Pesaro, 9 ottobre 2019
CIRCOLARE n. 23/2019
OGGETTO: Eliminazione della ricevuta fiscale
In Breve:
Con l’invio dei corrispettivi telematici si chiude sostanzialmente l’epoca dello scontrino/ ricevuta fiscale:
prima gli operatori di maggiori dimensioni e successivamente tutti i commercianti al minuto e soggetti
assimilati dovranno dotarsi di un Registratore Telematico per inviare i dati giornalieri all’Agenzia.
Al consumatore finale sarà comunque consegnato un documento commerciale.
In particolare:
L’art. 12, Legge n. 413/1991, dispone quanto segue:
“I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fisale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.”
Come si legge nel testo del disposto normativo, tale adempimento interessa, in particolare:
le operazioni di cessione di beni disciplinate all’articolo 2, D.P.R. n. 633/1972;
le prestazioni di servizi disciplinate all’articolo 3, D.P.R. n. 633/1972,
per le quali non vi è l’obbligo di emettere fattura, salvo espressa richiesta del cliente.
Si tratta, in particolare, delle operazioni definite dall’art. 22, D.P.R. n. 633/1972.
1) commercio al minuto;
Tale attività è esercitata da soggetti che effettuano cessioni di beni:
in locali aperti al pubblico;
in spacci interni,
mediante l’uso di apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante
(Risoluzioni AE 23/12/1994, n. 43 e 12/07/1996, n. 119);
2) soggetti che effettuano le seguenti operazioni:
prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi (bar, ristoranti),
nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
di trasporto di persone e di veicoli o bagagli al seguito;
prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico (ne è tipico esempio l’attività di parrucchiera) in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti: l’esonero opera solo se i servizi sono resi nell’abitazione del cliente non soggetto passivo d’imposta;
prestazioni di custodia e amministrazione di titoli rese da aziende di credito, da società finanziarie e da
società fiduciarie.
Operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22), art. 10, D.P.R. n. 633/1972 (si tratta di operazioni di credito e di assicurazione; operazioni su valute estere; operazioni relative ad azioni, obbligazioni ed altri titoli; riscossione dei tributi; giochi di abilità e simili, mandato, mediazione e intermediazione relative alle precedenti operazioni; locazioni immobiliari; servizi postali; prestazioni di biblioteche e discoteche, gallerie, pinacoteche, e simili).
L’art. 2, comma 1, D.Lgs, n. 127/2015 dispone per i soggetti soprariportati,
l’obbligo (in luogo della precedente facoltà) di memorizzare elettronicamente e trasmettere in modo
telematico i corrispettivi giornalieri, con decorrenza:
Q 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari maggiore di € 400.000;
Q 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti interessati.
A partire da tali date, il nuovo adempimento metterà fine all’obbligatorietà di emettere scontrino e ricevuta fiscale; infatti il comma 5, art. 2, D.Lgs n. 127/2015 dispone espressamente che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiranno le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (scontrino fiscale e ricevuta fiscale).
Il citato comma 5 precisa inoltre che con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fi ni commerciali, le operazioni.
In attuazione di detta previsione è stato emanato il Decreto interministeriale 7 dicembre 2016 rubricato “… individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fi ni commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi”.
In pratica, con tale disposizione sono stati meglio definiti i “contorni” di quello che all’interno del decreto è definito “documento commerciale”, vale a dire:
Q modalità di emissione del documento commerciale;
Q caratteristiche del documento commerciale;
Q efficacia del documento commerciale ai fini commerciali;
Q caratteristiche del documento commerciale valido ai fini fi scali;
Q efficacia del documento commerciale valido ai fi ni fiscali.
Si noti, inoltre, che nonostante il Decreto interministeriale 7 dicembre 2016 sia stato pubblicato in vigenza
della facoltà di optare per la memorizzazione telematica dei corrispettivi, le regole in esso contenute ben si adattano anche all’obbligatorietà della trasmissione prevista, a seconda dei casi, dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020.
Registratori telematici
Per poter effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi l’esercente deve dotarsi di nuovi strumenti tecnologici definiti “Registratori Telematici”.
Tali registratori sono costituiti da componenti hardware e software che consentono di:
Q registrare;
Q memorizzare in memorie permanenti e inalterabili;
Q elaborare;
Q sigillare elettronicamente;
Q trasmettere telematicamente.
i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input.
Contributo per acquisto/adattamento dei registratori di cassa
La Legge di Bilancio 2019, comma 55, ha modificato il comma 6-quinquies dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, così come precedentemente rivisto dal D.L. n. 119/2018.
In particolare, la norma riconosce a favore di coloro che acquistano un nuovo registratore o adattano quello esistente, in vista dell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi, un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo di € 250,00 per l’acquisto e di € 50,00 per l’aggiornamento, da utilizzare in compensazione mediante Mod. F24.
Il beneficio è fruibile:
direttamente da parte del soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione dei dati (esercente); a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti di memorizzazione/trasmissione ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
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Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti