ADEGUATI ASSETTI (D.Lgs. 14/2019):
Pesaro, 5 agosto 2022
CIRCOLARE n. 17/2022
Spett.li Clienti Loro sedi
ADEGUATI ASSETTI (D.Lgs. 14/2019):
Idonee misure e adeguati assetti organizzativi
Qualunque sia la forma dell’impresa questa deve essere comunque dotata di una serie di strumenti in grado di prevedere tempestivamente i segnali della possibile emersione di una crisi. Solo con questa lettura le disposizioni contenute nel nuovo art. 3 del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) assumono un senso concreto.
Sono i commi 3 e 4 dell’articolo sopra richiamato che dimostrano come la distinzione fra gli adeguati assetti e le idonee misure sia, nei fatti, fine a sé stessa.
Il comma 3, infatti, senza fare alcuna distinzione fra impresa individuale o collettiva, individua il contenuto minimale che sia gli adeguati assetti che le idonee misure devono consentire di raggiungere.
Il comma 4, invece, sempre senza fare distinzione alcuna fra tipologia di impresa, elenca, uno ad uno, i segnali dell’emersione di una possibile crisi che tali strumenti devono essere in grado di percepire con adeguato anticipo.
Chi è chiamato a gestire un’impresa, indipendentemente dalla sua forma giuridica, deve essere consapevole che l’assenza di tale strumentazione di bordo può essere fonte di responsabilità, anche gravi, in caso di insolvenza.
In un certo senso si può affermare che imprese non dotate degli strumenti organizzativi minimali previsti dal nuovo Codice della crisi non dovrebbero poter continuare ad operare sui mercati. La loro presenza è, infatti, una possibile e probabile fonte di rischio per tutti i soggetti che intrattengono rapporti con le stesse.
Sulla base di quanto affermato finora si può ulteriormente sostenere che l’assenza delle suddette dotazioni minime nella gestione d’impresa deve essere sanata quanto prima oppure, se ciò non fosse più possibile, l’unica strada da intraprendere per tale tipologia di impresa non può che essere la liquidazione, volontaria o giudiziale.
Non vi è dubbio che la disposizione contenuta nell’art. 3 del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza sia, a tutti gli effetti, una norma centrale dell’intera riforma.
Essa chiama alla verifica, in ordine alla sussistenza delle dotazioni organizzative minime in funzione della rilevazione tempestiva dei segnali di crisi, tutti gli operatori economici e non soltanto l’imprenditore individuale o collettivo.
Gli organi amministrativi e di controllo sono i primi destinatari di tali incombenze.
Lo dimostrano le segnalazioni qualificate inviate dall’Agenzia delle Entrate che, in presenza di omessi versamenti dell’Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2022, ha inviato sia agli imprenditori che agli organi di controllo societari.
A breve le segnalazioni qualificate arriveranno anche dall’Inps, dall’Inail e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La ricezione di una di tali missive è un primo campanello di allarme. Esse potrebbero svelare una vera e propria carenza negli assetti organizzativi o nelle adeguate misure che, se non tempestivamente risolta, potrebbe costituire il punto di svolta verso la messa in liquidazione.
L’impresa che non è in grado di risolvere tali deficit organizzativi e i conseguenti segnali di crisi è destinata dunque ad essere espunta, volontariamente o forzatamente, dal mercato. Più tempo passerà dalla presa d’atto di un tale stato di fatto, maggiori saranno le responsabilità dell’imprenditore individuale, degli amministratori e degli organi di controllo.
Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti