Pesaro,  11 dicembre 2019

                                                                                            CIRCOLARE n. 27/2019

OGGETTO: Decreto fiscale, novità per esterometro e imposta di bollo

 

 

 

La cadenza passerà da mensile a trimestrale, ma rimarrà ferma la scadenza alla fine del mese successivo. Fino alle 500 fatture elettroniche “bollate”, il versamento potrà essere effettuato semestralmente.

Esterometro trimestrale.

Dopo un braccio di ferro contro l’ostruzionismo di Ragioneria di Stato, Dipartimento Fiscale e Agenzia delle Entrate, a spuntarla è stata la Commissione Finanze della Camera dei Deputati con un emendamento “bipartisan”, approvato nella nottata del 1.12 in seno ai lavori di conversione del D.L. 124/2019 (il collegato alla manovra 2020). La modifica è intervenuta nell’art. 1, c. 3-bis D.Lgs. 127/2015, il cui secondo periodo (quello che si occupa di periodicità e scadenza) avrebbe dovuto essere sostituito dal seguente: “La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento“. Avrebbe, abbiamo detto, perché non si può dire gatto se non ce l’hai nel sacco, visto che detta formulazione ha subito un’ulteriore modifica (peggiorativa) in data 4.12, secondo la quale “la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento“. Questo il testo contenuto nell’art. 16, c. 1-bis D.L. 124/2019 trasmesso in pari data al Senato (AS1634) e che dovrebbe essere confermato senza ulteriori modifiche.
L’adempimento, in sostanza, diventa trimestrale, ma la scadenza resterà ancorata alla fine del mese successivo e non, invece, al secondo mese come per la LiPe. La modifica evidentemente voluta con un colpo di reni dell’Amministrazione Finanziaria ha lo scopo di dare sfogo (quantomeno formalmente) alle (inutili) ambizioni mirate alla precompilazione “sperimentale” (ora lo dice anche la norma),

per le operazioni dal 1.07.2020 (e non più da gennaio), delle bozze delle suddette LiPe. Tornando all’esterometro, tra gli aspetti da chiarire, ovviamente, c’è la decorrenza che, salvo diverse indicazioni, dovrebbe quantomeno attrarre (con scadenza a gennaio 2020) le operazioni (effettuate lato attivo e registrate lato passivo) di novembre e dicembre 2019.

Bollo fattura elettronica semestrale (ma non per tutti).

Altra novità introdotta dai lavori di conversione del D.L. 124/2019 è il nuovo comma 1-bis dell’art. 17 che prevede “al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con 2 versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16.06 ed entro il 16.12 di ciascun anno”. Le scadenze, va osservato, non collimeranno con quelle trimestrali (attualmente previste entro il 20 del mese successivo) e non è difficile pertanto immaginare che, salvo pretendere dai contribuenti un’improbabile dote di veggenza, non dovrebbero riguardare i semestri “solari”, ma qualcos’altro che ci dovrà essere spiegato.

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Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti