Pesaro,  30 dicembre 2019

                                                                                            CIRCOLARE n. 28/2019

OGGETTO: Le Novità del Collegato alla Finanziaria 2020

RIFERIMENTI IN SINTESI

 

  • DL n. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157/2019

 

Recentemente è stato convertito il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” contenente una serie di disposizioni in materia fiscale.

 

 In sede di conversione sono state confermate:

 

− la possibilità di compensazione dei crediti tributari per  importi superiori a € 5.000 solo dopo la presentazione della dichiarazione;

− la riduzione graduale della soglia per i trasferimenti di denaro contante (€ 2.000 per il 2020 – 2021; € 1.000 dal 2022);

− la revisione della determinazione dell’acconto IRPEF / IRES / IRAP per i soggetti per i quali sono approvati gli ISA;

− sono state riviste le disposizioni relative alle ritenute / compensazioni in appalti e subappalti e al regime IVA applicabile alle scuole guida;

 

Sono state introdotte, in particolare, le seguenti novità:

 

− estensione del ravvedimento a tutti i tributi;

− periodicità trimestrale dello spesometro estero;

− versamento semestrale dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche per importi annui non superiori a € 1.000;

− differimento all’1.7.2020 della lotteria degli scontrini;

− è stata soppressa la disposizione che prevedeva una sanzione in capo ai soggetti che rifiutano il pagamento con carta di credito / debito.

  

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. 24.12.2019, n. 301 la Legge n. 157/2019, di conversione del DL n. 124/2019, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, in vigore dal 25.12.2019.

In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, di seguito evidenziate.

Merita evidenziare che è stata soppressa dal testo originario la disposizione che prevedeva una sanzione in capo ai soggetti che rifiutano il pagamento con carta di credito / debito.

ACCOLLO DEBITO D’IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE – Art. 1

È confermato che in caso di accollo del debito d’imposta altrui di cui all’art. 8, comma 2, Legge n. 212/2000 l’accollante deve procedere al pagamento secondo le modalità in vigore, senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti. I versamenti in violazione di tale divieto si considerano come non avvenuti.

Con gli atti di recupero dell’imposta / sanzioni / interessi, da notificare entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il mod. F24 sono irrogate:

O all’accollante le sanzioni di cui al art.13 D.Lgs n.471/97:

– comma 4, pari al 30% del credito utilizzato;

– comma 5, dal 100% al 200% del credito utilizzato, se inesistente;

O all’accollato la sanzione di cui al comma 1 del citato art. 13 (30% dell’importo non versato).

NB L’accollante e l’accollato sono coobbligati in solido per l’imposta e gli interessi.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE – Art. 2

È confermata, con l’introduzione dei nuovi commi 2-quater e 2-quinquies all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97,l’esclusione della possibilità di utilizzare i crediti in compensazione, in caso di notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate del Provvedimento di:

O cessazione della partita IVA ex art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72. Il divieto:

– opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, ancorchè questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del Provvedimento;

rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata;

O esclusione della partita IVA dall’elenco dei soggetti che effettuano operazioni intraUE

(VIES) ex art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72.

L’esclusione rimane in vigore fino alla rimozione delle irregolarità che hanno generato l’emissione del Provvedimento di esclusione. Come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, i crediti possono essere comunque:

O richiesti a rimborso ex artt. 38, DPR n. 602/73 e 30, DPR n. 633/72;

O riportati nella dichiarazione successiva.

NB L’utilizzo in compensazione dei crediti in violazione di quanto sopra comporta lo scarto del mod. F24.

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI – Art. 3

È confermata la revisione delle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto attualmente previsto ai fini IVA.

In particolare, a seguito della modifica degli artt. 17, D.Lgs. n. 241/97 e 37, DL n. 223/2006, è previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24:

O del credito IVA annuale / trimestrale;

O del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;

per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi

telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito.

Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive / IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

O preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;

O presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima condizione si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal

sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/ bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti “privati” (non titolari di partita IVA).

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dall’1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione. Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30.9.2020 il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020.

È evidente che per il contribuente ciò si traduce in un “differimento” della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con i conseguenti aggravi in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all’Erario.

NB  L’Agenzia delle Entrate / INPS / INAIL possono definire procedure di cooperazione rafforzata per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione nel mod. F24.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Ai sensi dell’art. 37, comma 49-ter, DL n. 223/2006, l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo. Con l’introduzione del nuovo comma 49-quater al citato art. 37 è previsto che, qualora a seguito di tale attività di controllo, i crediti indicati nel mod. F24 risultino non utilizzabili:

O l’Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del mod. F24 al soggetto che ha

trasmesso la delega di pagamento;

O è applicata la sanzione prevista dal nuovo comma 2-ter dell’art. 15, D.Lgs. n. 471/97, pari al 5%, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250 per importi superiori a € 5.000 per ciascuna delega non eseguita (nella versione originaria del Decreto in esame la sanzione era pari a € 1.000 per ciascun mod. F24 non eseguito).

Le nuove sanzioni sono applicabili ai mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020.

Non è applicabile il c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

NB Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati / valutati erroneamente dalla stessa.

L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita qualora il contribuente provveda a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del mod. F24.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI / SUBAPPALTI – Art. 4 , commi 1 e 2

In sede di conversione è stata completamente rivista la disciplina contenuta nella versione originaria del Decreto in esame relativa alle ritenute / compensazione in appalti e subappalti introdotta dal nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 in vigore a decorrere dall’1.1.2020. Ora è previsto che i soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di un’opera / più opere o di uno / più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere all’impresa appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei modd. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell’addizionale regionale / comunale IRPEF trattenute dall’impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera / servizio.

NB Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice / affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

L’impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice i predetti mod. F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione delle opere / servizi affidati dal committente, con:

O il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera / servizio affidato;

O l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;

O il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel caso in cui alla predetta data sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice / affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano trasmesso al committente i mod. F24 e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice / affidataria fino a concorrenza del 2 0% del valore complessivo dell’opera / servizio ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.

In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice / affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato effettuato il versamento delle ritenute.

 NB In caso di inottemperanza ai predetti obblighi il committente è tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice / affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Quanto sopra descritto non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici / affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione (una sorta di “DURC fiscale”) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:

  1. a) risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate

nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi / compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

  1. b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi a IRPEF / IRES / IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

NB

La citata certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

L’Agenzia delle Entrate può prevedere ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati.

Le imprese appaltatrici / affidatarie e le imprese subappaltatrici, salvo quelle in possesso della citata certificazione, non possono utilizzare la compensazione quale modalità di estinzione  delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti.

Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale  direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere / servizi affidati.

REVERSE CHARGE PER SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA – Art. 4, commi 3 e 4

È confermata, con l’introduzione della nuova lett. a-quinquies) al comma 6 dell’art. 17, DPR, n. 633/72 l’estensione del reverse charge alle “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.

NB

Tale disposizione non è applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello split payment ex art. 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. n. 276/2003 (agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, ecc.).

L’efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del

Consiglio UE ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

PREVENZIONE DELLE FRODI NEL SETTORE DEI CARBURANTI – Art. 6

Ai sensi dell’art. 1, comma 937, Finanziaria 2018 per la benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’IVA con il mod. F24, senza possibilità di compensazione. Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei citati depositi procede ad immettere in consumo / estrarre i prodotti.

È confermato:

O con la modifica del comma 940 che la deroga all’applicazione del citato comma 937, relativa al versamento anticipato dell’IVA, può essere applicata solo qualora l’immissione in consumo dal deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che oltre a presentare specifici criteri di affidabilità, presti idonea garanzia;

O con la modifica del comma 941, l’esclusione dall’obbligo di versamento anticipato dell’IVA di cui al citato comma 937, per i prodotti di proprietà del gestore del deposito di capacità inferiore a 3.000 mc dal quale sono immessi in consumo / estratti (tale limite di capacità può essere rideterminato dal MEF);

O con l’introduzione del nuovo comma 941-bis, il divieto di utilizzo della dichiarazione d’intento

per gli acquisti / importazioni definitive di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come

carburanti di cui al citato comma 937;

O in deroga al predetto divieto, con il nuovo comma 941-ter, l’utilizzo della dichiarazione d’intento alle imprese ex art. 24-ter, D.Lgs. n. 504/95 (autotrasportatori di cose per conto terzi, ecc.) che acquistano per l’esercizio dell’attività di trasporto, gasolio, presso un deposito commerciale, da soggetti che non rivestono la qualifica di depositario autorizzato e dai destinatari registrati, nonchè da soggetti diversi, compresi quelli che utilizzano il deposito anche come deposito IVA.

ACCISA SUL GASOLIO COMMERCIALE – Art. 8

È confermata, con riguardo al gasolio commerciale usato come carburante ex art. 24-ter,

D.Lgs. n. 504/95, l’introduzione di un parametro per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile, fissato in 1 litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo che può beneficiare dell’agevolazione, per ogni chilometro percorso.

ACQUISTO UE DI VEICOLI USATI – Art. 9

È confermata l’introduzione del nuovo comma 9-bis all’art. 1, DL n. 262/2006 che dispone l’obbligo di preventiva verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui l’acquirente non è tenuto al versamento dell’IVA tramite il mod. F24 ELIDE. In particolare, ora la verifica va effettuata anche nei confronti dei soggetti privati che acquistano mezzi usati da Stati UE.

Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ex art. 4, comma 1, lett. b) e c),Decreto 26.3.2018.

Le modalità di attuazione della verifica sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

ESTENSIONE UTILIZZO RAVVEDIMENTO – Art. 10-bis

In sede di conversione è stato abrogato il comma 1-bis dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 che l imitava l’applicazione del ravvedimento:

O ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle lett. b-bis (riduzione della sanzione a 1/7 del minimo), b-ter (riduzione a 1/6 del minimo) e b-quater (riduzione a 1/5 del

minimo) del comma 1 del citato art. 13;

O ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con

riferimento alle citate lett. b-bis) e b-ter).

Di conseguenza le suddette riduzioni sanzionatorie sono, ora, estese a tutti i tributi.

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO SEMPLIFICATO TELEMATICO – Art. 11

L’art. 1, comma 1, lett. b), DL n. 262/2006, dispone la presentazione esclusivamente in forma

telematica del documento di accompagnamento previsto dall’art. 12, D.Lgs. n. 504/95, per la circolazione dei prodotti soggetti / assoggettati ad accisa.

È confermata la fissazione al 30.6.2020 della data entro la quale trova applicazione tale obbligo, limitandolo, in fase di prima attuazione, ai trasferimenti di benzina e gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa.

Le modalità attuative sono demandate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

UTILIZZO DATI FATTURE ELETTRONICHE – Art. 14

È confermato, con l’introduzione del nuovo comma 5 all’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, che i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:

O dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;

O dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo.

NB

In sede di attuazione della nuova disposizione l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati prevedendo apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in coerenza con le disposizioni del Codice Privacy.

La Relazione illustrativa al Decreto in esame precisa che la nuova disposizione è finalizzata a prevedere la memorizzazione e l’utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche e tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli ex art. 21, comma 2, lett. g), DPR n. 633/72 (natura, qualità e quantità dei beni / servizi oggetto dell’operazione), per consentirne l’utilizzo sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria, da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA – Art. 15

PROROGA AL 2020 DEL DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

È confermato, con la modifica dell’art. 10-bis, DL n. 119/2018, che anche per il 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

INVIO CON UN’UNICA OPERAZIONE DEI DATI RELATIVI AL STS TRAMITE IL REGISTRATORE TELEMATICO

Ai sensi del comma 6-quater dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, introdotto dal DL n. 119/2018, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS.

È confermata l’integrazione del citato comma 6-quater con la previsione che, a decorrere

dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri “esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria”, tramite un registratore telematico (RT).

DICHIARAZIONI PRECOMPILATE – Art. 16, comma 1

Con la modifica del comma 1 dell’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015, è confermato che:

O a decorrere dalle operazioni IVA effettuate dall’1.7.2020 in via sperimentale, nell’ambito di

un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture

elettroniche / esterometro / corrispettivi telematici, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, le bozze:

– dei registri IVA ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72;

– delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA periodiche;

O a partire dalle operazioni IVA 2021, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del mod. IVA.

PERIODICITÀ SPESOMETRO ESTERO – Art. 16, comma 1-bis

In sede di conversione con la modifica del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, è disposto che la trasmissione del c.d. spesometro estero va effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (in precedenza entro l’ultimo giorno del mese successivo aquello di emissione / ricezione della fattura).

RIORDINO TERMINI MOD. 730 E CU (DAL 2021) – Art. 16-bis

In sede di conversione è prevista la revisione dei termini della presentazione del mod. 730 e degli adempimenti ad esso collegati.

NB

, si evidenzia che I nuovi termini previsti saranno applicabili a decorrere dall’1.1.2021 (mod. 730/2022). Le modifiche in esame, pertanto, non riguardano le dichiarazioni / comunicazioni (mod. 730/2021).

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE – Art. 17

È confermato che, in caso di omesso, insufficiente / tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell’importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.

Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo degli importi non versati. In sede di conversione è previsto che, in luogo dell’attuale scadenza trimestrale, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con cadenza semestrale (16.6 e 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE – Art. 18

È confermata, a seguito dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

O € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;

O € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022.

Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000 e successivamente pari / superiore a € 1.000.

La stessa modifica è stata apportata alla soglia di cui al comma 3 del citato art. 49 relativo alla

negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella specifica

sezione prevista dall’art. 17-bis, D.Lgs. n. 141/2010, c.d. “cambia valute”.

È inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che:

O per le violazioni commesse dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000;

O per quelle commesse a decorrere dall’1.1.2022 è pari a € 1.000.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – Artt. 19, comma 1, lett. a) e 20

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2020, l’art. 1, comma 540, Finanziaria 2017 prevede la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. In sede di conversione è stata differita l’operatività di tale previsione all’1.7.2020.

In base alle nuove disposizioni, per partecipare all’estrazione è necessario che al momento

dell’acquisto:

O il contribuente comunichi il codice lotteria (in luogo del proprio codice fiscale) rilasciato

dal Portale Lotteria accessibile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;

O l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

Con la modifica del citato comma 540 è confermato che i premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale. In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio collegato alla lotteria degli scontrini prevedendo che in caso di rifiuto dell’esercente di acquisire il codice, l’acquirente può segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria (non è più prevista la sanzione da € 100 a € 500).

Le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività di analisi del rischio evasione.

PREMI CASHLESS – Art. 19, comma 1, lett. b)

È confermata, con la riscrittura del comma 542 dell’art. 1, Finanziaria 2017, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, l’istituzione di premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 45 milioni, da attribuire tramite estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie previste per la predetta lotteria, ai soggetti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione) che effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico.

Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni / prestazioni di servizi mediante fattura elettronica ex art. 2, comma 1, D.Lgs n. 127/2015.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

 

CERTIFICAZIONI FISCALI E PAGAMENTI ELETTRONICI – Art. 21

Ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005, c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale”, le Pubbliche

amministrazioni / gestori di servizi pubblici / società a controllo pubblico, sono obbligati ad accettare, tramite una specifica piattaforma, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Con l’aggiunta del nuovo comma 2-sexies al citato art. 5 è confermato che tale piattaforma può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici,i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, quali, ad esempio, la fatturazione elettronica e la memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi giornalieri ex artt. 1 e 2, D.Lgs.n. 127/2015.

Come specificato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, l’obiettivo della nuova previsione è quello di integrare la citata piattaforma con ulteriori funzionalità al fine di mettere a disposizione, in modo automatico durante il pagamento, i dati necessari per predisporre la fattura elettronica agli esercenti aderenti e ai loro eventuali provider di fatturazione, per le transazioni effettuate mediante carta di pagamento su POS opportunamente integrati.

In sede di conversione è previsto che a decorrere dall’1.1.2021 i commercianti al minuto e i soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, che adottano sistemi evoluti di incasso, mediante carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni / prestazioni di servizi, che permettono la memorizzazione / innalzamento / sicurezza dei dati, possono adempiere all’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica tramite l’utilizzo di tali sistemi.

È demandata all’Agenzia la definizione delle informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche dei citati sistemi.

CREDITO D’IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI – Art. 22

È confermato il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a € 400.000.

In sede di conversione è prevista l’estensione del credito in esame anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito d’imposta:

O spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall’1.7.2020;

O è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;

O va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo;

O non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Si evidenzia che l’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli “aiuti de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento  devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.

Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandati all’Agenzia delle Entrate.

  

REGISTRO UNICO OPERATORI GIOCO PUBBLICO – Art. 27

È confermato, al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, l’istituzione del Registro Unico degli Operatori del Gioco Pubblico, a decorrere dal 2020, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’iscrizione al Registro:

O costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico;

O è obbligatoria per i soggetti già titolari al 25.12.2019 dei diritti e dei rapporti in esso previsti;

O è disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa verifica in capo al richiedente:

– del possesso delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli artt. 86 e 88, TULPS;

– del possesso delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia;

– del versamento della somma specifica dovuta.

 

I soggetti che:

O operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione;

O svolgono più ruoli nell’ambito della filiera del gioco devono versare la somma più alta tra quelle previste per le categorie in cui operano.

NB

L’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.

È demandata al MEF la definizione delle disposizioni applicative relative alla tenuta / iscrizione /cancellazione del Registro nonchè le modalità di effettuazione del suddetto versamento.

IMPONIBILITÀ IVA SCUOLE GUIDA – Art. 32

In sede di conversione è stato modificato l’intervento sull’art. 10, comma 1, n. 20), DPR n. 633/72 finalizzato all’adeguamento della normativa IVA nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019, causa C-449/17. In particolare, ora il Legislatore aggiunge alla citata disposizione la previsione in base alla quale le prestazioni didattiche non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento della patente per i veicoli delle categorie B e C1. La disposizione in esame è applicabile a decorrere dall’1.1.2020.

In tale contesto il Legislatore ha previsto che “sono fatti salvii comportamenti difformi adottati dai contribuenti fino al 31.12.2019 per effetto della citata sentenza comunitaria.

È confermata la soppressione dell’esonero dalla certificazione tramite scontrino / ricevuta fiscale previsto dall’art. 2, lett. q), DPR n. 696/96 per le prestazioni finalizzate al conseguimento della patente rese dalle autoscuole.

Tuttavia, fino al 30.6.2020 le autoscuole possono continuare a certificare le predette prestazioni con l’emissione dello scontrino / ricevuta fiscale in luogo della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (utilizzo registratore telematico).

ALIQUOTA IVA PRODOTTI IGIENE FEMMINILE – Art. 32-ter

In sede di conversione, con l’aggiunta del n. 1-quinquies) alla Tabella A, parte II-bis, DPR n. 633/72 è previsto che le cessioni di prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili o lavabili nonché di coppette mestruali sono soggette all’aliquota IVA ridotta del 5%.

COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL GETTITO ACCERTATO – Art. 34

È confermata la proroga fino al 2021 dell’attribuzione ai Comuni che abbiano contribuito all’attività di accertamento, (ex art. 1, comma 12-bis, DL n. 138/2011) di una quota pari al 100% delle somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo.

INCENTIVI CONTO ENERGIA – Art. 36

Al fine di superare il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, Legge n. 388/2000, c.d. “Tremonti ambiente” che consentiva alle piccole e medie imprese (PMI) di beneficiare della detassazione del costo degli investimenti ambientali, è confermato che, il contribuente, per mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE per la produzione di energia elettrica, deve versare una somma “determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente”.

I soggetti che intendono avvalersi della predetta definizione devono:

O presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate le cui modalità / contenuto

saranno individuate da uno specifico Provvedimento;

O versare gli importi dovuti entro il 30.6.2020.

Nella predetta comunicazione il contribuente deve:

O indicare l’eventuale pendenza di giudizi relativi il recupero delle agevolazioni non spettanti;

O rinunciare agli stessi giudizi che sono sospesi dal Giudice (dietro presentazione di copia della

comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute).

NB

L’estinzione del giudizio è subordinata:

O al perfezionamento della definizione;

O alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

In sede di conversione è previsto altresì che nel caso in cui il contribuente versi la suddetta somma, il GSE:

O non applica le decurtazioni degli incentivi di cui all’art. 42, D.Lgs. n. 28/2011 previste nel caso

in cui a seguito della verifica ispettiva del GSE siano accertate violazioni rilevanti ai fini della erogazione degli incentivi;

O tiene conto della suddetta disciplina relativa ai giudizi pendenti.

RIAPERTURA TERMINI DI PAGAMENTO “ROTTAMAZIONE-TER” – Art. 37, comma 1

È confermata la proroga dal 31.7.2019 al 30.11.2019 il termine di pagamento dell’unica soluzione / prima rata delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione-ter” relativa ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017, comprese quelle dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione ex DL n. 148/2017 ammessi alla rottamazione-ter ovvero a seguito di presentazione dell’istanza di adesione nonché dai soggetti colpiti dal sisma del Centro Italia avente inizio il 24.8.2016 per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30.9.2017.

NB

La proroga riguarda, in particolare, coloro che hanno aderito alla definizione tramite presentazione del mod. DA-2018 / DA-2018-D entro il 30.4.2019 ovvero ammessi automaticamente alla rottamazione-ter.

 

COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO CON CREDITI P.A. – Art. 37, c.1-bis

In sede di conversione è prevista anche per il 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati

all’Agente della Riscossione entro il 31.10.2019, la possibilità, per le imprese / lavoratori autonomi, di compensare, utilizzando il mod. F24 crediti PPAA”, le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

INTERESSI SU VERSAMENTI / RISCOSSIONE E RIMBORSI – Art. 37, c.1-ter e 1-quater

In sede di conversione è previsto che il tasso di interesse per il versamento, riscossione e i rimborsi “di ogni tributo” è stabilito “nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica”, in misura compresa tra lo 0,1% e il 3%.

È comunque demandata al MEF l’individuazione di misure differenziate con riferimento agli interessi:

O sulle rate delle imposte / contributi dovuti a titolo di saldo / acconto ex art. 20, D.Lgs. n. 241/97;

O per ritardata iscrizione a ruolo, per dilazione di pagamento, di mora, per sospensione amministrativa della riscossione nonché per ritardato rimborso delle imposte pagate di cui rispettivamente agli artt. 20, 21, 30, 39 e 44, DPR n. 602/73;

O sulle rate delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione, nonché in caso di

omessa impugnazione ex art. 8, comma 2 e 15, commi 2 e 2-bis, D.Lgs. n. 218/97.

 

REATI TRIBUTARI – Art. 39

È confermata la modifica del D.Lgs. n. 74/2000 in materia di sanzioni penali. In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche alle sanzioni previste dal testo originario del Decreto in esame.

In particolare ora è disposto che:

O in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2, comma 1, del citato Decreto è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).

Con l’aggiunta dell’art. 25-quinquiesdecies lett. a) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale

circostanza è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

O con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 2 del citato Decreto se l’ammontare degli elementi

passivi fittizi è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.

Con l’aggiunta dell’art. 25-quinquiesdecies lett. b) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale

circostanza è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

O in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi / altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).

Con l’aggiunta dell’art. 25-quinquiesdecies lett. c) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale

circostanza è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

O in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi (in

precedenza da 1 a 3 anni) se:

– l’IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000);

– l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante

indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni (in precedenza € 3 milioni).

Con la modifica del comma 1-ter è previsto che non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente (in precedenza singolarmente) considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

O in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da un

anno e 6 mesi a 4 anni). L’omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;

O in caso di emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la

reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).

Con l’aggiunta dell’art. 25-quinquiesdecies lett. d) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale

circostanza è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 8 del citato Decreto se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture / documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni. In tale circostanza, con l’aggiunta dell’art. 25-quinquiesdecies lett. e) al D.Lgs. n. 231/2001 è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

O in caso di occultamento / distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).

Con l’aggiunta dell’art. 25-quinquiesdecies lett. f) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

O con l’aggiunta dell’art. 25-quinquiesdecies lett. g) al D.Lgs. n. 231/2001 in caso di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

O se, in seguito alla commissione dei reati di cui alle lett. da a) a g) del citato art. 25-quinquiesdecies,

l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di 1/3;

O nei casi di cui alle citate lett. da a) a g) e nel caso di conseguimento di un profitto rilevante con conseguente applicazione della sanzione aumentata di 1/3 sono applicabili le seguenti sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001:

– divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

– esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

– divieto di pubblicizzare beni o servizi.

NB

Le suddette disposizioni sono applicabili dal 25.12.2019 (data di pubblicazione sulla G.U. della Legge di conversione).

Merita evidenziare che in sede di conversione non è stata confermata la riduzione delle soglie (rispettivamente € 100.000 e € 150.000) della rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute / certificate e dell’IVA che pertanto rimangono fissate rispettivamente a € 150.000 e € 250.000.

ADDIZIONALE REGIONE IRPEF REGIONI A STATUTO ORDINARIO – Art. 46

È confermato che dal 2021 (in precedenza 2020), con riferimento all’anno d’imposta precedente, l’addizionale regionale IRPEF delle Regioni a statuto ordinario è rideterminata con apposito DPCM.

ACQUISTO DISPOSITIVI ANTIABBANDONO – Art. 52

È confermato, con la sostituzione dell’art. 1, comma 296, Finanziaria 2019 il riconoscimento, per il 2019 e 2020, del contributo per l’acquisto dei c.d. dispositivi antiabbandonopari a € 30. Le disposizioni attuative sono demandate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). In sede di conversione è previsto che le sanzioni a carico dei soggetti che non usano il dispositivo di allarme in esame (da € 83 a € 333 con sottrazione di 5 punti della patente) sono applicabili dal 6.3.2020.

AGEVOLAZIONI VEICOLI ELETTRICI E A MOTORE IBRIDO – Art. 53-bis

In sede di conversione è stato previsto che l’aliquota IVA ridotta del 4% di cui al n. 31), Tabella A, parte II, DPR n. 633/72, è applicabile anche agli autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lett. a), c) e f), D.Lgs. n. 285/92 (autovettore, autoveicoli per trasporto promiscuo e per trasporti specifici) di cilindrata fino a 2.000 cc se con motore a benzina o ibrido, e a 2.800 cc se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico (in precedenza fino a 2.000 cc se con motore a benzina, e a 2.800 cc se con motore diesel) ceduti:

O a soggetti con ridotte capacità motorie o a familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;

O a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a

carico. Analogamente sono state modificate:

O la disposizione di cui all’art. 1, Legge n. 97/86 relativa “all’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi”;

O la disposizione di cui all’art. 8, Legge n. 449/97 relativa ai soggetti portatori di handicap.

ACCONTO IRPEF / IRES / IRAP SOGGETTI ISA – Art. 58

È confermato che a decorrere dal 27.10.2019, a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA (con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569), l’acconto IRPEF / IRES / IRAP va versato in 2 rate di pari importo (50%).

La disposizione è applicabile anche ai soci / associati / collaboratori familiari / società trasparenti ex art. 115 e 116, TUIR.

Per l’acconto 2019 è fatto salvoquanto già versato con la prima rata (40%). Di fatto, per tale anno la misura dell’acconto risulta pari al 90% (40% prima rata + 50% seconda rata).

L’acconto 2019 va determinato nella misura del 90% (anziché 100%) anche da parte dei soggetti tenuti al versamento in unica soluzione.

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Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti