CU – AUTLIQUIDAZIONE INAIL

 

 

Pesaro, 3 febbraio 2022

CIRCOLARE n. 5/2022

 

 

CIRCOLARE DI STUDIO

 

IN SINTESI:

 

  • LA CERTIFICAZIONE UNICA 2022

 

  • SCADE IL 16 MARZO 2022 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2021

 

  • AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2022

 

 

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 11169 del 14 gennaio 2022, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2022, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2021, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2022, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.

 

Novità

Tre le novità da segnalare:

 

·        riconfermato l’aumento a 609,50 euro della riduzione dell’imposta a favore del personale dipendente del “comparto sicurezza”;

·        vengono inserite nuove agevolazioni previste per il Tfr in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà e per le prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa;

·        trova indicazione infine la liquidazione anticipata dell’indennità di disoccupazione, NASPI.

 

Termini

La CU 2021 si articola in 2 diverse certificazioni:

  • il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
  • il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate.

 

Nel 2022 viene confermato il termine che ha debuttato lo scorso anno che prevede il 16 marzo 2022 come termine sia per la trasmissione telematica delle Cu sia per la consegna della Cu sintetica al percipiente del reddito certificato.

 

Resta fissato al 31 ottobre 2022 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2022).

 

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all’Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

 

  • frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che non hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
  • Certificazione Unica 2022, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

  • dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
  • certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
  • certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

 

 

 

 

SCADE IL 16 MARZO 2022 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2021

 

 

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2022 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell’anno 2021.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al link

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni

Particolare attenzione va prestata con riguardo all’esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all’anno di produzione degli utili.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).

 

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2021 da certificare

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 16 marzo 2022; tale modello non va trasmesso all’Agenzia delle entrate.

I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2021.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

  • alle riserve di utili distribuite;
  • alle riserve di capitale distribuite;
  • agli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
  • ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
  • agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
  • alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

L’obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d’imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

  • gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter,P.R. 600/1973;
  • gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

 

Dividendi

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

  • non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;
  • per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo potrebbe concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e la cui erogazione è avvenuta nel 2021.

A seconda dell’anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:

  • il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;
  • il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;
  • il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.

A norma dell’articolo 32-quater, D.L. 124/2019 i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale; l’emittente o l’intermediario che svolgono l’attività di sostituto di imposta dovranno compilare la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l’imposta sostitutiva.

 

 

 

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022

 

Il prossimo 16 febbraio 2022 i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l’anno precedente (regolazione) e anticipo per l’anno in corso (rata). Attraverso l’autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all’Inail anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).

Il versamento e il modello 1031 hanno però diverse scadenze, esse sono:

Versamento premio Inail 16 febbraio 2022
Presentazione modello 1031 28 febbraio 2022

 

Æ Il modello 1031 deve obbligatoriamente essere presentato per via telematica.

 

I datori di lavoro titolari di PAT devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I online e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il premio può essere versato in un’unica soluzione entro il 16 febbraio 2022 o in quattro rate di uguale importo. In caso di pagamento rateale, è necessario darne comunicazione tramite i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. La prima delle 4 rate andrà versata entro il 16 febbraio 2022 e le successive 3 rispettivamente entro:

  • il 16 maggio 2022;
  • il 22 agosto 2022;
  • il 16 novembre 2022.

Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base al tasso annuo comunicato dall’Inail stessa. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione Inail 2021/2022 da indicare nel modello F24 è 902022.

Ai fini del conteggio è necessario utilizzare le basi di calcolo ed il prospetto contenente i dati relativi al tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio stabiliti dall’Inail. La comunicazione delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione avviene tramite pubblicazione nella sezione “Fascicolo aziende”. Sono, inoltre, disponibili per le PAT (posizioni assicurative territoriali) i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta Basi di calcolo.

 

Le riduzioni applicabili

Occorre ricordare che in sede di autoliquidazione, il contribuente potrà usufruire di specifiche agevolazioni contributive che si riportano in sintesi:

  • riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT);
  • sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN);
  • sgravio per il Registro Internazionale (PAN);
  • incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT);
  • riduzione per le imprese artigiane (PAT);
  • riduzione per Campione d’Italia (PAT);
  • riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT);
  • riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane e svantaggiate conferito dai soci (PAT);
  • incentivi per assunzioni ai sensi dell’articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012 (PAT).

Si segnala che le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla L. 92/2012 costituiscono aiuti di stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti