Pesaro, 07 / 11 / 2019
Cambiano le regole dell’Iva e delle ritenute
Novità in vista per il mondo degli appalti: inversione contabile obbligatoria (previo assenso della Commissione Europea) e versamento direttamente in capo al committente.
L’art. 4 D.L. 26.10.2019, n. 124, in vigore dal 27.10, ha introdotto novità in materia di contratto di appalto d’opera per l’applicazione dell’inversione contabile e il versamento delle ritenute. In particolare, scatta l’obbligo dell’inversione contabile ai fini Iva e cambiano le modalità di versamento delle ritenute d’acconto applicate sul lavoro dipendente dalle imprese che affidano il compimento di un’opera o di un servizio ad altra impresa, mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera nelle sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o a lui riconducibili (artt. 1655 e 2222 C.C.).L’introduzione del reverse charge per tutte queste prestazioni d’opera è sottoposta all’autorizzazione di una misura di deroga dal Consiglio dell’Unione Europea. Il legislatore vuole porre rimedio al fenomeno di evasione che è stato più volte accertato nei confronti di soggetti che in questo settore omettevano il versamento dell’Iva incassata dai loro committenti.
Mediante l’inversione contabile le prestazioni verranno fatturate dalle imprese appaltatrici (esempio: cooperative di lavoro) senza l’applicazione dell’Iva; di conseguenza, il committente integrerà la fattura dell’imposta secondo l’aliquota prevista per la prestazione, imputandola a debito e portandola quindi in detrazione qualora nella fattispecie l’Iva sia detraibile. In questo modo il prestatore non viene in possesso dell’Iva e lo Stato non corre il rischio che l’imposta non venga versata.Il reverse charge si applica a condizione che il prestatore non abbia beni strumentali propri, ma utilizzi quelli del committente o a lui riconducibili (contratto di comodato o di affitto di ramo di azienda). Di fatto, quindi, la cooperativa deve fornire essenzialmente prestazioni di lavoro, con il rischio peraltro che vengano riqualificate come rapporti di somministrazione di manodopera non soggetti a Iva, negando quindi la detrazione alle imprese committenti. L’inversione contabile si applicherà anche nei rapporti tra i consorziati prestatori e consorzio committente.La norma prevede inoltre che l’inversione contabile non si applichi alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società soggette al regime dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro disciplinate dal D.Lgs. 10.09.2003, n. 276Altra novità riguarda le modalità di versamento delle ritenute d’acconto operate sui redditi di lavoro dipendente. Viene previsto che il prestatore nei contratti d’opera o di servizi versi le somme relative al proprio committente entro 5 giorni dalla scadenza per il versamento, generalmente entro il giorno 11 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate. Quindi, il committente procede al versamento delle ritenute medesime con modello F24 senza possibilità di compensazione. Questa nuova modalità riguarda tutti i contratti mediante i quali è stata affidata la realizzazione di un’opera o di un servizio, anche se il prestatore utilizza propri beni strumentali. Le ritenute che vengono trasferite al committente riguardano i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.Queste 2 novità avranno un impatto finanziario negativo per le imprese che prestano servizi come le cooperative di lavoro; non potranno incamerare l’Iva sulle prestazioni eseguite, divenendo creditori cronici di imposta nei confronti dell’Erario.
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Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti