IVA FATTURE DI FINE 2021 E DETRAZIONE DELL’IVA
Pesaro, 13 gennaio 2022
CIRCOLARE n. 3/2022
IVA FATTURE DI FINE 2021 E DETRAZIONE DELL’IVA
- Artt. 19 e 25, DPR n. 633/72
- Art. 1, DPR n. 100/98
- Circolari Agenzia Entrate 17.1.2018, n. 1/E e 17.6.2019, n. 14/E
IN SINTESI
Considerate le limitazioni alla c.d. “retro-detrazione” che riguardano la fine / inizio dell’anno, per le prossime liquidazioni periodiche IVA va posta particolare attenzione all’individuazione del momento in cui può essere detratta l’IVA. A tal fine è infatti necessario fare riferimento alla data di ricezione della fattura da parte dell’acquirente / committente considerando che se il documento è ricevuto: − entro il 31.12.2021, la relativa IVA è detraibile nella liquidazione di dicembre ovvero, da ultimo, nell’ambito del mod. IVA 2022 relativo al 2021; − nel 2022, la relativa IVA è detraibile nella liquidazione del mese di ricevimento (o dei mesi successivi), ovvero, da ultimo, nell’ambito del mod. IVA 2023 relativo al 2022. Nelle predette fattispecie l’IVA, infatti, non può essere computata nel mese di effettuazione dell’operazione se ricevuta entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento (giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per i soggetti IVA trimestrali), come previsto per le fatture ricevute nel corso dell’anno.
Per determinare l’IVA detraibile nell’ambito della liquidazione periodica va considerato che:
- l’art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 dispone che:
– il diritto alla detrazione dell’IVA a credito sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia, come stabilito dall’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA;
– il termine ultimo entro cui è possibile detrarre l’IVA è individuato nel termine di presentazione del mod. IVA relativo all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto;
- l’art. 25, comma 1, DPR n. 633/72 dispone che il diritto a detrarre l’IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti. In particolare, le fatture devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti:
– anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
– comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno;
- nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’esercizio del diritto alla detrazione è quindi subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti:
– presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione;
– presupposto (formale) del possesso della fattura d’acquisto.
Di conseguenza, il diritto alla detrazione decorre dal momento in cui in capo all’acquirente / committente si verificano i suddetti 2 requisiti (ferma restando la necessità di provvedere all’annotazione della fattura nel registro degli acquisti) e può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno;
- l’art. 14, DL n. 119/2018 ha aggiunto un nuovo periodo all’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 in base al quale entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Per i soggetti IVA trimestrali il predetto termine è rappresentato dal giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione.
NB Tale previsione non è applicabile ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui fatture sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento della fattura.
FATTURE 2021 RICEVUTE NEL 2021 / 2022
Applicando quanto sopra esposto alle fatture datate 2021, al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre l’IVA, risulta determinante la data di ricezione della fattura da parte dell’acquirente / committente. In particolare, è necessario distinguere tra:
- fatture 2021 ricevute nel 2021;
- fatture 2021 ricevute nel 2022.
Per individuare il momento di ricevimento della fattura elettronica si rammenta che rileva quanto attestato da SdI considerando che:
- se SdI riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario;
- qualora SdI non riesca a recapitare la fattura al destinatario, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ricevimento (a partire dalla quale è possibile detrarre l’IVA) corrisponde alla data di presa visione / scarico del file fattura.
FATTURE 2021 RICEVUTE NEL 2021
Se la fattura datata 2021 è stata ricevuta entro il 31.12.2021, l’imposta può essere detratta:
- nella liquidazione del mese di dicembre / quarto trimestre 2021, previa annotazione nel registro degli acquisti (tale fattura va ricompresa nella Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre);
ovvero
- nell’ambito della dichiarazione IVA relativa al 2021 (mod. IVA 2022), annotando la fattura entro il 30.4.2022 in un apposito sezionale del registro acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2021.
FATTURE 2021 RICEVUTE NEL 2022
Come sopra evidenziato, se la ricezione della fattura si verifica l’anno successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione (data fattura), non trova applicazione la c.d. “retro-detrazione”, in base alla quale è possibile detrarre l’IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo al mese di effettuazione dell’operazione (entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione per i soggetti IVA trimestrali). Conseguentemente, se la fattura d’acquisto relativa ad operazioni effettuate nell’anno precedente (2021) è ricevuta l’anno successivo (2022), l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento (2022). In altre parole, se la fattura datata dicembre 2021 è acquisita dall’acquirente / committente a gennaio 2022, l’imposta può essere detratta:
- nella liquidazione del mese di gennaio / primo trimestre (rispettivamente, entro il 16.2 e 16.5.2022) o dei mesi / trimestri successivi, previa annotazione nel registro degli acquisti;
ovvero, da ultimo,
- nell’ambito della dichiarazione IVA relativa al 2022 (mod. IVA 2023). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2023 in un’apposita sezione del registro IVA acquisti delle fatture ricevute nel 2022.
Tale situazione si riscontra:
- non soltanto per le fatture datate 2021, emesse (inviate al SdI) entro il 31.12.2021 e ricevute dall’1.1.2022
- ma anche per le fatture datate 2021 ed emesse (inviate al SdI) nei primi giorni del 2022 (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione / entro il giorno 15 del mese successivo).
Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti
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