Pesaro,  28 gennaio 2020

                                                                                            CIRCOLARE n. 8 bis/2020

OGGETTO:

Accise, nuovi limiti per la denuncia di depositi commerciali e privati

 

Contrasto alle frodi, monitorando costantemente gli operatori e richiedendo ulteriori adempimenti. Il pacchetto sarà in vigore dal 1.04 per piccoli impianti come le cisterne aziendali.

Il D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito con L. 19.12.2019, n. 157, ha introdotto all’art. 5, alcune misure di contrasto alle frodi in materia di accise. La parte di norma oggi commentata ha inteso infatti contrastare le frodi in un settore particolarmente rilevante per le casse erariali, mediante un monitoraggio sempre più costante e penetrante degli operatori privati e commerciali. In tale contesto, l’art. 5 ha apportato rilevanti modifiche all’art. 25 del Testo Unico delle Accise (TUA), abbassando i limiti precedenti per i depositi ad uso privato, agricolo e industriale.
Più precisamente, prima della riforma erano tenuti alla denuncia (e agli adempimenti collegati) i soggetti che possedevano un deposito per uso privato/agricolo o industriale di capacità superiore ai 25 metri cubi (art. 25, lett. a) TUA), ovvero gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato/agricoli industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi (art. 25, lett. c) TUA).
La novella ha abbassato i limiti, portando quello di cui alla lett. a) da 25 metri cubi a 10 metri cubi, mentre quello di cui alla lett. c) da 10 metri cubi a 5 metri cubi.
Pertanto, coloro che risultino incisi da tale novella normativa, devono necessariamente denunciare il possesso della cisterna alla competente Agenzia delle Dogane, affinché si instauri il procedimento volto al rilascio della licenza fiscale. Dall’obbligo di denuncia discende, di conseguenza, l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

Tuttavia, con determinazione del 27.12.2019, n. 240433/RU dell’Agenzia delle Dogane, vengono fornite indicazioni semplificate per l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico per le seguenti categorie:
deposito di prodotti energetici avente capacità superiore ai 10 metri cubi ma inferiore ai 25 metri cubi (deposito minore);
distributore automatico collegato a un serbatoio di capacità superiore ai 5 metri cubi ma inferiore ai 10 metri cubi (distributore minore).
Entrambi questi soggetti, che coincidono con quelli interessati dalla modifica normativa, sono tenuti al registro di carico e scarico, ma senza vidimazione dell’Ufficio delle Dogane, con l’onere di comunicare la modalità di tenuta prescelta (cartacea o elettronica); tale registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio, senza necessità di rinnovi. Le scritturazioni di scarico sono effettuate ogni 7 giorni, mentre per gli esercenti distributori minori muniti di totalizzatore sull’erogatore è ammesso lo scarico cumulativo mensile.
La trasmissione dei registri al competente Ufficio delle Dogane, da effettuare a mezzo PEC, avviene annualmente entro la fine del mese di febbraio e riporta le movimentazioni annuali con il prospetto delle rilevazioni periodiche. Il nuovo adempimento ha effetto a decorrere dal 1° giorno del 4° mese successivo alla data di pubblicazione delle determinazioni (cioè 1.04.2020).
L’importanza di tale novità si ravvisa laddove è assai diffusa la prassi per le imprese di avere una cisterna privata ad uso personale per il rifornimento dei veicoli aziendali, motivo per cui si raccomanda di controllare la capacità del proprio serbatoio, che in molti casi era proprio di 9,9 metri cubi.

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Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti