Pesaro, 8 settembre 2020

                                                                                          CIRCOLARE n. 32/2020

CIRCOLARE DI STUDIO

ARGOMENTI TRATTATI:

  • BONUS 110%: PUBBLICATI I DECRETI ATTUATIVI
  • RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE: PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO
  • BONUS INVESTIMENTI 2020: INDICAZIONE IN FATTURA

 

  1. BONUS 110% AL VIA: PUBBLICATI I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con la pubblicazione dei due decreti del Ministero dello sviluppo economico del 3 agosto 2020 (“Decreto Asseverazioni”) e del 6 agosto 2020 (“Decreto Requisiti”) e del provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 283847 dell’8 agosto 2020, che ha approvato il modello di comunicazione dell’opzione per il contributo sotto forma di sconto o per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione, sono state definite le modalità attuative per l’applicazione del superbonus del 110% a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Facendo seguito alla pubblicazione a fine luglio della guida fiscale, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E/2020, che ha fornito i primi chiarimenti ufficiali sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e sugli adempimenti necessari.

Il provvedimento n. 283847 dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle entrate

I soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per i seguenti interventi, possono optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto ovvero per la cessione di un credito di imposta a terzi, compresi istituti di credito e intermediari finanziari:

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera a) e b), Tuir;
  • interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14, D.L. 63/2013 e di cui all’articolo 119, comma 1 e 2, D.L. 34/2020;
  • interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 e di cui all’articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020;
  • interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, L. 160/2019;
  • interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera-h), Tuir, ivi compresi quelli di cui all’articolo 119, commi 5 e 6, D.L. 34/2020;
  • interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter,L. 63/2013 e di cui all’articolo 119, comma 8, D.L. 34/2020.

L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori (che non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo per gli interventi di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020).

Esclusivamente per quanto riguarda il superbonus, ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito in alternativa alla detrazione del 110%, sono predefiniti dei requisiti:

  1. per gli interventi di cui all’articoli 119, commi 1, 2 e 3, D.L. 34/2020, i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (copia dell’asseverazione deve essere trasmessa all’Enea);
  2. per gli interventi di cui all’articolo 119, comma 4, la riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, in base alle disposizioni del D.M. 58/2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’asseverazione deve essere depositata presso lo sportello unico per l’edilizia competente. I professionisti incaricati attestano altresì la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  3. i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al 110% (compresa la polizza di assicurazione della responsabilità civile che devono avere sottoscritto gli asseveratori/attestatori) devono essere verificati mediante l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni (può essere un dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale o consulente del lavoro) ovvero dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.

Il modello per la comunicazione telematica dello sconto o della cessione del credito

Il modello approvato dal provvedimento n. 283847/2020 potrà essere utilizzato a decorrere dal 15 ottobre 2020 e permetterà la comunicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito corrispondenti alla detrazione per:

  • gli interventi “ordinari” di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici che hanno previsto il sostenimento di spese nelle annualità 2020 e 2021 (in questi casi la comunicazione può essere inviata dal beneficiario della detrazione per interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari o dall’amministratore di condominio nel caso di interventi sulle parti comuni, in alternativa avvalendosi di intermediari abilitati);
  • gli interventi che fruiscono del superbonus del 110%, quali quelli di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che hanno previsto il sostenimento di spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (in questi casi la comunicazione telematica per interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari potrà essere trasmessa esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità mentre per interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali potrà essere effettuata anche dagli amministratori di condominio).

Il termine ultimo per l’invio della comunicazione telematica è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che hanno dato diritto alla detrazione (le specifiche tecniche per la trasmissione saranno rilasciate entro fine settembre).

Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1, 2 e 3 il modello può essere trasmesso telematicamente solo dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione obbligatoria.

I cessionari e i fornitori utilizzeranno i crediti di imposta corrispondenti alla detrazione con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione stessa, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Il superbonus del 110% deve essere fruito in 5 rate annuali di uguale importo.

Il modello F24 con l’esposizione della rata del credito di imposta dovrà essere presentato esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Non si applicano i limiti alle compensazioni orizzontali di cui all’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010 (presenza di ruoli scaduti di ammontare superiore a 1.500 euro) e di cui agli articoli 34, L. 388/2000 (limite generale di compensabilità dei crediti di imposta pari a 700.000 euro) e 1, comma 53, L. 244/2007 (limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU). Saranno istituiti con risoluzione ancora da emanare i codici tributo per l’esposizione dei crediti di imposta nel modello F24.

I principali chiarimenti della circolare n. 24/E/2020

Argomento Chiarimento
Condomini In presenza di un condominio minimo, con numero di condomini non superiore a 8, al fine di beneficiare del superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni non è necessario richiedere il codice fiscale del condominio. Potrà essere utilizzato il codice fiscale del condomino che effettua gli adempimenti
Contratti di locazione finanziaria In base all’articolo 4, comma 3 del decreto Mise del 6 agosto 2020 (“Decreto Requisiti”) se l’intervento agevolabile mediante il superbonus del 110% è eseguito sulla base di un contratto di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente
Edificio unifamiliare ed edificio plurifamiliare Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della indipendenza funzionale e dell’accesso autonomo dall’esterno, a nulla rilevando che l’edificio plurifamiliare sia costituito o meno in condominio
Spese su parti comuni di edifici condominiali Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%, il superbonus spetta anche ai proprietari o detentori di unità immobiliari non residenziali.  Se la percentuale delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio condominiale è inferiore al 50%, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione
Interventi trainanti e interventi trainati La condizione prevista dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti
Trasferimento dell’unità immobiliare residenziale In caso di trasferimento dell’unità immobiliare residenziale (vendita o donazione) sulla quale sono stati realizzati gli interventi ammessi al superbonus, le rate di detrazione annuale non utilizzate spettano, salvo diverso accordo tra le parti, all’acquirente persona fisica dell’abitazione. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione dell’agevolazione si trasmette all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene
Cessione del credito La cessione del credito può essere disposta in favore:

–         dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;

–         di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o di impresa, società ed enti);

–         istituti di credito e intermediari finanziari.

Il credito di imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione

  

2.RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE: PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha emanato il 10 agosto 2020 il decreto (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 210 del 24 agosto 2020) relativo al rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni, ai sensi dell’articolo 26, D.L. 34/2020.

I soggetti che effettuano tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 conferimenti in denaro in una o più società (in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dalle stesse) potranno fruire di un credito di imposta pari al 20% dell’ammontare del conferimento eseguito, presentando all’Agenzia delle entrate una apposita istanza.

Requisiti delle società a cui vengono versati i conferimenti

I requisiti soggettivi richiesti dalla norma istitutiva dell’agevolazione e confermate dal decreto attuativo del 10 agosto 2020 sono piuttosto stringenti, i principali sono:

  • devono presentare un ammontare di ricavi relativi al periodo di imposta 2019 superiore a 5 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro (nel caso in cui la società appartenga a un gruppo, si fa riferimento ai ricavi su base consolidata);
  • devono avere subito, a causa del Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in misura non inferiore al 33% (nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata);
  • devono avere deliberato nel periodo dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento con versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020.

L’agevolazione spetta in relazione ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle società partecipate, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta, a pena di decadenza dall’agevolazione, fino al 31 dicembre 2023.

Le modalità di richiesta dell’agevolazione all’Agenzia delle entrate per le società conferenti

I soggetti investitori e gli organismi di investimento collettivo del risparmio dovranno presentare all’Agenzia delle entrate una apposita istanza (che sarà approvata con un futuro provvedimento dell’Agenzia delle entrate) contenente:

  1. il codice fiscale della società conferitaria nonché l’indicazione dell’importo del conferimento effettuato e dell’ammontare del credito di imposta richiesto;
  2. nel caso in cui il soggetto conferente sia una società, l’attestazione di non controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con la conferitaria ovvero di non essere da quest’ultima controllata;
  3. l’importo degli aiuti non rimborsati da portare in diminuzione del credito di imposta richiesto;
  4. gli altri elementi eventualmente individuati dall’Agenzia delle entrate.

Vanno acquisiti e devono essere conservati anche:

  • una copia della delibera di aumento di capitale sociale;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attestare che la società conferitaria non ha beneficiato di misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia.
Æ Il credito di imposta sarà riconosciuto secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse. A seguito della comunicazione con la quale l’Agenzia delle entrate comunicherà il riconoscimento e l’ammontare del credito di imposta, i beneficiari dovranno consegnare alla società conferitaria una dichiarazione nella quale attestare la misura dell’incentivo ricevuto al fine di consentire a quest’ultima il rispetto dei limiti di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del Covid-19”.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione nel modello F24;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

La possibilità di fruizione di un credito di imposta per la società che effettua l’aumento di capitale

Alle società che soddisfano le condizioni sopra richiamate, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.

La società che intende avvalersi del credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto dovrà presentare all’Agenzia delle entrate una apposita istanza (che sarà approvata con un futuro provvedimento dell’Agenzia delle entrate) contenente:

  1. l’indicazione dell’ammontare delle perdite ammissibili all’agevolazione e dell’importo del credito di imposta richiesto;
  2. l’indicazione dell’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto in favore degli investitori, con i relativi codici fiscali;
  3. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attestare che la società non ha beneficiato di aiuti di Stato per ammontare superiore a determinati importi;
  4. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attestare l’importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero, da portare in diminuzione del credito di imposta;
  5. gli altri elementi eventualmente individuati dall’Agenzia delle entrate.

Va acquisita e deve essere conservata anche la dichiarazione nella quale i soggetti e gli organismi collettivi del risparmio che hanno effettuato i conferimenti agevolati attestano la misura dell’incentivo riconosciuto.

Æ Il credito di imposta sarà riconosciuto secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse. L’Agenzia delle entrate comunicherà il riconoscimento e l’ammontare del credito di imposta.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir.

 

 

  1. NUOVO BONUS 2020: INDICAZIONE IN FATTURA

Come anticipato in altre circolari, dal 2020, il credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi ha sostituito il super ammortamento.

L’agevolazione, introdotta dalla legge di stabilità 2020, consiste nella attribuzione di un credito di imposta, differenziato in base alla tipologia dell’investimento.

E’ importante evidenziare che le fatture e gli altri documenti relativi alla acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della Legge di stabilità, recando la dicitura “ACQUISTO DI BENE AGEVOLABILE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI DA 184 A 194, DELLA LEGGE 160/2019.

Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.