LA NUOVA IRPEF 2025
Pesaro, 30 ottobre 2024
CIRCOLARE n. 20/2024
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LA NUOVA IRPEF 2025 |
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| RIFERIMENTI
• Artt. 11, 13 e 15, TUIR • Art. 2, Finanziaria 2025 (AC 2112) |
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| IN SINTESI
Con il disegno di legge della Finanziaria 2025 sono nuovamente riviste le soglie di reddito con le relative aliquote IRPEF nonchè le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilato. Dal 2025 sono inoltre introdotte nuove limitazioni: − alla detrazione delle spese sostenute dai soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000, di importo variabile in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare (presenza o meno di figli fiscalmente a carico); − alla detrazione per i figli fiscalmente a carico, riconosciuta fino all’età di 30 anni degli stessi (fatta eccezione per i disabili). Va infine evidenziato il riconoscimento di: − un “nuovo trattamento integrativo”, pari ad una percentuale del reddito di lavoro dipendente, per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 20.000; − una “ulteriore detrazione” per i titolari di reddito di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000. |
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Dal disegno di legge della Finanziaria 2025 risultano rilevanti modifiche alla tassazione IRPEF, con la revisione delle soglie di reddito e delle relative aliquote IRPEF nonchè delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati. Inoltre, ai contribuenti con:
- reddito complessivo non superiore a € 000 è riconosciuto un trattamento integrativo
calcolato come percentuale del reddito di lavoro dipendente;
- reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non superiore a € 40.000 è riconosciuto una ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di € 1.000 in presenza di un reddito complessivo fino a € 32.000, che decresce oltre tale soglia fino ad azzerarsi.
Dal 2025 è introdotto inoltre:
- un nuovo limite, variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico, per la fruizione delle detrazioni IRPEF per gli oneri / spese sostenuti a decorrere dall’1.1.2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000;
- un nuovo limite alle detrazioni per i figli a carico, riconosciute per i figli di età inferiore a 30 anni, a meno che non siano
La Finanziaria 2025 interviene nuovamente a rimodulare:
- gli scaglioni di reddito e le relative aliquote;
- la misura delle detrazioni spettanti sui redditi di lavoro dipendente e
SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF
Con la riscrittura dell’art. 11, comma 1, TUIR, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF sono rimodulate come di seguito evidenziato.
| Scaglioni di reddito e aliquote | |||
| Dal 2022 al 2024 | Dal 2025 | ||
| Fino a € 15.000 | 23% | Fino a € 28.000 | 23% |
| Oltre € 15.000 fino a € 28.000 | 25% | ||
| Oltre € 28.000 fino a € 50.000 | 35% | Oltre € 28.000 fino a € 50.000 | 35% |
| Oltre € 50.000 | 43% | Oltre € 50.000 | 43% |
DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE
Le detrazioni da lavoro dipendente, disciplinate dall’art. 13, comma 1, TUIR, risultano così modificate.
| Detrazioni lavoro dipendente | ||
| Dal 2022 al 2024 | Dal 2025 | |
| Reddito | Detrazione (*) | Detrazione |
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non superiore a € 15.000 |
€ 1.880 e € 1.955 per il 2024 (la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690 / € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato) | € 1.955
(la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690 / € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato) |
| superiore a € 15.000 ma
non a € 28.000 |
€ 1.910 + € 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) / 13.000] | |
| superiore a € 28.000 ma
non a € 50.000 |
€ 1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000)] | |
(*) Se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000, la detrazione è aumentata di € 65.
Con riferimento al trattamento integrativo di cui all’art. 1, comma 1, DL n. 3/2020, c.d. “Bonus IRPEF”, riconosciuto nella misura di € 1.200 per i soggetti con reddito complessivo fino a € 15.000, il Legislatore stabilizza a regime la condizione prevista per il 2024 dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 216/2023, prevedendo che il beneficio è riconosciuto quando
“l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 … e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) … sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno”.
Inoltre, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, TUIR (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2) con reddito complessivo non superiore a € 20.000 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito, ossia un “nuovo trattamento integrativo”, di ammontare pari all’importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali.
| Nuovo trattamento integrativo
(se reddito complessivo non superiore a € 20.000) |
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| Reddito di lavoro dipendente (*) | % del reddito di lavoro dipendente |
| Fino a € 8.500 | 7,1% |
| Oltre € 8.500 fino a € 15.000 | 5,3% |
| Oltre € 15.000 e fino a € 20.000 | 4,8% |
(*) Da rapportare all’intero anno per individuare la percentuale applicabile.
Il comma 8 dell’art. 2 in esame specifica che:
- la quota di reddito esente dei c.d. “impatriati” (di cui agli artt. 44, DL n. 78/202, 16, D.Lgs. n. 147/2015 e 5, D.Lgs. n. 209/2023) concorre all’ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
- il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’abitazione principale e relative
A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, TUIR (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2), con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000, è riconosciuta una ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di ammontare variabile in base al reddito complessivo, come di seguito riportato.
| Ulteriore detrazione
(se reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000) |
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| Reddito complessivo | Ulteriore detrazione (*) |
| Oltre € 20.000 fino a € 32.000 | € 1.000 |
| Oltre € 32.000 fino a € 40.000 | € 1.000 x [(40.000 – reddito complessivo) / 8.000] |
| (*) Da rapportare al periodo di lavoro. | |
Il comma 8 dell’art. 2 in esame specifica che:
- la quota di reddito esente dei c.d. “impatriati” (di cui agli artt. 44, DL n. 78/202, 16, D.Lgs. n. 147/2015 e 5, D.Lgs. n. 209/2023) concorre all’ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
- il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’abitazione principale e relative
Il Legislatore, con l’introduzione del nuovo art. 16-ter, TUIR, apporta rilevanti modifiche:
- alla detraibilità degli oneri / spese in presenza di redditi superiori a € 000;
- alle detrazioni previste per i figli fiscalmente a carico.
IMPORTO MASSIMO ONERI / SPESE DETRAIBILI
Fermi restando i limiti massimi di spesa detraibile previsti per le specifiche tipologie di spesa / onere, è disposto che i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000 possono detrarre dall’IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico. In particolare:
- il predetto limite va così determinato;
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x
(*) Per gli oneri detraibili in più rate / annualità rileva l’ammontare della rata di competenza dell’anno.
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- l’importo base ed il coefficiente da applicare sono fissati nelle seguenti
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Reddito complessivo (*) |
Importo base |
| Oltre € 75.000 fino a € 100.000 | € 14.000 |
| Oltre € 100.000 | € 8.000 |
(*) Al netto del reddito dell’abitazione principale e
relative pertinenze.
Da quanto sopra deriva pertanto che i limiti risultano essere i seguenti.
| Reddito complessivo | Numero figli fiscalmente a carico | Importo massimo detraibile | |
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Oltre € 75.000 fino a € 100.000 |
0 | 14.000 x 0,50 | € 7.000 |
| 1 | 14.000 x 0,70 | € 9.800 | |
| 2 | 14.000 x 0,85 | € 11.900 | |
| 3 o più / disabile | 14.000 x 1 | € 14.000 | |
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Oltre € 100.000 |
0 | 8.000 x 0,50 | € 4.000 |
| 1 | 8.000 x 0,70 | € 5.600 | |
| 2 | 8.000 x 0,85 | € 6.800 | |
| 3 o più / disabile | 8.000 x 1 | € 8.000 | |
| NB | Dall’ammontare complessivo delle spese detraibili rilevante ai fini in esame sono escluse:
• le spese sanitarie detraibili (per la parte eccedente la franchigia di € 129,11); • gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31.12.2024; • le rate delle spese sanitarie sostenute fino al 31.12.2024; • le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR sostenute fino al 31.12.2024. |
DETRAZIONI FIGLI A CARICO
Come noto, a decorrere dall’1.3.2022, la detrazione IRPEF per i figli a carico di cui all’art. 12, comma 1, lett. c), TUIR è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell’Assegno Unico erogato dall’INPS.
| Integrando la citata lett. c) è ora previsto che la detrazione per figli a carico (le cui modalità di calcolo e imputazione non subiscono modifiche):
• è riconosciuta per i figli “di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata” ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/92; • non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani / UE / SEE per i familiari residenti all’estero. |
DETRAZIONI ALTRI FAMILIARI A CARICO
Con la riscrittura dell’art. 12, comma 1, lett. d), TUIR, la detrazione di € 750 prevista per i c.d. “altri familiari” fiscalmente a carico è riconosciuta per ciascun ascendente convivente con il contribuente (anziché per ogni altra persona indicata nell’art. 433, C.c. che convive con il contribuente o percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria).


