NOVITA’ DECRETO AIUTI-QUATER – PRINCIPALI MISURE

 

 

Pesaro, 22 novembre 2022

CIRCOLARE n. 24/2022

 

 

OGGETTO DECRETO AIUTI-QUATER – PRINCIPALI MISURE
RIFERIMENTI D.L. 176/2022, PUBB. IN G.U. N. 270 DEL 18/11/2022
CIRCOLARE DEL 21/11/2022

 

Nell’ambito del DL n. 176/2022, cd. “Decreto Aiuti-quater”, pubblicato in G.U. 18/11/2022, n. 185, contenente “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, sono previste una serie di disposizioni, in vigore dal 19/11/2022, esaminate di seguito.

L’art. 1 del DL n. 144/2022 (“Decreto Aiuti-ter”) ha esteso i crediti d’imposta a favore delle imprese energivore/non energivore ed alle imprese gasivore/non gasivore ai costi per l’energia elettrica e del gas naturale sostenuti da tali imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Ora, il credito d’imposta

è viene esteso al mese di dicembre 2022

è a parità di condizioni (requisiti richiesti ed aliquota agevolativa applicabile)

ivi incluso il beneficio riferito all’energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese energivore (il credito d’imposta è calcolato sulla base del PUN, prezzo unitario nazionale dell’energia elettrica, applicato alla quantità di energia prodotta/autoconsumata nel mese)

Termine di utilizzo: viene esteso al 30/06/2023 il termine per l’utilizzo (anche in capo all’eventuale cessionario) del credito d’imposta maturato:

  • sia nel mese di dicembre 2022
  • che nei mesi di ottobre e novembre 2022 e nel 3° trimestre

 

ESTENSIONE DEL BONUS A DICEMBRE 2022
IMPRESA REQUISITO
Energivora: impresa inclusa nei relativi elenchi di CSEA per il 2022:  

costo medio del 3° trimestre 2022 per kWh della componente energia elettrica (al netto di imposte ed eventuali sussidi) > 30% del medesimo costo del 3° trimestre 2019 (requisito per singola impresa)

– opera nei settori di cui all’All. 3 Linee guida CE
– oppure opera nei settori di cui all’All. 5 Linee guida CE, con un iVAL ≥ 20%
Non “energivora”: quella che non rientra nelle precedenti categorie ed è dotata di contatore di potenza nominale:
ü  ≥ 16,5 kWh
ü  ≥ 4,5 kWh (bonus disapplicato ai primi 3 trim. 2022)
IMPRESA REQUISITO
Gasivora: opera nei settori di cui all’All. 1 del DM MITE 21/12/2021 ed ha consumato nel 1° trimestre 2022 (non per usi termoelettrici)

almeno 0,25 GWh

Il prezzo medio di mercato (certificato dal MI- GAS) del 3° trimestre 2022 > 30% del corrispondente prezzo medio del 3° trim. 2019

(requisito erga omnes che risulta verificato)

Non “gasivora”: impresa che non ha i requisiti per essere “gasivora”

 

COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA ENTRATE

L’art. 1 del DL Aiuti-ter ha previsto che i beneficiari dei crediti d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate riferito all’importo del credito “maturato nell’esercizio 2022”:

 

  • a pena di decadenza dalla fruizione del credito non ancora fruito (non anche per il pregresso)
  • il cui contenuto e modalità di presentazione saranno definiti con dell’Agenzia con termine fissato entro il 16/02/2023.

Ora il co. 6 prevede il medesimo adempimento:

  • da effettuare entro il 16/03/2023
  • riferito ai crediti d’imposta “richiamati ai 3 e 4”.

 

ASPETTI COMUNI AI “BONUS ENERGETICI”
Redditi Non sono tassati ai fini dei redditi/IRAP
Cumulo E’ ammesso il cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, purchè non

conduca (considerata anche la detassazione) al superamento del costo sostenuto.

 

 

 

 

Cessione

–    i bonus sono liberamente cedibili a terzi (per intero, previo rilascio di visto di conformità); sono ammesse 2 ulteriori cessioni a favore di soggetti “qualificati” (banche, intermediari finanziari e società di un gruppo bancario; imprese di assicurazione), ferma l’applicazione del co. 4, art. 122-bis, DL 34/2020 (cioè il divieto di acquisizione ove ricorrano i presupposti antiriciclaggio per la SOS o l’impossibilità di effettuare l’adeguata verifica)

–    fruizione dei bonus dal cessionario: avviene con le medesime modalità e termini con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente

–    tracciabilità dei crediti: sono rinviate ad un Provv. dell’Agenzia;

–    responsabilità: si applica l’’art. 122-bis (responsabilità solidale e relativa limitazione) e, in quanto compatibili, i co. 4-6 dell’art. 121 (responsabilità per utilizzo irregolare del bonus).

 

ENERGIA ELETTRICA E GAS – BONUS IN SINTESI
Imprese beneficiarie Base di calcolo: spesa di quanto consumato per: Periodo di riferimento Aliq. di computo del

bonus

Scadenza utilizzo Comunic. All’AdE al

16/03/2023

Non gasivore la materia gas naturale Ottobre e 40% Si

(se il bonus non è interamente utilizzato a tale data)

Gasivore 40%
(non per usi termoelettrici) novembre e
Non energivore la componente energet. Dicembre 2022 30% 30/06/2023
Energivore 40%
Non gasivore la materia gas naturale 3° trim. 2022 25%
Gasivore (non per usi termoelettrici) 25%
Non energivore la componente energet. 15%
Energivore 25%
Non gasivore la materia gas naturale

(non per usi termoelettrici)

 

2° trim. 2022

25%  

 

 

31/12/2022

 

 

 

No

Gasivore 25%
Non energivore la componente energet. 15%
Energivore 25%
Gasivore la materia gas naturale

(non per usi termoelettrici)

 

1° trim. 2022

10%
Energivore la componente energet. 20%

L’art. 3 del Decreto prevede:

  • in alternativa ai crediti d’imposta di cui al paragrafo precedente, relativi al 3° trimestre 2022 ed i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (per i rateizzi delle utenze riferite ai medesimi periodi)
  • la facoltà per le imprese con utenze collocate in Italia:
    • di richiedere il rateizzo degli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale (per usi diversi da quelli termoelettrici) eccedenti l’importo medio, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra l’1/01 e il 31/12/2021

ü  per un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili

  • per i consumi effettuati dall’1/10/2022 al 31/03/2023 e fatturati entro il 30/09/2023.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

  • istanza: da formulare ai relativi fornitori secondo modalità stabilite con un prossimo DM
  • rateizzo: entro 30 gg dalla ricezione dell’istanza
    • in caso di rilascio della garanzia SACE e di disponibilità di una Compagnia di assicurazione (autorizzata al ramo credito e cauzioni) a concedere una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato a favore del fornitore di energia
    • il fornitore deve avanzare una proposta di rateizzo (con indicazione dell’ammontare degli importi dovuti, del tasso di interesse – che non può superare quello di BTP di pari durata), le date di scadenza di ogni rata e la ripartizione delle rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili)
  • decadenza dal rateizzo: opera in caso di inadempimento di 2 rate anche non consecutive

 

 

Il co. 3, art. 51, del TUIR, prevede la mancata concorrenza al reddito di lavoro dipendente

  • dei beni ceduti e dei servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti
  • ove, complessivamente, di importo non superiore nel periodo d’imposta a € 258,23.

Il DL n. 115/2022 (Decreto “Aiuti-bis”) ha previsto, per il periodo d’imposta 2022, le seguenti disposizioni che operano in deroga a quanto previsto dal citato co. 3 dell’art. 51:

  • il limite di importo viene aumentato a € 600
  • esteso anche alle somme erogate/rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze

domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Ora, il limite viene ulteriormente incrementato, sempre per il 2022, ad € 3.000 (in luogo di €. 600).

 

Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione/trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2, co. 1, Dlgs 127/2015 (cd. “dettaglianti”) è concesso:

  • un credito d’imposta per l’adeguamento, effettuato nel 2023, alle disposizioni relative alla “lotteria degli scontrini” (secondo le modifiche del co. 4-bis, art. 18, del D.L. 36/2022) del Registratore Telematico (o Server RT)

§  pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di € 50 per ogni strumento

  • nel limite dello stanziamento pubblico di € 80 milioni (è possibile una sua riduzione proporzionale).

 

ASPETTI RELATIVI AL CREDITO D’IMPOSTA
 

 

utilizzo

–      in compensazione; non si applicano i limiti di cui alle Leggi 244/2007 e 388/2000;

–      è consentito a decorrere dalla 1° liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese di registrazione della fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e sia stato

pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

attuazione E’ rinviata ad un Provvedimento dell’Agenzia Entrate

 Rinvio: le novità in materia di superbonus sono state analizzate nella RF 135/2022, cui si rimanda per approfondimenti.

L’articolo l’art. 78 del DL n. 104/2020, nel disporre l’esenzione IMU per il 2020 per una serie di immobili destinati alle attività turistiche e dello spettacolo (rientrante nel Quadro Temporaneo degli aiuti di stato):

  • ha esteso l’esenzione al 2021 e 2022 limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, purché i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • subordinandone l’efficacia all’autorizzazione della Commissione UE.

Ora, con norma di interpretazione autentica, viene disposto che

§  l’esenzione della 2° rata dell’IMU 2022

  • rientra nell’ambito degli aiuti “de minimis” (senza alcuna necessità di autorizzazione UE).

 

L’articolo 39, DL n. 50/2022 (“Decreto Aiuti”), a favore delle associazioni/società sportive dilettantistiche (ASD ed SSD), delle società sportive professionistiche, nonché delle federazioni sportive nazionali/relative discipline associate ed enti di promozione sportiva, aventi domicilio fiscale o sede legale/operativa in Italia:

§   operanti nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento (ex DPCM 24/10/2020)

  • ha prorogato al 16/12/2022 il termine per la ripresa dei versamenti (senza interessi e sanzioni) dei tributi/contributi sospesi (incluse relative addizionali regionali/comunali) fino al 30/04/2022 (ex co. 923, art. 1, L. 234/2021) e, in seguito fino al 31/07/2022 (art. 7, D.L. 17/2022).

Ora, viene disposta una ulteriore proroga al 22/12/2022.

Di seguito le ulteriori disposizioni introdotte dal Decreto Aiuti-quater.

ALIQUOTE DI ACCISA: vengono rideterminate, dal 19/11/22 al 31/12/22, nelle seguenti misure:

  • benzina: € 478,40 per 1000 litri;
  • oli da gas/gasolio come carburante: € 367,40 per 1.000 litri; non si applica l’aliquota di accisa agevolata sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al n. 4-bis della Tabella A allegata al TUA, per il suddetto periodo
  • GPL usati come carburanti: € 182,61 per 1000 kg;
  • gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro

IVA: l’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione viene stabilita, nel suddetto periodo, nella misura del 5%.

Le ulteriori disposizioni previste attengono ai seguenti aspetti:

  • gli adempimenti degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti;
  • gli sanzioni connesse all’omessa comunicazione delle giacenze;
  • il monitoraggio dell’andamento dei prezzi per prevenire manovre

Il co. 1, art. 14, del D.L. 144/2022, ha autorizzato la spesa di € 100 milioni per il 2022, da destinare,

  • nel limite di € 85 milioni: al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci di cui all’art. 24-ter, co. 2, lett. a), del D.lgs. 504/1995;
  • nel limite di € 15 milioni: al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del lgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dagli appositi enti, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ex L. 218/2003.

 

DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.L. 176/2022:

  • erogazione dei suddetti contributi destinati al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci: sono erogati alle sole imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate nel citato co. 2, lett. a);
  • disposizioni del citato 14: si applicano nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

 

Nella Tabella di cui all’Allegato B al DPR 642/1972 è introdotto l’art. 8-ter, il quale prevede:

  • l’esenzione da imposta di bollo per le domande di contributi, comunque denominati
  • destinati a soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento.

Intervenendo sul co. 1 dell’art. 15, DL n. 50/2022, è disposto che la concessione dalla SACE S.p.A., fino al 31/12/2023 (in luogo del 31/12/2022):

  • delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia,
  • per finanziamenti in favore delle imprese, ivi inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale.

Inoltre, si interviene sul co. 5 del citato art. 15 prevedendo che

  • la garanzia è rilasciata entro il 31/12/2023 (in luogo del 31/12/2022), per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni,
  • con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36

 

 

Con modifica del co. 1, art. 7, DL n. 144/2022, al fine di incrementare a 60 milioni (in luogo degli attuali € 50 milioni) per il 2022, per fronteggiare la crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui al co. 369, art. 1, L. 205/2017) da destinare

  • all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli EPS e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine,

§  NEW – nonché per il CONI, per il CIP e per la società Sport e Salute S.p.A.

Si interviene sulle seguenti disposizioni dell’art. 8 del D.L. 144/2022:

  • 1: considerato l’aumento dei costi dell’energia termica/elettrica registrato nel 3° trimestre del 2022, il fondo ivi istituito è incrementato di € 50 milioni per il 2022 (è destinato al riconoscimento di un contributo destinato agli ETS iscritti al RUNTS, ODV/APS/ONLUS iscritte nei relativi registri, alle fondazioni, associazioni, ed alle aziende di servizi alla persona di cui al D.lgs. 207/2001, agli enti religiosi riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani)
  • 2: si incrementa di € 50 milioni (alla cui copertura si provvede mediante riduzione del fondo destinato al bonus trasporti) la dotazione del fondo ivi istituito (il cui totale è, pertanto, di € 100 milioni) che è destinato, tramite il riconoscimento di un contributo straordinario, a sostenere gli enti iscritti al RUNTS, le ODV e le APS coinvolte nel processo di trasmigrazione, e le ONLUS, iscritte alla relativa anagrafe, diversi dai soggetti di cui al co. 1 (sono, oltre agli enti individuati nel punto precedente, gli enti poc’anzi citati, inclusi gli enti religiosi riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità), per i maggiori oneri sostenuti nel 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale.

 

 

 

 

 

 

 

Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti