LA COMUNICAZIONE DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI E LE NUOVE FAQ DELL’INL
Pesaro, 9 marzo 2022
CIRCOLARE n. 7/2022
LA COMUNICAZIONE DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI E LE NUOVE FAQ DELL’INL
RIFERIMENTI
- 13, DL n. 146/2021
- Note Ispettorato Nazionale del Lavoro 1.2022, n. 29, 27.1.2022, n. 109 e 1.3.2022, n. 393
IN SINTESI
Nell’ambito del c.d. “Decreto Fiscale” il Legislatore ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione a carico dei soggetti che impiegano lavoratori autonomi occasionali finalizzato allo svolgimento di attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive.
Recentemente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti, sotto forma di FAQ, specificando, tra l’altro, che sono escluse dall’obbligo in esame:
- le prestazioni che si estrinsecano nell’assunzione di obbligazioni generiche di permettere;
- le attività di volontariato per le quali è previsto un rimborso spese;
- le prestazioni delle guide turistiche, le prestazioni occasionali rese da traduttori / interpreti / docenti di lingua e le consulenze scientifiche rese dai medici, in quanto prestazioni di natura prettamente intellettuale;
le prestazioni occasionali rese in smartworking al fuori del territorio italiano da soggetti non residenti in Italia, in quanto svolte all’estero
Come previsto dall’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 13, DL n. 146/2021 per poter svolgere le operazioni / lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti hanno l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di tali lavoratori tramite l’invio di una preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro mediante sms / posta elettronica.
Con la Nota 11.1.2022, n. 29 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito una serie di chiarimenti in merito al predetto obbligo.
In particolare, sono tenuti alla trasmissione della comunicazione esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Relativamente alla tipologia di rapporti da notificare l’obbligo interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i soggetti:
e inquadrabili nella definizione di cui all’art. 2222, C.c vale a dire coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera / servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
e per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR.
Sono escluse dall’ambito applicativo della nuova disposizione, oltre ai rapporti di natura subordinata:
e le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, già
oggetto di specifica comunicazione preventiva ex art. 9-bis, DL n. 510/96;
e i rapporti instaurati ai sensi dell’art. 54-bis, DL n. 50/2017 (prestazioni occasionali gestite con il “Libretto di Famiglia”);
e le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA; nel caso in cui l’attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
e i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, per i quali il DL n. 152/2021, modificando il citato art. 9-bis, ha già previsto un obbligo di comunicazione preventiva.
Per i rapporti di lavoro avviati dal 12.1.2022 la comunicazione in esame va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
In caso di violazione del predetto obbligo è applicabile la sanzione da € 500 a € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa / ritardata la comunicazione in esame, senza possibilità di diffida.
Al fine di dissipare alcuni dubbi sorti successivamente alla pubblicazione della citata Nota n. 29, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti, dapprima con la Nota 27.1.2022, e recentemente con la Nota 1.3.2022, n. 393.
Nella citata Nota n. 393 l’INL, dopo aver ribadito che non sono interessate dall’obbligo le Pubbliche amministrazioni, specifica che le spa con partecipazione pubblica non sono equiparate ad una Pubblica amministrazione e di conseguenza le stesse sono tenute all’obbligo in esame.
Con riferimento alle tipologie di rapporti da comunicare, nella Nota n. 393 in esame l’INL chiarisce che sono inoltre esenti dall’obbligo comunicativo:
e le prestazioni che si estrinsecano nell’assunzione di obbligazioni generiche di permettere (il caso oggetto del chiarimento riguarda le prestazioni di concessione d’uso dell’immagine da parte di atleti che indossano capi di abbigliamento in eventi e occasioni varie al fine di sponsorizzare il marchio di un’azienda);
e le attività di volontariato per le quali è previsto un rimborso spese;
e le prestazioni delle guide turistiche, le prestazioni occasionali rese da traduttori / interpreti e docenti di lingua nonchè le consulenze scientifiche rese da medici, in quanto prestazioni di natura prettamente intellettuale;
e le prestazioni occasionali rese in regime di smartworking al fuori del territorio italiano da soggetti non residenti in Italia, in quanto svolte all’estero.
Le FAQ da 1 a 10 sono contenute nelle precedenti Note sopra richiamate.
- Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all’estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità?
Si, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali che, come già chiarito nella Nota INL 27.1.2022, n. 109 (FAQ n. 5), sono escluse dall’obbligo.
- In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?
No, è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di
comunicazione di cui all’art. 9-bis, commi 2, 2-quater e 2-quinquies, DL n. 510/96, come modificato dal DL
- 152/2021 (convertito dalla Legge n. 233/2021).
- In una spa a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche (ad esempio progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è tenuta al rispetto dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?
La società per azioni con partecipazione pubblica non possono ritenersi equiparabili ad una P.A. per la sola circostanza che l’Ente pubblico ne possegga, in tutto o in parte, le azioni e pertanto si ritiene che siano tenute alla comunicazione in questione.
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Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti