Pesaro, 30 MARZO 2021
CIRCOLARE n. 8/2021

OGGETTO: NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI”
Riferimenti normativi
• DL n. 41/2021
In sintesi

Con la pubblicazione sulla G.U. sono entrate in vigore dal 23.3.2021 le
disposizioni previste dal c.d. “Decreto Sostegni”.
In aggiunta alle novità riguardanti:
• il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli operatori
economici colpiti dall’emergenza COVID-19;
• la proroga della sospensione dei versamenti relativi alle cartelle di pagamento /
avvisi di accertamento ecc., alla c.d. “rottamazione dei ruoli” / “saldo e
stralcio”;
• l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a € 5.000 affidati
all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2010;
• la definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità;
si segnala:
• l’istituzione di uno specifico fondo destinato agli operatori in Comuni a
vocazione sciistica;
• la conferma della proroga al 31.3.2021 dell’invio all’Agenzia delle Entrate della
CU 2021 e al 10.6.2021 della conservazione digitale delle fatture elettroniche
2019;
• il rinvio al 2023 delle segnalazioni di allerta da parte dell’Agenzia delle Entrate
previste dal c.d. “Codice della crisi d’impresa”.

Nell’ambito del DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, contenente “Misure urgenti in materia di sostegno
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da
COVID-19”, in vigore dal 23.3.2021, sono previste una serie di specifiche disposizioni di seguito
sintetizzate.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – Art. 1

Le disposizioni relative al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto a favore degli “operatori
economici colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19».
Come già comunicato lo studio sta analizzando caso per caso i requisiti per poter procedere alla
presentazione della domanda e della quantificazione finanziaria dell’importo spettante.
REGISTRI IVA / DICHIARAZIONE ANNUALE PRECOMPILATA – Art. 1, comma 10

In considerazione delle difficoltà registrate dagli operatori / intermediari a seguito dell’emergenza COVID-
19, è differita la predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate:
O delle bozze dei requisiti IVA / comunicazioni dati dichiarazioni periodiche a partire dalle operazioni
effettuate dall’1.7.2021;
O della bozza della dichiarazione annuale a partire dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022.

CONTRIBUTO IMPRESE COMUNI MONTANI SCIISTICI – Art.2

É previsto uno specifico stanziamento di € 700 milioni destinato alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e Bolzano finalizzato all’ erogazione di contributi a favore degli esercenti attività di vendita di
beni / servizi al pubblico, tra cui impianti di risalita, maestri / scuole di sci, nei Comuni a vocazione
montana appartenenti a comprensori sciistici.
Le modalità attuative dell’agevolazione sono demandate al Ministero del Turismo.
Il contributo in esame non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI PROFESSIONISTI – Art. 3

La Finanziaria 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori
autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, ha istituito con l’art. 1, commi 20,
21 e 22 un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.
Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs.
n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);
NB
NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE – Art. 4

  • Le disposizioni in materia di riscossione che prevedono:
    O la proroga dal 28.2 al 30.4.2021 della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di
    pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc., con la conseguenza che gli stessi dovranno essere
    effettuati entro il 31.5.2021 (anzichè entro il 31.3);
    relativamente alle somme dovute ai fini della “rottamazione dei ruoli” / “saldo e stralcio”, la proroga al
    31.7.2021 del termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e al 30.11.2021 delle rate 2021 in
    scadenza fino al 31.7;
    O l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000 risultanti da debiti
    affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010, per i soggetti con reddito 2019 fino a € 30.000;

DEFINIZIONE AGEVOLATA COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ – Art. 5, commi da 1 a 7

Le disposizioni che prevedono la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo
automatizzato delle dichiarazioni relative al 2017 e 2018, richieste con le comunicazioni di irregolarità
elaborate rispettivamente entro il 31.12.2020 e 31.12.2021

PROROGA NOTIFICA CARTELLE PAGAMENTO DICHIARAZIONI – Art. 5, comma 8

Le disposizioni relative alla proroga del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento
riferite alle dichiarazioni presentate nel 2019

CONTROLLO VERSAMENTI IVA – Art. 5, comma 10

È disposta la ripresa dell’attività di controllo della “coerenza” dei versamenti IVA con i dati riportati nelle
comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche sospesa per effetto di quanto stabilito dall’art. 157,
DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”.
L’attività riprenderà dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.

SOSPENSIONE COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI A RUOLO – Art. 5, comma 12, lett. a)

È prorogato dal 31.12.2020 al 30.4.2021 quanto disposto dall’art. 145, DL n. 34/2020 in base al quale, in
sede di erogazione dei rimborsi fiscali non è applicabile la compensazione tra crediti d’imposta e
debiti iscritti a ruolo di cui all’art. 28-ter, DPR n. 602/73.

CRISI D’IMPRESA E SEGNALAZIONI ALLERTA AGENZIA ENTRATE – Art. 5, comma 14

Con la modifica dell’art. 15, comma 7, D.Lgs. n. 14/2019, che ha “aggiornato” il D.Lgs. n. 147/2020,
c.d. “Codice della crisi d’impresa”, è stabilito che l’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle
Entrate al debitore del superamento della soglia “rilevante” dell’esposizione debitoria nei confronti
della stessa per IVA non versata risultante dalle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche e
della segnalazione all’OCRI qualora lo stesso non ponga in essere specifici comportamenti (estinzione,
entro 90 giorni, del debito ovvero presentazione dell’istanza di composizione assistita della crisi, ecc.)
decorre dalle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche relative al primo trimestre 2023,
ossia dal secondo anno successivo all’1.9.2021 (data di entrata in vigore del citato Codice).

PROROGA WEB TAX – Art. 5, comma15

Con la modifica dell’art. 42, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) è prorogato:

  •  dal 16.2 al 16.5 dell’anno successivo il termine per il pagamento dell’imposta sui servizi digitali, c.d.
    “web tax”;
  •  dal 31.3 al 30.6 il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei servizi tassabili;
    da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa che nell’anno, realizzano congiuntamente
    singolarmente / a livello di gruppo) ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni e ricavi da servizi
    digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni.
    Inoltre è stabilito che per le operazioni imponibili nel 2020 l’imposta è versata entro il 16.5.2021 e la
    relativa dichiarazione va presentata entro il 30.6.2021.

CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE 2019 – Art. 5, comma 16

Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti