Editoria:

Viene rafforzato il credito d’imposta per investimenti pubblicitari nel settore dell’editoria. Per il triennio 2020-2022, il “bonus” sarà concesso nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati, e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali.

Agricoltura e pesca:

Nasce un fondo da 100 milioni per le imprese agricole, della pesca e dall’acquacoltura. Servirà a coprire in modo integrale i costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni sui mutui. Viene inoltre incrementato di 50 milioni il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti. Infine, nell’ambito dei contributi della Politica agricola comune, gli agricoltori potranno richiedere anticipi fino al 70% anziché, come oggi, fino al 50%.

Processi:

 

Passa dal 22 marzo al 15 aprile lo stop ai processi, una delle misure per contrastare l’emergenza Covid-19.

 

Reddito di cittadinanza:

Considerata la limitazione degli spostamenti imposti dal decreto anti-Covid 19 appare di difficile attuazione la partecipazione e l’avvio di programmi di politica attiva, dal reddito di cittadinanza all’assegno di ricollocazione, tra gli altri, ma anche per i percettori di Naspi e Discoll e per i beneficiari di integrazioni salariali, si legge nella relazione tecnica. Ma al termine del periodo di validità delle misure emergenziali gli obblighi e i termini per la convocazione ai fini della sottoscrizione dei patti verrebbero ripristinati, non dovendosi contare, a tali fini, i giorni di sospensione e fermo restando il riconoscimento del beneficio anche per il periodo di sospensione dei termini. Per le medesime ragioni di opportunità sono sospesi anche gli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie le procedure di avviamento a selezione effettuate dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici, i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento nell’ambito del patto di servizio personalizzato.

Produzione mascherine:

Invitalia, in qualità di soggetto gestore delle principali agevolazioni nazionali alle imprese, sia autorizzata a erogare finanziamenti a fondo perduto o contributi in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali, per assicurarne l’adeguata fornitura nel periodo di emergenza del Covid-19». È consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme. Le aziende produttrici che intendono avvalersi della deroga devono inviare all’Iss autocertificazione sulle caratteristiche tecniche delle mascherine, rispettando tutti i requisiti di sicurezza. L’Iss in 2 giorni si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine alle norme vigenti. Confermati anche gli incentivi a fondo perduto alle imprese che già le producono. Saranno consentite «sull’intero territorio nazionale, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, come misura di protezione individuale, l’uso di mascherine filtranti anche privi del marchio CE».

Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti