Pesaro,  26 marzo 2020

                                                                                            CIRCOLARE n. 14/2020

OGGETTO:

PRONTO IL CODICE TRIBUTO PER IL BONUS “NEGOZI E BOTTEGHE”

riferimenti normativi

 Art. 65, DL n. 18/2020

  • Risoluzione Agenzia Entrate 20.3.2020, n. 13/E

 In sintesi

 Il c.d. “Decreto Cura Italia” ha introdotto, per il 2020, uno specifico credito d’imposta (c.d. Bonus “negozi e botteghe”) a favore degli esercenti attività d’impresa.

 In particolare, l’agevolazione:

 − è pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020;

− spetta con riferimento agli immobili di categoria catastale C/1;

− non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali”.

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha istituito lo specifico codice tributo (6914) da riportare nel mod. F24 per l’utilizzo in compensazione a decorrere dal 25.3.2020.

 L’operatività dell’agevolazione in esame pone una serie di questioni, di seguito evidenziate, in merito alle quali è auspicabile un intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Non si escludono modifiche del testo normativo nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge.

Con il DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” in vigore dal 17.3.2020, sono state introdotte  specifiche misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le misure previste, l’art. 65 del citato Decreto ha introdotto, per il 2020, uno specifico credito d’imposta (c.d. Bonus “negozi e botteghe”) a favore degli esercenti attività d’impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.

Il bonus in esame, finalizzato a ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza “coronavirus”:

O spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);

O non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020.

Si rammenta che il citato DPCM 11.3.2020 ha disposto la sospensione:

  • delle attività commerciali al dettaglio diverse da quelle indicate nell’Allegato 1;
  • delle attività di servizi alla persona diverse da quelle indicate nell’Allegato 2.

ALLEGATO 1 – Attività commercio al dettaglio

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

ALLEGATO 2 – Attività servizi per la persona

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Pertanto, il credito d’imposta in esame spetta alle imprese esercenti le attività sospese dal citato DPCM 11.3.2020 nel periodo itercorrente dal 12.3 al 25.3.2020, termine prorogato fino al 3.4.2020 (salvo ulteriori differimenti dovuti al protrarsi della situazione emergenziale).

Il credito d’imposta in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

Recentemente, con la Risoluzione 20.3.2020, n. 13/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo, utilizzabile a decorrere dal 25.3.2020:

6914” – “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

Merita evidenziare che quale “anno di riferimento” va riportato l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta (2020).

QUESTIONI OPERATIVE APERTE

Competenza o cassa?

L’operatività dell’agevolazione in esame pone, innanzitutto, la questione legata al fatto se per usufruire

del credito d’imposta sia necessario l’effettivo pagamento del canone di locazione. A tal fine il citato

art. 65 fa espressamente riferimento all’ammontare del canone di locazione “relativo al mese di

marzo 2020”, dando quindi rilevanza ad un concetto di competenza piuttosto che di cassa.

NB

Il credito d’imposta, pertanto, spetta anche ai soggetti (conduttori) che non hanno pagato /non sono riusciti a pagare il canone di locazione al proprietario dell’immobile (locatore).

 

Contratto relativo a più unità immobiliari

Dovrà essere chiarito il criterio utilizzabile per determinare il bonus in esame in presenza di un unico  contratto di locazione riferito a più unità immobiliari di diversa categoria catastale, con un canone indistinto. Si pensi al negozio locato congiuntamente a un deposito accatastato C/2. Si potrebbe proporre una ripartizione proporzionale alla rendita catastale / superficie dei diversi immobili.

 

Affitto d’azienda / ramo d’azienda

Un’altra questione operativa riguarda il mancato richiamo alle unità immobiliari utilizzate nell’ambito

di un contratto di affitto d’azienda / ramo d’azienda.

 Lavoratori autonomi

Facendo riferimento “ai soggetti esercenti attività d’impresa” il bonus non è riconosciuto ai lavoratori autonomi, ancorché per talune attività ne sia stata disposta la sospensione. Non si esclude che l’estensione possa essere inserita in sede di conversione.

Unità immobiliari diverse da C/1

Un’ultima questione riguarda il fatto che le attività oggetto dell’agevolazione potrebbero essere esercitate in unità immobiliari diverse dalla categoria catastale C/1 (si pensi, ad esempio, ai negozi all’interno dei centri commerciali accatastati D/8, alle attività artigianali).

Anche in tal caso la modifica della norma non può che essere adottata in sede di conversione.

Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti