Pesaro,  8 gennaio 2020

                                                                                            CIRCOLARE n. 3/2020

OGGETTO: Come diventeranno le dichiarazioni di intento

Semplificazioni in materia di adempimenti e modifica del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni; sono queste le significative novità che interesseranno la materia.

L’art. 12-septies, D.L. 30.04.2019, n. 134, apporta con decorrenza dal 1.01.2020 rilevanti modifiche alla normativa sulle dichiarazioni di intento, sia per quel che riguarda gli adempimenti, nell’ottica della semplificazione, sia per quanto concerne la disciplina sanzionatoria.
A) Modifiche agli adempimenti – Gli esportatori abituali ed i loro fornitori, in relazione alle dichiarazioni di intento emesse e ricevute, non saranno più obbligati a numerarle progressivamente, ad annotarle in appositi registri né a conservarle ai sensi dell’art. 39 D.P.R. n. 633/1972.
L’esportatore abituale dovrà inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, come in passato, la dichiarazione di intento di ogni suo fornitore destinatario; dovrà comunicare al fornitore, con modalità a sua scelta, la propria volontà di non assoggettare ad IVA le operazioni fatturate, con gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento relativa presenti nella ricevuta telematica dell’Agenzia delle Entrate; a tal fine si ritiene opportuno, per la sua semplicità, consegnare come in precedenza copia della dichiarazione di intento inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate assieme alla ricevuta di presentazione. Il fornitore dell’esportatore abituale, dopo aver ricevuto la richiesta del cliente, dovrà accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate per verificare l’avvenuta presentazione telematica della dichiarazione di intento di cui è destinatario; indicare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento ricevuto dall’esportatore abituale (fino al 31.12.2019 basta riportare il numero di annotazione nel registro delle dichiarazioni di intento, come indicato nella Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 31/E). Tale indicazione dovrà essere eseguita anche dall’importatore nella propria dichiarazione doganale.
Nella dichiarazione annuale IVA, l’esportatore abituale e il suo fornitore non dovranno più compilare il quadro DI, nel quale venivano esposti tutti i dati delle dichiarazioni di intento emesse e ricevute; non è chiaro tuttavia se questa novità sarà applicabile a partire dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2019 (da presentare nel 2020) o da quella che riguarda il 2020.
B) Modifica al sistema sanzionatorio – Per il fornitore di esportatore abituale che ha effettuato cessioni o prestazioni in regime di non imponibilità senza aver prima riscontrato l’avvenuta presentazione telematica della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate da parte del suo cliente si applicherà la sanzione proporzionale che va dal 100% al 200% dell’imposta che avrebbe dovuto essere esposta in fattura; fino al 31.12.2019 per tale irregolarità si applica una sanzione fissa che va da 250,00 a 2.000,00 euro. La natura proporzionale della nuova sanzione comporta che sia più vantaggiosa in relazione a violazioni di importo ridotto e in ogni caso quando l’IVA erroneamente non addebitata in fattura non supera i 125,00 euro; è invece molto più penalizzante quando tale IVA risulta di ammontare superiore a 2.000,00 euro.

Accogliamo con favore le novità sugli adempimenti, che eliminano obblighi totalmente inutili in quanto i dati relativi alle dichiarazioni di intento sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria dopo il loro invio telematico da parte dell’esportatore abituale; proprio per questa circostanza, sarebbe stato preferibile che il legislatore non avesse richiesto l’indicazione, in fattura o in dichiarazione doganale, del numero di protocollo della dichiarazione di intento.

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Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti