LA NUOVA IRPEF 2025

Pesaro,  30 ottobre 2024

CIRCOLARE n. 20/2024

 

 

   

LA NUOVA IRPEF 2025

RIFERIMENTI

•    Artt. 11, 13 e 15, TUIR

•    Art. 2, Finanziaria 2025 (AC 2112)

 
IN SINTESI

Con il disegno di legge della Finanziaria 2025 sono nuovamente riviste le soglie di reddito con le relative aliquote IRPEF nonchè le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilato. Dal 2025 sono inoltre introdotte nuove limitazioni:

− alla detrazione delle spese sostenute dai soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000, di importo variabile in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare (presenza o meno di figli fiscalmente a carico);

− alla detrazione per i figli fiscalmente a carico, riconosciuta fino all’età di 30 anni degli stessi (fatta eccezione per i disabili).

Va infine evidenziato il riconoscimento di:

− un “nuovo trattamento integrativo”, pari ad una percentuale del reddito di lavoro dipendente, per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 20.000;

− una “ulteriore detrazione” per i titolari di reddito di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000.

 

 

 

 

 

 

Dal disegno di legge della Finanziaria 2025 risultano rilevanti modifiche alla tassazione IRPEF, con la revisione delle soglie di reddito e delle relative aliquote IRPEF nonchè delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati. Inoltre, ai contribuenti con:

  • reddito complessivo non superiore a € 000 è riconosciuto un trattamento integrativo

calcolato come percentuale del reddito di lavoro dipendente;

  • reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non superiore a € 40.000 è riconosciuto una ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di € 1.000 in presenza di un reddito complessivo fino a € 32.000, che decresce oltre tale soglia fino ad azzerarsi.

Dal 2025 è introdotto inoltre:

  • un nuovo limite, variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico, per la fruizione delle detrazioni IRPEF per gli oneri / spese sostenuti a decorrere dall’1.1.2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000;
  • un nuovo limite alle detrazioni per i figli a carico, riconosciute per i figli di età inferiore a 30 anni, a meno che non siano

La Finanziaria 2025 interviene nuovamente a rimodulare:

  • gli scaglioni di reddito e le relative aliquote;
  • la misura delle detrazioni spettanti sui redditi di lavoro dipendente e

SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF

Con la riscrittura dell’art. 11, comma 1, TUIR, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF sono rimodulate come di seguito evidenziato.

 

Scaglioni di reddito e aliquote
Dal 2022 al 2024 Dal 2025
Fino a € 15.000 23% Fino a € 28.000 23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000 25%
Oltre € 28.000 fino a € 50.000 35% Oltre € 28.000 fino a € 50.000 35%
Oltre € 50.000 43% Oltre € 50.000 43%

DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE

Le detrazioni da lavoro dipendente, disciplinate dall’art. 13, comma 1, TUIR, risultano così modificate.

 

Detrazioni lavoro dipendente
Dal 2022 al 2024 Dal 2025
Reddito Detrazione (*) Detrazione
 

 

non superiore a € 15.000

€ 1.880 e € 1.955 per il 2024 (la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690 / € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato) € 1.955

(la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690 / € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato)

superiore a € 15.000 ma

non a € 28.000

€ 1.910 + € 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) / 13.000]
superiore a € 28.000 ma

non a € 50.000

€ 1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000)]

(*) Se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000, la detrazione è aumentata di € 65.

 

Con riferimento al trattamento integrativo di cui all’art. 1, comma 1, DL n. 3/2020, c.d. Bonus IRPEF, riconosciuto nella misura di € 1.200 per i soggetti con reddito complessivo fino a € 15.000, il Legislatore stabilizza a regime la condizione prevista per il 2024 dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 216/2023, prevedendo che il beneficio è riconosciuto quando

“l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 … e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) … sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno”.

Inoltre, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, TUIR (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2) con reddito complessivo non superiore a € 20.000 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito, ossia un “nuovo trattamento integrativo”, di ammontare pari all’importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali.

 

Nuovo trattamento integrativo

(se reddito complessivo non superiore a € 20.000)

Reddito di lavoro dipendente (*) % del reddito di lavoro dipendente
Fino a € 8.500 7,1%
Oltre € 8.500 fino a € 15.000 5,3%
Oltre € 15.000 e fino a € 20.000 4,8%

(*) Da rapportare all’intero anno per individuare la percentuale applicabile.

Il comma 8 dell’art. 2 in esame specifica che:

  • la quota di reddito esente dei c.d. “impatriati” (di cui agli artt. 44, DL n. 78/202, 16, D.Lgs. n. 147/2015 e 5, D.Lgs. n. 209/2023) concorre all’ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
  • il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’abitazione principale e relative

A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, TUIR (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2), con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000, è riconosciuta una ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di ammontare variabile in base al reddito complessivo, come di seguito riportato.

 

Ulteriore detrazione

(se reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000)

Reddito complessivo Ulteriore detrazione (*)
Oltre € 20.000 fino a € 32.000 € 1.000
Oltre € 32.000 fino a € 40.000 € 1.000 x [(40.000 – reddito complessivo) / 8.000]
(*) Da rapportare al periodo di lavoro.

Il comma 8 dell’art. 2 in esame specifica che:

  • la quota di reddito esente dei c.d. “impatriati” (di cui agli artt. 44, DL n. 78/202, 16, D.Lgs. n. 147/2015 e 5, D.Lgs. n. 209/2023) concorre all’ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
  • il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’abitazione principale e relative

 

 

Il Legislatore, con l’introduzione del nuovo art. 16-ter, TUIR, apporta rilevanti modifiche:

  • alla detraibilità degli oneri / spese in presenza di redditi superiori a € 000;
  • alle detrazioni previste per i figli fiscalmente a carico.

IMPORTO MASSIMO ONERI / SPESE DETRAIBILI

Fermi restando i limiti massimi di spesa detraibile previsti per le specifiche tipologie di spesa / onere, è disposto che i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000 possono detrarre dall’IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico. In particolare:

  • il predetto limite va così determinato;

 

Coefficiente (variabile in base al numero di figli a carico)
Importo base (variabile in base al reddito complessivo)
Ammontare massimo oneri / spese detraibili (*)

x

 

(*) Per gli oneri detraibili in più rate / annualità rileva l’ammontare della rata di competenza dell’anno.

Numero figli fiscalmente a carico Coefficiente
0 0,50
1 0,70
2 0,85
• 3 o più

• almeno 1 figlio disabile

1

 

  • l’importo base ed il coefficiente da applicare sono fissati nelle seguenti

 

 

Reddito complessivo (*)

 

Importo base

Oltre € 75.000 fino a € 100.000 € 14.000
Oltre € 100.000 € 8.000

(*) Al netto del reddito dell’abitazione principale e

relative pertinenze.

Da quanto sopra deriva pertanto che i limiti risultano essere i seguenti.

 

Reddito complessivo Numero figli fiscalmente a carico Importo massimo detraibile
 

Oltre € 75.000

fino a € 100.000

0 14.000 x 0,50 € 7.000
1 14.000 x 0,70 € 9.800
2 14.000 x 0,85 € 11.900
3 o più / disabile 14.000 x 1 € 14.000
 

 

Oltre € 100.000

0 8.000 x 0,50 € 4.000
1 8.000 x 0,70 € 5.600
2 8.000 x 0,85 € 6.800
3 o più / disabile 8.000 x 1 € 8.000

 

NB Dall’ammontare complessivo delle spese detraibili rilevante ai fini in esame sono escluse:

•  le spese sanitarie detraibili (per la parte eccedente la franchigia di € 129,11);

•  gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;

•  le rate delle spese sanitarie sostenute fino al 31.12.2024;

•  le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR sostenute

  fino al 31.12.2024.                                                                                                                  

 

DETRAZIONI FIGLI A CARICO

Come noto, a decorrere dall’1.3.2022, la detrazione IRPEF per i figli a carico di cui all’art. 12, comma 1, lett. c), TUIR è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell’Assegno Unico erogato dall’INPS.

 

 

  Integrando la citata lett. c) è ora previsto che la detrazione per figli a carico (le cui modalità di calcolo e imputazione non subiscono modifiche):

•  è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertataai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/92;

•  non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani / UE / SEE per i familiari residenti all’estero.

DETRAZIONI ALTRI FAMILIARI A CARICO

Con la riscrittura dell’art. 12, comma 1, lett. d), TUIR, la detrazione di € 750 prevista per i c.d. “altri familiari” fiscalmente a carico è riconosciuta per ciascun ascendente convivente con il contribuente (anziché per ogni altra persona indicata nell’art. 433, C.c. che convive con il contribuente o percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria).