Pesaro, 3 gennaio 2020

                                                                                            CIRCOLARE n. 2/2020

OGGETTO: Altre novità della Finanziaria 2020

 

  • Legge n. 160/2019

 

 

Proseguendo con l’analisi delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2020, si propone una sintesi delle “altre” novità, tra le quali si segnala:

 

 

− l’introduzione di uno specifico credito d’imposta sicurezza degli immobili;

− la proroga al 2020 del credito d’imposta investimenti Mezzogiorno;

− la riproposizione anche per il 2020 del c.d. “Bonus bebè”;

− il riconoscimento a regime del bonus “Asilo nido”;

− la revisione della web tax;

− l’unificazione dell’IMU – TASI.

Di seguito, proseguendo con l’esame della Finanziaria 2020, sono esaminate le “altre” novità

contenute nella stessa.

RINNOVO PARCO VEICOLARE IMPRESE TRASPORTO PASSEGGERI – c. da 113 a 117

In sede di approvazione è previsto, per il 2020, un contributo per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive in Italia iscritte al Registro elettronico nazionale, finalizzato a:

O accrescere la sicurezza del trasporto su strada;

O ridurre gli effetti climalteranti.

L’agevolazione in esame riguarda gli investimenti effettuati dall’1.1 al 30.9.2020 finalizzati:

O alla “radiazione, per rottamazione, dei veicoli”:

– a motorizzazione termica fino a Euro 4;

adibiti al trasporto di passeggeri, mediante noleggio di autobus con conducente (ex Legge n.218/2003) e servizi automobilistici di competenza statale (ex D.Lgs. n. 285/2005);

– di categoria M2 / M3;

O alla contestuale acquisizione, anche in leasing, di autoveicoli nuovi / adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri / di categoria M2 o M3, a trazione:

– alternativa a metano (CNG);

– gas naturale liquefatto (GNL);

– ibrida (diesel / elettrico);

– elettrica (full electric);

– motorizzazione termica Euro 6.

La nuova agevolazione, compresa tra € 4.000 / € 40.000 per ciascun veicolo, non è cumulabile con altre agevolazioni relative alla medesima tipologia di investimenti (incluse quelle “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013).

È demandata al MIT l’emanazione delle disposizioni attuative dell’agevolazione in esame.

CREDITO D’IMPOSTA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI – comma 118

In sede di approvazione, al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, è introdotto uno specifico credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito, per le spese relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo.

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al MEF.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE – comma 123

In sede di approvazione è istituito uno specifico fondo al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ex art. 32, TUIR o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 connessi ad investimenti “Industria 4.0”.

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

COMMERCIO DI PIANTE E FIORI TRA IMPRENDITORI AGRICOLI – comma 225

In sede di approvazione è previsto l’inserimento del nuovo comma 3-bis all’art. 56-bis, TUIR

con il quale è disposto che gli imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135, C.c., che commercializzano piante vive e prodotti della floricoltura:

O nel limite del 10% del volume d’affari;

O a favore di altri imprenditori agricoli florovivaistici;

determinano il relativo reddito applicando il coefficiente di redditività del 5% ai corrispettivi delle operazioni registrate / soggette a registrazione ai fini IVA.

PROROGA SABATINI-TER – commi da 226 a 229

È confermato il riconoscimento di un’integrazione alla spesa per il periodo 2020 – 2025 ai fini della proroga dell’agevolazione c.d. Sabatini – ter” prevista dall’art. 2, DL n. 69/2013,  consistente nell’erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

È altresì prevista la destinazione di una parte delle risorse a favore delle predette imprese che

acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti /processi produttivi. In tal caso il contributo è rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.

PROROGA CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO – comma 319

È confermata la proroga fino al 31.12.2020 del credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Per le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli / della pesca / dell’acquacoltura l’agevolazione in esame è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

BONUS BEBÈ – comma 340

È confermato il riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 1, comma 125, Finanziaria 2015 anche per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 al 31.12.2020, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore dell’ISEE, come segue:

ISEE Bonus bebé
pari o inferiore a € 7.000 annui € 1.920
da € 7.001 a € 40.000 annui € 1.440
da € 40.001 annui € 960

L’importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020.

BONUS “ASILO NIDO” – comma 343

È confermato, con riferimento ai nati dall’1.1.2016, il riconoscimento a regime” (e non più, quindi, solo per determinate annualità) del bonus c.d. “asilo nido”, ossia del buono di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento delle rette dell’asilo nido pubblico / privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di:

O € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000;

O € 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000.

Dal 2022 il relativo importo può essere rideterminato con uno specifico DPCM.

CONSERVATORI DI MUSICA – commi 346 e 347

In sede di approvazione, con l’aggiunta della nuova lett. e-quater) al comma 1 dell’art. 15, TUIR, a decorrere dal 2021, è possibile detrarre ai fini IRPEF, per un importo non superiore a € 1.000, le spese sostenute:

O da contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 36.000;

O per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni legalmente riconosciute di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una Pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

ESENZIONE CANONE RAI ANZIANI A BASSO REDDITO – commi 355 e 356

È confermato che a decorrere dal 2020 con la modifica dell’art. 1, comma 132, Finanziaria 2008, l’esenzione dal pagamento del canone RAI è applicabile ai soggetti:

O di età pari / superiore a 75 anni;

O con reddito non superiore a € 8.000 (compreso quello del coniuge);

O non conviventi con soggetti titolari di reddito proprio (ad eccezione di colf / badanti / collaboratori domestici).

NB.

 Tale agevolazione è limitata all’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

 

BONUS CULTURA 18ENNI – comma 357 e 358

È confermato anche per il 2020 il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2020, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP – comma 503

È confermato, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP:

O di età inferiore a 40 anni;

O iscritti nella previdenza agricola dall’1.1 al 31.12.2020.

SPESE PER IMPIANTI COLTURE ARBOREE PLURIENNALI – comma 509

In sede di approvazione è previsto che, ai soli fini della determinazione della quota deducibile ex art. 108, comma 1, TUIR per il 2020, 2021 e 2022, le spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20%, con esclusione dei costi relativi all’acquisto di terreni.

  

OLEOTURISMO – commi 513 e 514

In sede di approvazione dall’1.1.2020 le disposizioni in materia di enoturismo di cui all’art. 1, commi da 502 a 505, Finanziaria 2018 sono estese alle attività di oleoturismo.

In particolare con il termine oleoturismo si intendono:

“tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione”.

 

REVISIONE WEB TAX – comma 678

È confermata, con la modifica / integrazione delle disposizioni di cui ai commi da 35 a 50 dell’art. 1, Finanziaria 2019, la revisione della disciplina della c.d. web tax”, applicabile agli esercenti attività d’impresa che realizzano congiuntamente (singolarmente / a livello di gruppo):

  • ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni;
  • ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni.

NB.

Le disposizioni in materia di web tax sono applicabili dall’1.1.2020 (la decorrenza, quindi, non è più collegata all’emanazione di uno specifico Decreto attuativo).

La verifica dei ricavi va effettuata con riferimento a quelli realizzati nell’anno precedente (in luogo di quelli dell’anno) rispetto all’anno di applicazione della web tax.

CONTRASTO ALL’EVASIONE E ANALISI DEL RISCHIO – commi da 681 a 686

È confermato che per le attività di analisi del rischio di evasione l’Agenzia possa avvalersi, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali dei contribuenti, di tecnologie, elaborazioni ed interconnessioni con altre banche dati (tra cui l’Archivio dei rapporti finanziari), al fine di individuare criteri utili all’emersione di posizioni di maggior rischio da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al ddl della Finanziaria 2020

le finalità perseguite dalla norma sono identificabili in:

O una maggiore utilizzabilità delle banche dati di cui dispone l’Agenzia delle entrate nell’elaborazione di modelli di analisi del rischio con i dati dell’archivio dei rapporti finanziari;

O possibilità di apportare correttivi e miglioramenti ai suddetti modelli in modo più efficiente e tempestivo in ragione di una maggiore ampiezza del set informativo a disposizione per la profilazione del rischio evasione;

O possibilità di escludere dalla selezione contribuenti per i quali l’incrocio delle banche dati faccia emergere elementi a supporto della loro capacità contributiva, consentendo di orientare l’attività di contrasto all’evasione in modo più efficace”.

La pseudonimizzazione, nel caso di utilizzo dei dati dell’Archivio dei rapporti finanziari, “comporta un trattamento dei dati volto al mascheramento dei dati personali e sensibili al fine di non renderli facilmente e direttamente attribuibili ad un soggetto specifico, senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive”. Al fine di consentire lo svolgimento di tale attività, in sede di approvazione sono state introdotte alcune modifiche al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e, in particolare è prevista l’inclusione delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione fra quelle di rilevante interesse pubblico per lequali è disposta la limitazione di specifici diritti dell’interessato. Inoltre, con riguardo al solo trattamento dei dati contenuti nell’Archivio di rapporti finanziari è demandata al MEF l’individuazione dei diritti da limitare e delle modalità di esercizio degli stessi, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

DIFFERIMENTO DEDUZIONE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO – commi 714 e 715

Come stabilito dal comma 1079 dell’art. 1, Finanziaria 2019, le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento / altre attività immateriali per le quali sono state stanziate attività per imposte anticipate cui è applicabile l’art. 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, DL n. 225/2010, non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 sono deducibili come di seguito.

Periodo d’imposta 2019 2020 2021 2022 – 2027 2028 – 2029
Deducibilità 5% 3% 10% 12% 5%

È ora confermato il differimento al 2025 e 4 periodi d’imposta successivi della deducibilità della quota del 5% riferita al 2019.

NB.

Per la determinazione dell’acconto IRES / IRAP dovuto per il 2019 non si tiene conto delle disposizioni in esame.

 

IVA IMBARCAZIONI DA DIPORTO – commi 725 e 726

In sede di approvazione è previsto che, al fine di prevenire casi di doppia imposizione, non imposizione o distorsione della concorrenza ai fini IVA, il luogo della prestazione di servizi di locazione, anche in leasing, noleggio e simili di cui all’art. 7-quater, comma 1, lett. e), DPR n. 633/72, di imbarcazioni da diporto si considera effettuato al di fuori dell’UE se mediante adeguati mezzi di prova sia dimostrata l’effettiva utilizzazione / fruizione del servizio al di fuori dell’UE.

Con specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruzione / utilizzo del servizio al di fuori del territorio comunitario.

La suddetta disposizione è applicabile alle operazioni effettuate dall’1.4.2020.

 

UNIFICAZIONE IMU – TASI – commi da 738 a 783

È confermata, a decorrere dal 2020, la soppressione dell’Imposta Unica Comunale (UIC) di cui all’art. 1, comma 639, Finanziaria 2014, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).

In altre parole, quindi, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le “vecchie” IMU e TASI dal 2020 sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.

 

AMBITO SOGGETTIVO

Come in passato la nuova IMU è dovuta dai possessori di immobili, intendendo per tali il proprietario / titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Sono altresì soggetti passivi IMU:

O il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di Provvedimento del Giudice che costituisce ai soli fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;

O il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali;

O il locatario, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, per gli immobili in leasing.

In presenza di più soggetti passivi per un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione e deve  tener conto delle relative condizioni soggettive ed oggettive.

NB.

Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune. Come previsto ai fini ICI, al fine di individuare il Comune competente, viene utilizzato un criterio di prevalenza, dando rilievo al territorio in cui la superficie dell’immobile insiste, interamente o prevalentemente.

 

AMBITO OGGETTIVO

Come in passato, la nuova IMU si applica agli immobili ubicati in Italia (fermo restando quanto disposto in Friuli Venezia Giulia, Province di Trento e Bolzano), con l’esclusione dell’abitazione principale, salvo quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. A tal fine si evidenzia che:

O per fabbricato si intende “l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente;

O non è più prevista l’assimilazione per l’unità immobiliare posseduta da “italiani non residenti”, iscritti all’AIRE e già pensionati nei rispettivi Stati di residenza;

O è “confermata” l’esenzione dall’imposta per i terreni agricoli:

– posseduti / condotti dai coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004,

indipendentemente dalla loro ubicazione;

– ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A alla Legge n. 448/2001;

– a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

– ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15, Legge n. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9.

É inoltre prevista l’esenzione dall’imposta per:

O i fabbricati classificati / classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

O i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, DPR n. 601/73;

O i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

O gli immobili posseduti e utilizzati da:

– Enti pubblici / privati diversi dalle società;

– trust che non hanno per oggetto esclusivo / principale l’esercizio di attività commerciale;

– organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti in Italia;

destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali /previdenziali / sanitarie / di ricerca scientifica / didattiche / ricettive / culturali / ricreative e sportive/ di religione o di culto / dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime / alla formazione del clero e dei religiosi / a scopi missionari / catechesi / educazione cristiana.

DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

Come in passato l’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi

dell’anno nei quali si è protratto il possesso, considerando che:

O il mese per il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni è computato per intero;

O il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del

mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;

O a ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

Base imponibile

La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili. Come in passato, per i

fabbricati iscritti in Catasto, il valore è determinato applicando alla rendita, vigente all’1.1 dell’anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

O 160 per i fabbricati di categoria catastale A, ad esclusione di A/10, e C/2, C/6 e C/7;

O 140 per i fabbricati di categoria catastale B e C/3, C/4 e C/5;

O 80 per i fabbricati di categoria catastale D/5;

O 80 per i fabbricati di categoria catastale A/10;

O 65 per i fabbricati di categoria catastale D, ad eccezione di D/5;

O 55 per i fabbricati di categoria catastale C/1.

Le variazioni della rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per i fabbricati categoria catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando specifici coefficienti fissati dal MEF.

In caso di leasing, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio all’1.1 dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee detto valore venale, al fine della limitazione del potere di accertamento.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di

recupero di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), DPR n. 380/2001, la base imponibile è  costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione / ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale, vigente all’1.1 dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari a 135.

Come in passato la base imponibile è ridotta del 50% per:

O i fabbricati di interesse storico – artistico di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;

O i fabbricati dichiarati inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;

O unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse

in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Aliquote

Per l’abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze:

O l’aliquota di base è pari allo 0,5% che il Comune può aumentare dello 0,1% o diminuire fino all’azzeramento;

O si detraggono € 200, fino a concorrenza dell’IMU dovuta, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, DL n. 557/93 è pari allo 0,1% che il Comune può solo ridurre fino all’azzeramento.

Con riferimento ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, è previsto che:

O fino al 2021, l’aliquota di base è pari allo 0,1% che il Comune può aumentare fino allo 0,25% o diminuire fino all’azzeramento;

O dal 2022, è riconosciuta l’esenzione dalla nuova IMU.

L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% che il Comune può aumentare fino all’1,06% o diminuire fino all’azzeramento.

Per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86%, che il Comune può aumentare fino all’1,06% o diminuire fino allo 0,76% che rappresenta la quota riservata allo Stato.

Per gli “altri” immobili (diversi dall’abitazione principale e dai precedenti) l’aliquota di base è pari al 0,86% che il Comune può aumentare fino all’1,06% o diminuire fino all’azzeramento.

Dal 2020, i Comuni possono aumentare l’aliquota massima dell’1,06% fino all’1,14%, in sostituzione della maggiorazione TASI dello 0,8‰ (prevista nel 2015 e riconosciuta fino al 2019) dall’art. 1, comma 28, Legge n. 28/2015.

Dal 2021, i Comuni potranno diversificare le aliquote sopra esposte esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate dal MEF.

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

NB.

Per il 2020 i Comuni potranno approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento della nuova IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 ma comunque entro il 30.6.2020, con effetto a decorrere dall’1.1.2020.

 

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

Come in passato, il versamento della nuova IMU va effettuato in 2 rate, la prima entro il 16.6 e la seconda entro il 16.12, con facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16.6.

A regime, il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni previste per l’anno precedente e la seconda rata, a saldo della imposta dovuta per l’intero anno, è eseguita a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28.10 di ciascun anno.

NB.

In sede di prima applicazione dell’imposta la prima rata è pari alla metà di quanto versato

a titolo di IMU e TASI per il 2019.

Come in passato il versamento dell’imposta dovuta dagli enti non commerciali è effettuato in 3 rate: le prime 2 entro il 16.6 e del 16.12 dell’anno di riferimento, ciascuna pari al 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16.6 dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28.10 dell’anno di riferimento. Analogamente a quanto previsto per la generalità dei soggetti, in sede di prima applicazione dell’imposta, per le prime 2 rate va fatto riferimento al 50% dell’imposta corrisposta a titolo di IMU e TASI per il 2019.

Il versamento del tributo è effettuato tramite il mod. F24 / bollettino postale / la piattaforma di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 e altre modalità previste dal citato Decreto.

Come in passato, l’IMU:

O relativa alle parti comuni condominiali va versata dall’amministratore di condominio per conto dei condomini;

O relativa ad immobili nell’ambito di un fallimento / liquidazione coatta amministrativa va versata dal curatore / commissario liquidatore, per il periodo di durata della procedura ed entro 3 mesi dalla data del Decreto di trasferimento degli immobili.

Il Comune con proprio regolamento può considerare regolare il versamento effettuato da un contitolare anche per conto di altri nonchè stabilire il differimento dei termini previsti al ricorrere di particolari situazioni.

DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione relativa alla nuova IMU va presentata entro il 30.6 dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta. Viene quindi meno il differimento di tale termine al 31.12 previsto dal 2019 dal DL n. 34/2019. È prevista l’emanazione di un apposito DM per l’individuazione dei casi in cui è necessario presentare la dichiarazione nonchè per l’approvazione del nuovo modello. In attesa di tale Decreto si continua ad utilizzare il modello attualmente disponibile.

Come in passato per gli enti non commerciali è previsto l’utilizzo di uno specifico modello di dichiarazione IMU che sarà approvato con apposito Decreto ed in attesa del quale si continuerà ad utilizzare il modello di cui al DM 26.6.2014.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione è prevista la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di € 50. Se la dichiarazione presentata risulta infedele, è prevista la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di € 50.

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI

A decorrere dal 2022 l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa / lavoro autonomo mentre è indeducibile ai fini IRAP.

Per il 2020 / 2021 tale deduzione è ammessa nella misura del 60%.

Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento all’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS della Provincia autonoma di Trento.

.

Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti