Pesaro, 20 maggio 2020

                                                                                            CIRCOLARE n. 25/2020

Trattazione Decreto ‘Rilancio’ Monotematico:

Superbonus 110%, l’ultima versione

 

Il Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale conferma la misura, introducendo obblighi assicurativi a carico di professionisti e tecnici. Gli aspetti dell’attestato energetico (Ape).

  • La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020), in vigore dal 19.05.2020, consente la programmazione del superbonus del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico sul condominio o sull’abitazione principale.
  • Le 3 condizioni – Le condizioni per beneficiarne sono:
    • fatturazione delle spese dal 1.07.2020;
    • miglioramento di 2 classi energetiche, con certificato Ape (Attestato di prestazione energetica: vedi oltre);
    • realizzazione di almeno uno dei 3 interventi agevolabili:
      • isolamento termico su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
      • installazione di caldaie a pompe di calore o a condensazione;
      • realizzazione di lavori di adeguamento antisismico.
  • Cessione del credito e sconto diretto – Tra i grandi vantaggi, spicca la possibilità generalizzata di cedere la detrazione di imposta a una banca, a un’assicurazione o a un altro intermediario finanziario, oppure di scontare subito lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori.
  • Polizza € 500.000 – Tra le novità introdotte, si segnala che i tecnici incaricati delle asseverazioni dovranno stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile da € 500.000, per il risarcimento di eventuali danni provocati. In più, in caso di falsa dichiarazione, rischieranno una multa fino 15 mila euro.
  • False asseverazioni – Per i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Attestazioni o asseverazioni non veritiere comporteranno la decadenza dal beneficio.
  • Certificazione energetica (Ape) – Per gli interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico, caldaie a condensazione, ecc.) i tecnici abilitati sono tenuti ad asseverare il rispetto dei requisiti minimi previsti per gli edifici ex D.M. 26.06.2015 e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
    • Gli interventi nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, o il conseguimento della classe energetica più alta: per dimostrarlo, potrebbe essere necessario l’attestato di prestazione energetica (Ape) prima e dopo l’intervento, con asseverazione da trasmettere in copia a sito Enea.
  • Sismabonus 110% – Anche per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è necessaria l’asseverazione sul rischio sismico, rilasciata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico.

Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.