Pesaro,  12 settembre 2019

                                                                                            CIRCOLARE n. 21/2019

OGGETTO: LA PRENOTAZIONE DEL “BONUS PUBBLICITÀ” 2019

IN SINTESI

Art. 57-bis, DL n. 50/2017

Art. 3-bis, DL n. 59/2019

DPCM n. 90/2018

Provvedimento Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria 31.7.2018

 

Recentemente sono state apportate alcune modifiche al c.d “Bonus pubblicità” agevolazione per gli “investimenti pubblicitari incrementali” effettuati su quotidiani/ periodici, anche “on line”, televisione e radio locali).

In particolare, il c.d. “Decreto cultura e sport” ha:

− reso strutturale (a regime) l’agevolazione prevedendo la copertura dei relativi oneri;

− definito la quantificazione del credito d’imposta spettante nell’unica misura del 75% (non è più prevista l’aliquota maggiorata del 90% per micro-imprese / PMI / startup innovative);

fissato i termini per la prenotazione del bonus 2019 dall’1.10 al 31.10.2019.

Merita sottolineare che il bonus in esame può essere utilizzato nel rispetto dei limiti previsti per gli aiuti de minimis.

 Come noto, l’art. 57-bis, DL n. 50/2017, ha introdotto uno specifico credito d’imposta connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi in un determinato periodo.

Con il DPCM n. 90/2018 sono state previste le relative disposizioni attuative, definendo:

  • soggetti beneficiari;
  • investimenti ammissibili / esclusi;
  • limiti / condizioni dell’agevolazione;
  • procedura / modalità di concessione;

Preme evidenziare che:

  • sono ammesse al beneficio le spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line” ovvero emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali);
  • per accedere al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un investimento incrementale”,

ossia che l’ammontare complessivo dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente.

Con il Provvedimento 31.7.2018, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d’imposta in esame da presentare esclusivamente in via telematica utilizzando i servizi disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Ora, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3-bis, DL n. 59/2019, c.d. “Decreto cultura e sport” al citato art. 57-bis il bonus in esame:

  • è stato reso strutturale (a regime) mediante l’utilizzo, a copertura dei relativi oneri, delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione entro il limite complessivo (tetto di spesa) determinato annualmente con apposito DPCM;
  • è concesso nella misura (unica) pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (la misura maggiorata del 90% per micro-imprese / PMI / startup innovative è stata soppressa);
  • per il 2019 può essere prenotato presentando la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” nel periodo 10 – 31.10.2019.

Alla luce del predetto intervento normativo, la disciplina relativa all’agevolazione in esame è riassumibile come segue.

Soggetti beneficiari:

 Imprese / enti non commerciali

  • lavoratori autonomi

a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.

  

Investimenti agevolabili:

 Spese acquisto spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:

  • stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”;
  • emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali).

Al fine dell’agevolazione:

  • le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a),n. 5), Legge n. 249/97;
  • i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AGEVOLAZIONE

 

Come previsto dall’art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’apposita istanza telematica, da inviare, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello.

Per il 2019, il nuovo comma 1-bis del citato art. 57-bis, prevede che l’istanza telematica (di prenotazione) va presentata dall’1.10 al 31.10.2019.

La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione (la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2019 va trasmessa dall’1.1 al 31.1.2020.

Si rammenta che l’istanza deve contenere:

  • i dati identificativi dell’impresa / ente non commerciale / lavoratore autonomo;
  • il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati / da effettuare nel corso dell’anno;
  • il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente;

 NB

Per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio – televisive

dall’altra (non il singolo giornale / emittente);

  • l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media.

Come specificato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria nella citata Nota è richiesta altresì una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’assenza delle condizioni ostative / interdittive previste dalle disposizioni antimafia.

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Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti