NOVITA’ DECRETO AIUTI-QUATER – PRINCIPALI MISURE
Pesaro, 22 novembre 2022
CIRCOLARE n. 24/2022
OGGETTO | DECRETO AIUTI-QUATER – PRINCIPALI MISURE |
RIFERIMENTI | D.L. 176/2022, PUBB. IN G.U. N. 270 DEL 18/11/2022 |
CIRCOLARE DEL | 21/11/2022 |
Nell’ambito del DL n. 176/2022, cd. “Decreto Aiuti-quater”, pubblicato in G.U. 18/11/2022, n. 185, contenente “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, sono previste una serie di disposizioni, in vigore dal 19/11/2022, esaminate di seguito.
L’art. 1 del DL n. 144/2022 (“Decreto Aiuti-ter”) ha esteso i crediti d’imposta a favore delle imprese energivore/non energivore ed alle imprese gasivore/non gasivore ai costi per l’energia elettrica e del gas naturale sostenuti da tali imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Ora, il credito d’imposta
è viene esteso al mese di dicembre 2022
è a parità di condizioni (requisiti richiesti ed aliquota agevolativa applicabile)
ivi incluso il beneficio riferito all’energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese energivore (il credito d’imposta è calcolato sulla base del PUN, prezzo unitario nazionale dell’energia elettrica, applicato alla quantità di energia prodotta/autoconsumata nel mese)
Termine di utilizzo: viene esteso al 30/06/2023 il termine per l’utilizzo (anche in capo all’eventuale cessionario) del credito d’imposta maturato:
- sia nel mese di dicembre 2022
- che nei mesi di ottobre e novembre 2022 e nel 3° trimestre
ESTENSIONE DEL BONUS A DICEMBRE 2022 | ||
IMPRESA | REQUISITO | |
Energivora: impresa inclusa nei relativi elenchi di CSEA per il 2022: |
costo medio del 3° trimestre 2022 per kWh della componente energia elettrica (al netto di imposte ed eventuali sussidi) > 30% del medesimo costo del 3° trimestre 2019 (requisito per singola impresa) |
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– opera nei settori di cui all’All. 3 Linee guida CE | ||
– oppure opera nei settori di cui all’All. 5 Linee guida CE, con un iVAL ≥ 20% | ||
Non “energivora”: quella che non rientra nelle precedenti categorie ed è dotata di contatore di potenza nominale: | ||
ü ≥ 16,5 kWh | ||
ü ≥ 4,5 kWh | (bonus disapplicato ai primi 3 trim. 2022) | |
IMPRESA | REQUISITO | |
Gasivora: opera nei settori di cui all’All. 1 del DM MITE 21/12/2021 ed ha consumato nel 1° trimestre 2022 (non per usi termoelettrici)
almeno 0,25 GWh |
Il prezzo medio di mercato (certificato dal MI- GAS) del 3° trimestre 2022 > 30% del corrispondente prezzo medio del 3° trim. 2019
(requisito erga omnes che risulta verificato) |
|
Non “gasivora”: impresa che non ha i requisiti per essere “gasivora” |
COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA ENTRATE
L’art. 1 del DL Aiuti-ter ha previsto che i beneficiari dei crediti d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate riferito all’importo del credito “maturato nell’esercizio 2022”:
- a pena di decadenza dalla fruizione del credito non ancora fruito (non anche per il pregresso)
- il cui contenuto e modalità di presentazione saranno definiti con dell’Agenzia con termine fissato entro il 16/02/2023.
Ora il co. 6 prevede il medesimo adempimento:
- da effettuare entro il 16/03/2023
- riferito ai crediti d’imposta “richiamati ai 3 e 4”.
ASPETTI COMUNI AI “BONUS ENERGETICI” | |
Redditi | Non sono tassati ai fini dei redditi/IRAP |
Cumulo | E’ ammesso il cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, purchè non
conduca (considerata anche la detassazione) al superamento del costo sostenuto. |
Cessione |
– i bonus sono liberamente cedibili a terzi (per intero, previo rilascio di visto di conformità); sono ammesse 2 ulteriori cessioni a favore di soggetti “qualificati” (banche, intermediari finanziari e società di un gruppo bancario; imprese di assicurazione), ferma l’applicazione del co. 4, art. 122-bis, DL 34/2020 (cioè il divieto di acquisizione ove ricorrano i presupposti antiriciclaggio per la SOS o l’impossibilità di effettuare l’adeguata verifica)
– fruizione dei bonus dal cessionario: avviene con le medesime modalità e termini con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente – tracciabilità dei crediti: sono rinviate ad un Provv. dell’Agenzia; – responsabilità: si applica l’’art. 122-bis (responsabilità solidale e relativa limitazione) e, in quanto compatibili, i co. 4-6 dell’art. 121 (responsabilità per utilizzo irregolare del bonus). |
ENERGIA ELETTRICA E GAS – BONUS IN SINTESI | ||||||
Imprese beneficiarie | Base di calcolo: spesa di quanto consumato per: | Periodo di riferimento | Aliq. di computo del
bonus |
Scadenza utilizzo | Comunic. All’AdE al
16/03/2023 |
|
Non gasivore | la materia gas naturale | Ottobre e | 40% | Si
(se il bonus non è interamente utilizzato a tale data) |
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Gasivore | 40% | |||||
(non per usi termoelettrici) | novembre e | |||||
Non energivore | la componente energet. | Dicembre 2022 | 30% | 30/06/2023 | ||
Energivore | 40% | |||||
Non gasivore | la materia gas naturale | 3° trim. 2022 | 25% | |||
Gasivore | (non per usi termoelettrici) | 25% | ||||
Non energivore | la componente energet. | 15% | ||||
Energivore | 25% | |||||
Non gasivore | la materia gas naturale
(non per usi termoelettrici) |
2° trim. 2022 |
25% |
31/12/2022 |
No |
|
Gasivore | 25% | |||||
Non energivore | la componente energet. | 15% | ||||
Energivore | 25% | |||||
Gasivore | la materia gas naturale
(non per usi termoelettrici) |
1° trim. 2022 |
10% | |||
Energivore | la componente energet. | 20% |
L’art. 3 del Decreto prevede:
- in alternativa ai crediti d’imposta di cui al paragrafo precedente, relativi al 3° trimestre 2022 ed i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (per i rateizzi delle utenze riferite ai medesimi periodi)
- la facoltà per le imprese con utenze collocate in Italia:
- di richiedere il rateizzo degli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale (per usi diversi da quelli termoelettrici) eccedenti l’importo medio, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra l’1/01 e il 31/12/2021
ü per un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili
- per i consumi effettuati dall’1/10/2022 al 31/03/2023 e fatturati entro il 30/09/2023.
ULTERIORI DISPOSIZIONI:
- istanza: da formulare ai relativi fornitori secondo modalità stabilite con un prossimo DM
- rateizzo: entro 30 gg dalla ricezione dell’istanza
- in caso di rilascio della garanzia SACE e di disponibilità di una Compagnia di assicurazione (autorizzata al ramo credito e cauzioni) a concedere una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato a favore del fornitore di energia
- il fornitore deve avanzare una proposta di rateizzo (con indicazione dell’ammontare degli importi dovuti, del tasso di interesse – che non può superare quello di BTP di pari durata), le date di scadenza di ogni rata e la ripartizione delle rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili)
- decadenza dal rateizzo: opera in caso di inadempimento di 2 rate anche non consecutive
Il co. 3, art. 51, del TUIR, prevede la mancata concorrenza al reddito di lavoro dipendente
- dei beni ceduti e dei servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti
- ove, complessivamente, di importo non superiore nel periodo d’imposta a € 258,23.
Il DL n. 115/2022 (Decreto “Aiuti-bis”) ha previsto, per il periodo d’imposta 2022, le seguenti disposizioni che operano in deroga a quanto previsto dal citato co. 3 dell’art. 51:
- il limite di importo viene aumentato a € 600
- esteso anche alle somme erogate/rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze
domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Ora, il limite viene ulteriormente incrementato, sempre per il 2022, ad € 3.000 (in luogo di €. 600).
Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione/trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2, co. 1, Dlgs 127/2015 (cd. “dettaglianti”) è concesso:
- un credito d’imposta per l’adeguamento, effettuato nel 2023, alle disposizioni relative alla “lotteria degli scontrini” (secondo le modifiche del co. 4-bis, art. 18, del D.L. 36/2022) del Registratore Telematico (o Server RT)
§ pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di € 50 per ogni strumento
- nel limite dello stanziamento pubblico di € 80 milioni (è possibile una sua riduzione proporzionale).
ASPETTI RELATIVI AL CREDITO D’IMPOSTA | |
utilizzo |
– in compensazione; non si applicano i limiti di cui alle Leggi 244/2007 e 388/2000;
– è consentito a decorrere dalla 1° liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese di registrazione della fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. |
attuazione | E’ rinviata ad un Provvedimento dell’Agenzia Entrate |
Rinvio: le novità in materia di superbonus sono state analizzate nella RF 135/2022, cui si rimanda per approfondimenti.
L’articolo l’art. 78 del DL n. 104/2020, nel disporre l’esenzione IMU per il 2020 per una serie di immobili destinati alle attività turistiche e dello spettacolo (rientrante nel Quadro Temporaneo degli aiuti di stato):
- ha esteso l’esenzione al 2021 e 2022 limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, purché i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- subordinandone l’efficacia all’autorizzazione della Commissione UE.
Ora, con norma di interpretazione autentica, viene disposto che
§ l’esenzione della 2° rata dell’IMU 2022
- rientra nell’ambito degli aiuti “de minimis” (senza alcuna necessità di autorizzazione UE).
L’articolo 39, DL n. 50/2022 (“Decreto Aiuti”), a favore delle associazioni/società sportive dilettantistiche (ASD ed SSD), delle società sportive professionistiche, nonché delle federazioni sportive nazionali/relative discipline associate ed enti di promozione sportiva, aventi domicilio fiscale o sede legale/operativa in Italia:
§ operanti nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento (ex DPCM 24/10/2020)
- ha prorogato al 16/12/2022 il termine per la ripresa dei versamenti (senza interessi e sanzioni) dei tributi/contributi sospesi (incluse relative addizionali regionali/comunali) fino al 30/04/2022 (ex co. 923, art. 1, L. 234/2021) e, in seguito fino al 31/07/2022 (art. 7, D.L. 17/2022).
Ora, viene disposta una ulteriore proroga al 22/12/2022.
Di seguito le ulteriori disposizioni introdotte dal Decreto Aiuti-quater.
ALIQUOTE DI ACCISA: vengono rideterminate, dal 19/11/22 al 31/12/22, nelle seguenti misure:
- benzina: € 478,40 per 1000 litri;
- oli da gas/gasolio come carburante: € 367,40 per 1.000 litri; non si applica l’aliquota di accisa agevolata sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al n. 4-bis della Tabella A allegata al TUA, per il suddetto periodo
- GPL usati come carburanti: € 182,61 per 1000 kg;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro
IVA: l’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione viene stabilita, nel suddetto periodo, nella misura del 5%.
Le ulteriori disposizioni previste attengono ai seguenti aspetti:
- gli adempimenti degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti;
- gli sanzioni connesse all’omessa comunicazione delle giacenze;
- il monitoraggio dell’andamento dei prezzi per prevenire manovre
Il co. 1, art. 14, del D.L. 144/2022, ha autorizzato la spesa di € 100 milioni per il 2022, da destinare,
- nel limite di € 85 milioni: al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci di cui all’art. 24-ter, co. 2, lett. a), del D.lgs. 504/1995;
- nel limite di € 15 milioni: al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del lgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dagli appositi enti, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ex L. 218/2003.
DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.L. 176/2022:
- erogazione dei suddetti contributi destinati al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci: sono erogati alle sole imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate nel citato co. 2, lett. a);
- disposizioni del citato 14: si applicano nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Nella Tabella di cui all’Allegato B al DPR 642/1972 è introdotto l’art. 8-ter, il quale prevede:
- l’esenzione da imposta di bollo per le domande di contributi, comunque denominati
- destinati a soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento.
Intervenendo sul co. 1 dell’art. 15, DL n. 50/2022, è disposto che la concessione dalla SACE S.p.A., fino al 31/12/2023 (in luogo del 31/12/2022):
- delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia,
- per finanziamenti in favore delle imprese, ivi inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale.
Inoltre, si interviene sul co. 5 del citato art. 15 prevedendo che
- la garanzia è rilasciata entro il 31/12/2023 (in luogo del 31/12/2022), per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni,
- con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36
Con modifica del co. 1, art. 7, DL n. 144/2022, al fine di incrementare a 60 milioni (in luogo degli attuali € 50 milioni) per il 2022, per fronteggiare la crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui al co. 369, art. 1, L. 205/2017) da destinare
- all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli EPS e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine,
§ NEW – nonché per il CONI, per il CIP e per la società Sport e Salute S.p.A.
Si interviene sulle seguenti disposizioni dell’art. 8 del D.L. 144/2022:
- 1: considerato l’aumento dei costi dell’energia termica/elettrica registrato nel 3° trimestre del 2022, il fondo ivi istituito è incrementato di € 50 milioni per il 2022 (è destinato al riconoscimento di un contributo destinato agli ETS iscritti al RUNTS, ODV/APS/ONLUS iscritte nei relativi registri, alle fondazioni, associazioni, ed alle aziende di servizi alla persona di cui al D.lgs. 207/2001, agli enti religiosi riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani)
- 2: si incrementa di € 50 milioni (alla cui copertura si provvede mediante riduzione del fondo destinato al bonus trasporti) la dotazione del fondo ivi istituito (il cui totale è, pertanto, di € 100 milioni) che è destinato, tramite il riconoscimento di un contributo straordinario, a sostenere gli enti iscritti al RUNTS, le ODV e le APS coinvolte nel processo di trasmigrazione, e le ONLUS, iscritte alla relativa anagrafe, diversi dai soggetti di cui al co. 1 (sono, oltre agli enti individuati nel punto precedente, gli enti poc’anzi citati, inclusi gli enti religiosi riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità), per i maggiori oneri sostenuti nel 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale.
Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti